((Art. 1 quater
Incremento del Fondo straordinario
per il sostegno degli enti del Terzo settore
1. La dotazione del Fondo straordinario per il sostegno degli enti
del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' incrementata di 60 milioni
di euro per l'anno 2021. A valere sul Fondo di cui al primo periodo,
una quota pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata al
riconoscimento di un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa
di 20 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce limite massimo
di spesa, in favore degli enti non commerciali di cui al titolo II,
capo III, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
degli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella
relativa anagrafe, titolari di partita IVA, fiscalmente residenti nel
territorio dello Stato e che svolgono attivita' di prestazione di
servizi socio-sanitari e assistenziali, in regime diurno,
semiresidenziale e residenziale, in favore di anziani non
autosufficienti o disabili, ancorche' svolte da enti pubblici ai
sensi dell'articolo 74, comma 2, lettera b), del citato testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))