((Art. 1 sexies 
 
Modifica di termini per il versamento delle rate per  la  definizione
  agevolata di carichi affidati all'agente della riscossione 
  1. Il comma 3 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020  e  di
quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31  maggio  e
il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni  agevolate  di  cui  agli
articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo
16-bis del decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e  all'articolo  1,
commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' considerato
tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni  se
effettuato  integralmente,  con   applicazione   delle   disposizioni
dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge  n.  119  del
2018: 
  a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza  il
28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; 
  b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza  il
31 maggio 2020; 
  c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in  scadenza
il 31 luglio 2020; 
  d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il
30 novembre 2020; 
  e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate  in  scadenza
il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021».))