((Art. 1 quinquies
Sostegno economico delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza
1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di cui al presente
comma, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza un
sostegno economico utile a garantire la continuita' nell'erogazione
delle prestazioni, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo
di spesa.
2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo
compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e 2021 in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, un contributo
straordinario in favore di ciascuna delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri:
a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali;
b) costi per l'adozione di dispositivi di protezione individuale
per gli ospiti e gli operatori;
c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali.
3. Il riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1 tra le
regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 1, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Il riparto tra le regioni e le
province autonome interessate e' effettuato in proporzione al numero
di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza presenti nel
relativo territorio. Con il decreto di cui al primo periodo sono
individuati i criteri e le modalita' per la concessione dei
contributi straordinari di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))