((Art. 1 quinquies 
 
           Sostegno economico delle istituzioni pubbliche 
                     di assistenza e beneficenza 
 
  1. Al fine di assicurare, nel limite di spesa di  cui  al  presente
comma, alle istituzioni pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza  un
sostegno economico utile a garantire la  continuita'  nell'erogazione
delle prestazioni,  e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con  una  dotazione
di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo
di spesa. 
  2. Nel limite di spesa di cui al comma 1, e' riconosciuto, a titolo
compensativo dei maggiori costi sostenuti negli anni 2020 e  2021  in
ragione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  un  contributo
straordinario in favore di ciascuna delle  istituzioni  pubbliche  di
assistenza e beneficenza, sulla base dei seguenti parametri: 
  a) costi sostenuti per la sanificazione dei locali; 
  b) costi per l'adozione di dispositivi  di  protezione  individuale
per gli ospiti e gli operatori; 
  c) costi per l'adeguamento strutturale dei locali. 
  3. Il riparto delle risorse del fondo di cui  al  comma  1  tra  le
regioni e le province autonome interessate e' disposto, anche al fine
del rispetto del limite di spesa di cui  al  medesimo  comma  1,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. Il riparto  tra  le  regioni  e  le
province autonome interessate e' effettuato in proporzione al  numero
di istituzioni pubbliche di assistenza  e  beneficenza  presenti  nel
relativo territorio. Con il decreto di  cui  al  primo  periodo  sono
individuati  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  concessione   dei
contributi straordinari di cui al presente articolo. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))