((Art. 1 septies
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
nei contratti pubblici
1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva, entro il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione piu' significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti
regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni
dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice,
determinate al netto delle compensazioni eventualmente gia'
riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).
3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a
piu' anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza di compensazione entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura e' avviata d'ufficio dalla stazione appaltante, entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta con proprio provvedimento il credito della stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 216,
comma 27-ter, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non
ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi
ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i
certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all'applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione dei
soggetti di cui all'articolo 142, comma 4, del medesimo codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti di cui all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per i lavori realizzati ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui
al comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di cui al
comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e'
istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del Fondo,
garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi
imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))