Art. 3 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento si applica alle: 
    a) imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede  legale
nel territorio della Repubblica italiana, ad eccezione delle  imprese
di assicurazione locali di cui al titolo IV del Codice; 
    b) sedi secondarie nel territorio della  Repubblica  italiana  di
imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale in  uno
Stato terzo; 
    c) imprese di riassicurazione  con  sede  legale  nel  territorio
della Repubblica italiana; 
    d) ultime societa' controllanti italiane. Se tali societa' sono a
loro   volta   controllate   da   un'impresa   di   assicurazione   o
riassicurazione, una societa' di partecipazione  assicurativa,  o  di
partecipazione finanziaria mista con sede in  uno  Stato  membro,  le
disposizioni si applicano nell'ipotesi in  cui  l'IVASS  applichi  la
vigilanza a livello del sottogruppo  nazionale,  ai  sensi  dell'art.
220-bis,  comma  3,  del  Codice  e  dell'art.  12   delle   relative
disposizioni di attuazione in materia di vigilanza sul gruppo.