((Art. 1 septies 
 
Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali
                       nei contratti pubblici 
 
  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi  di  alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel  primo  semestre  dell'anno
2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili rileva,  entro  il
31 ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni  percentuali,  in
aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel
primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da
costruzione piu' significativi. 
  2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1  si  procede  a
compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche  in  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui  al
decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  e,  per  i  contratti
regolati dal  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  in  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo  106,  comma  1,  lettera  a),  del  medesimo   codice,
determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   gia'
riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell'anno
2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a). 
  3. La compensazione e' determinata applicando  alle  quantita'  dei
singoli   materiali   impiegati   nelle   lavorazioni   eseguite    e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021  fino  al
30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi
prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1  con  riferimento  alla
data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni. 
  4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l'appaltatore
presenta alla stazione appaltante l'istanza  di  compensazione  entro
quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in  diminuzione,  la
procedura e'  avviata  d'ufficio  dalla  stazione  appaltante,  entro
quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento
accerta  con  proprio  provvedimento  il   credito   della   stazione
appaltante e procede a eventuali recuperi. 
  5.  Per  le  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  negli   anni
precedenti al 2021, restano ferme le variazioni rilevate dai  decreti
adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.  163,  e  dell'articolo  216,
comma 27-ter, del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  6. Ciascuna stazione appaltante  provvede  alle  compensazioni  nei
limiti del 50 per cento delle risorse appositamente  accantonate  per
imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le
somme relative agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  nonche'  le
eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante
per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresi',
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta,  qualora  non
ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme
vigenti, nonche' le somme disponibili relative  ad  altri  interventi
ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i
quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i
certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure
contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. 
  7. Per i soggetti tenuti all'applicazione  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  ad  esclusione  dei
soggetti di cui all'articolo  142,  comma  4,  del  medesimo  codice,
ovvero all'applicazione del codice di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, ad esclusione dei soggetti  di  cui  all'articolo
164, comma 5, del medesimo codice, per  i  lavori  realizzati  ovvero
affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di  cui
al comma 6 del presente  articolo,  alla  copertura  degli  oneri  si
provvede, fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di  euro,
che costituisce limite massimo di spesa, con le modalita' di  cui  al
comma 8 del presente articolo. 
  8. Per le finalita' di cui al comma 7, nello  stato  di  previsione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e'
istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di
100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di utilizzo del  Fondo,
garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,  medie  e  grandi
imprese di costruzione, nonche' la proporzionalita', per  gli  aventi
diritto, nell'assegnazione delle risorse. 
  9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))