Art. 10 
 
               Misure di sostegno al settore sportivo 
 
  1. Le disposizioni di cui  all'articolo  81  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n.104, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.126,  si  applicano  anche  per  le  spese  sostenute
durante l'anno  di  imposta  2021,  relativamente  agli  investimenti
sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai fini del comma 1 e' autorizzata  la  spesa,  per  un  importo
complessivo ((pari a)) 90  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  che
costituisce tetto di spesa. 
  3.  Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  del  settore  sportivo
interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per
contenere la diffusione ((dell'epidemia di COVID-19)), e'  istituito,
per  l'anno  2021,  nello   stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze  per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  un
fondo con una dotazione di ((86 milioni)) di  euro,  che  costituisce
tetto di spesa, al fine di riconoscere un contributo a fondo  perduto
a ristoro delle spese sanitarie ((di sanificazione e prevenzione  e))
per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione  da  COVID-19,
in   favore   delle   societa'   sportive    professionistiche    che
nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione  di
100 milioni  di  euro  e  delle  societa'  ed  associazioni  sportive
dilettantistiche iscritte al registro  CONI  operanti  in  discipline
ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione  del  presente  decreto,  sono  ((definiti))  le
modalita' ed i termini di presentazione delle richieste di erogazione
del contributo, i criteri di ammissione, le modalita' di  erogazione,
nonche' le procedure di verifica, di controllo e  di  rendicontazione
delle spese in oggetto, fermo restando il limite di spesa di  cui  al
comma 3. 
  5. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione
delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, la dotazione del «Fondo  unico  per  il  sostegno  delle
associazioni  sportive   e   societa'   sportive   dilettantistiche»,
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre  2020,
n. 176, e' incrementata di ((190 milioni)) di euro per l'anno 2021. 
  6. L'importo di cui al comma 5 costituisce limite di  spesa  ed  e'
destinato  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le
associazioni e societa' sportive dilettantistiche che  hanno  sospeso
l'attivita' sportiva. 
  7. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dell'Autorita' politica delegata in  materia  di  sport,  da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono  ((individuati,))  ai
fini dell'attuazione ((del comma 6)), le modalita'  e  i  termini  di
presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri
di ammissione, le modalita' di erogazione, nonche'  le  procedure  di
verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto. 
  8. Il Fondo di cui  all'articolo  90,  comma  12,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino  al  31  dicembre
2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo
o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidita'  previste
dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,))
delle  leghe  che  organizzano  campionati  nazionali  a  squadre  di
discipline  olimpiche  e  paralimpiche,  e  delle  societa'  sportive
professionistiche  impegnate  in  tali  competizioni,  con  fatturato
derivante da diritti  audiovisivi  inferiore  al  25  per  cento  del
fatturato complessivo relativo al bilancio  2019.  A  tali  fini,  e'
utilizzato  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,   del
decreto-legge 8 aprile 2020,  n.  23  che  e'  incrementato  con  una
dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette  risorse
sono versate sul  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  intestato
all'Istituto  per  il  Credito   Sportivo   per   la   gestione   del
summenzionato comparto, per essere utilizzate in base  al  fabbisogno
finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 
  9. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi,
fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per
il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le  esigenze  di
liquidita' di cui al comma 8,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il  Credito
Sportivo. Per tale funzione  e'  utilizzato,  nei  limiti  della  sua
dotazione,  il  comparto  di  cui  all'articolo  14,  comma  2,   del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato  di  13  milioni  di
euro per l'anno 2021. 
  10. Le garanzie di  cui  al  comma  8  sono  rilasciate,  a  titolo
gratuito, alle seguenti condizioni: 
    a) le garanzie sono rilasciate entro  il  31  dicembre  2021,  in
favore di soggetti che non abbiano gia' pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo  di  cui  all'articolo  2,  comma  100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come documentato  e
attestato dal beneficiario; 
    b) la garanzia copre fino al: 
      1) 100 per cento dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 120 mesi, con un  importo  massimo  garantito
per singolo beneficiario di euro 30 mila e, a decorrere dal 1° luglio
2021, fino al 90 per cento; 
      2) 90 per cento  dell'ammontare  del  finanziamento  garantito,
della durata massima di 72 mesi, con un importo massimo garantito per
singolo beneficiario superiore ad euro 30 mila e fino ad  un  massimo
di 5 milioni di euro; 
    c) a decorrere dal  1°  luglio  2021  le  garanzie  di  cui  alla
precedente lettera b), ((numero  2) ))  sono  concesse  nella  misura
massima dell'80%  e  il  limite  di  durata  delle  nuove  operazioni
finanziarie e' innalzato a 120 mesi. Per le operazioni finanziarie di
cui alla precedente lettera b), ((numero  2) )),  aventi  durata  non
superiore a  72  mesi  e  gia'  garantite  dal  Fondo,  nel  caso  di
prolungamento della durata  dell'operazione  accordato  dal  soggetto
finanziatore,  puo'  essere  richiesta  la  pari   estensione   della
garanzia, ((fermo restando)) il predetto periodo massimo di 120  mesi
di durata dell'operazione finanziaria.»; 
    d) la  garanzia  non  puo'  essere  concessa  a  imprese  che  si
trovavano gia' in difficolta' il  31  dicembre  2019,  ai  sensi  del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17  giugno  2014,
del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento
(UE) n. 1388/2014 del 16  dicembre  2014,  salvo  che  si  tratti  di
microimprese o piccole imprese che risultavano gia' in difficolta' al
31 dicembre 2019, purche' non siano soggette a procedure  concorsuali
per insolvenza; 
    e) l'importo dei finanziamenti ammessi alle garanzie ((di cui  al
presente comma)) non puo' superare, alternativamente: 
      1) il 25 per cento del fatturato totale  del  beneficiario  nel
2019; 
      2) il fabbisogno per costi del  capitale  di  esercizio  e  per
costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di  piccole  e
medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di grandi  imprese;
tale fabbisogno e'  attestato  mediante  apposita  autocertificazione
resa dal beneficiario ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
  11. Gli impegni per il rilascio  di  garanzie  assunti  sulla  base
dell'incremento della dotazione del comparto di garanzia ai sensi dei
commi 8, 9 e 10 e del rifinanziamento  per  30  milioni  ((di  euro))
operato dall'articolo 31, comma 4-bis, del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, non superano l'importo complessivo massimo  ((di  euro))
225.000.000,00. I benefici accordati ai sensi della sezione 3.1 della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un
«Quadro temporaneo per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»  non  superano  le
soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre misure di aiuto,
da qualunque soggetto erogate, di cui i soggetti beneficiari  di  cui
al comma 9 hanno beneficiato ai sensi della medesima sezione 3.1. 
  12. L'efficacia delle misure di cui ai commi  8,  9,  10  e  11  e'
subordinata  all'approvazione  della  Commissione  Europea  ai  sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Sono  a  carico  dell'Istituto  per  il  credito  sportivo  gli
obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato
previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo
14  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. 
  ((13-bis. Le risorse destinate alla societa' Sport e salute Spa  ai
sensi del comma 630 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.
145, sono incrementate di 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni
2021  e  2022,  anche  in  considerazione  dello  svolgimento   delle
attivita'  preparatorie  dei  Campionati  europei  di  nuoto  che  si
svolgeranno a Roma nell'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo
sono  destinate  a  interventi  di  riqualificazione  degli  impianti
natatori situati all'interno del complesso del Parco del Foro italico
e delle aree e manufatti a essi connessi. 
  13-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  13-bis  del   presente
articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2021  e
2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto. 
   13-quater. Ai decreti  legislativi  emanati  in  attuazione  della
legge 8 agosto 2019, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Le disposizioni del presente decreto si applicano  a  decorrere
dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 10, 39 e 40 e del titolo VI che si applicano a decorrere dal
1° gennaio 2022»; 
  b) all'articolo 52 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,
al comma 1, alinea, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2023»; 
  c) all'articolo 15-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
37, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  d) all'articolo 12-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
38, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2023»; 
  e) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 agosto 2022»; 
  f) all'articolo 43-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
40, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono  sostituite  dalle
seguenti: «1° gennaio 2022». 
  13-quinquies. All'articolo 6 del decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 39, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «2. Alla domanda e' allegata la documentazione attestante: 
  a) la ragione sociale o  denominazione,  natura  giuridica,  codice
fiscale  ed  eventuale  partita  IVA  dell'associazione  o   societa'
sportiva dilettantistica; 
  b) i dati inerenti alla sede legale e i recapiti; 
  c) la data dello statuto vigente; 
  d) la dichiarazione contenente l'indicazione dell'oggetto sociale e
le attivita' sportive, didattiche e formative; 
  e) la dichiarazione contenente l'indicazione della  composizione  e
della durata  dell'organo  amministrativo  e  delle  generalita'  del
legale rappresentante e degli amministratori; 
  f) i dati dei tesserati. 
  3. Ogni associazione e societa' sportiva dilettantistica trasmette,
in via telematica, entro il  31  gennaio  dell'anno  successivo,  una
dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati di cui al comma 2,
l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra  modifica
intervenuta nell'anno precedente. 
  3-bis. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' di Governo delegata in materia di sport possono essere
rideterminati i dati richiesti ai sensi del comma 2,  anche  fissando
requisiti ulteriori». 
  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 409  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede: 
  a) quanto  a  369  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  ai  sensi
dell'articolo 77; 
  b)  quanto  a  40  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,   mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))