((Art. 10 bis 
 
        Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo 
 
  1. Alle associazioni e alle societa' sportive iscritte nel registro
del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di
promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la  gestione
di impianti sportivi e, in  particolare,  di  impianti  natatori,  e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto,  nel  limite  massimo  di
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine  dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio  2020,  e  successive  proroghe,  per  la  gestione  e  la
manutenzione degli  impianti  natatori,  anche  polivalenti,  il  cui
utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni  in  materia
di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai  corsi  e  alle
attivita'  sportive  a  seguito  dell'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, sono individuati le modalita'  e  i
termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   del
contributo, i criteri di accesso al  contributo  e  le  modalita'  di
erogazione del contributo stesso. 
  2. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a  fondo  perduto,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di  euro,  in  favore  degli
organizzatori  di   eventi   del   campionato   del   mondo   MotoGP,
limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti,  non  coperti
dai ricavi a causa del divieto della presenza del  pubblico  disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021  e
dal  decreto-legge  22  aprile   2021,   n.   52,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita'  di
Governo competente in materia di sport, da adottare di  concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni  dalla
data di entrata di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  del
presente comma. 
  3. A favore della societa' Sport e salute  Spa  e'  autorizzata  la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al  fine  di  finanziare,
nel limite di spesa autorizzato  ai  sensi  del  presente  comma,  il
progetto  «Sport  nei  parchi»,  promosso  dalla  medesima  societa',
d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))