Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica alle: a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle imprese di assicurazione locali di cui al titolo IV del Codice; b) sedi secondarie nel territorio della Repubblica italiana di imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo; c) imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica italiana; d) ultime societa' controllanti italiane. Se tali societa' sono a loro volta controllate da un'impresa di assicurazione o riassicurazione, una societa' di partecipazione assicurativa, o di partecipazione finanziaria mista con sede in uno Stato membro, le disposizioni si applicano nell'ipotesi in cui l'IVASS applichi la vigilanza a livello del sottogruppo nazionale, ai sensi dell'art. 220-bis, comma 3, del Codice e dell'art. 12 delle relative disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.