Art. 10
Misure di sostegno al settore sportivo
1. Le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto-legge 14
agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n.126, si applicano anche per le spese sostenute
durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata la spesa, per un importo
complessivo ((pari a)) 90 milioni di euro per l'anno 2021, che
costituisce tetto di spesa.
3. Al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per
contenere la diffusione ((dell'epidemia di COVID-19)), e' istituito,
per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo con una dotazione di ((86 milioni)) di euro, che costituisce
tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto
a ristoro delle spese sanitarie ((di sanificazione e prevenzione e))
per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,
in favore delle societa' sportive professionistiche che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di
100 milioni di euro e delle societa' ed associazioni sportive
dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono ((definiti)) le
modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione
del contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di cui al
comma 3.
5. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del «Fondo unico per il sostegno delle
associazioni sportive e societa' sportive dilettantistiche»,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020,
n. 176, e' incrementata di ((190 milioni)) di euro per l'anno 2021.
6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di spesa ed e'
destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che hanno sospeso
l'attivita' sportiva.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dell'Autorita' politica delegata in materia di sport, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono ((individuati,)) ai
fini dell'attuazione ((del comma 6)), le modalita' e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche' le procedure di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.
8. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 31 dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita' previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,))
delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di
discipline olimpiche e paralimpiche, e delle societa' sportive
professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato
derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del
fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, e'
utilizzato il comparto di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che e' incrementato con una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse
sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato
all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del
summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di
liquidita' di cui al comma 8, secondo le modalita' stabilite dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito
Sportivo. Per tale funzione e' utilizzato, nei limiti della sua
dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di
euro per l'anno 2021.
10. Le garanzie di cui al comma 8 sono rilasciate, a titolo
gratuito, alle seguenti condizioni:
a) le garanzie sono rilasciate entro il 31 dicembre 2021, in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato e
attestato dal beneficiario;
b) la garanzia copre fino al:
1) 100 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un importo massimo garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento;
2) 90 per cento dell'ammontare del finanziamento garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad un massimo
di 5 milioni di euro;
c) a decorrere dal 1° luglio 2021 le garanzie di cui alla
precedente lettera b), ((numero 2) )) sono concesse nella misura
massima dell'80% e il limite di durata delle nuove operazioni
finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di
cui alla precedente lettera b), ((numero 2) )), aventi durata non
superiore a 72 mesi e gia' garantite dal Fondo, nel caso di
prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto
finanziatore, puo' essere richiesta la pari estensione della
garanzia, ((fermo restando)) il predetto periodo massimo di 120 mesi
di durata dell'operazione finanziaria.»;
d) la garanzia non puo' essere concessa a imprese che si
trovavano gia' in difficolta' il 31 dicembre 2019, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, salvo che si tratti di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure concorsuali
per insolvenza;
e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie ((di cui al
presente comma)) non puo' superare, alternativamente:
1) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel
2019;
2) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi imprese;
tale fabbisogno e' attestato mediante apposita autocertificazione
resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. Gli impegni per il rilascio di garanzie assunti sulla base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento per 30 milioni ((di euro))
operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo ((di euro))
225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» non superano le
soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari di cui
al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1.
12. L'efficacia delle misure di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 e'
subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
13. Sono a carico dell'Istituto per il credito sportivo gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
((13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e salute Spa ai
sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, anche in considerazione dello svolgimento delle
attivita' preparatorie dei Campionati europei di nuoto che si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono destinate a interventi di riqualificazione degli impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi.
13-ter. Agli oneri derivanti dal comma 13-bis del presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.
13-quater. Ai decreti legislativi emanati in attuazione della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle disposizioni di cui agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022»;
b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»;
c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»;
d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»;
e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «31 agosto 2022»;
f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2022».
13-quinquies. All'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante:
a) la ragione sociale o denominazione, natura giuridica, codice
fiscale ed eventuale partita IVA dell'associazione o societa'
sportiva dilettantistica;
b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti;
c) la data dello statuto vigente;
d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e
le attivita' sportive, didattiche e formative;
e) la dichiarazione contenente l'indicazione della composizione e
della durata dell'organo amministrativo e delle generalita' del
legale rappresentante e degli amministratori;
f) i dati dei tesserati.
3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica
intervenuta nell'anno precedente.
3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2, anche fissando
requisiti ulteriori».
14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 369 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi
dell'articolo 77;
b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2021, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))