((Art. 1 quater 
 
                 Incremento del Fondo straordinario 
            per il sostegno degli enti del Terzo settore 
 
  1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli  enti
del  Terzo  settore,  di   cui   all'articolo   13-quaterdecies   del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di  60  milioni
di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo  periodo,
una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e'  destinata  al
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di  spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite  massimo
di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al  titolo  II,
capo III, del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
degli  enti  religiosi   civilmente   riconosciuti,   nonche'   delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.  460,  iscritte  nella
relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato e che svolgono  attivita'  di  prestazione  di
servizi   socio-sanitari   e   assistenziali,   in   regime   diurno,
semiresidenziale  e  residenziale,   in   favore   di   anziani   non
autosufficienti o disabili, ancorche'  svolte  da  enti  pubblici  ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato  testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))