((Art. 10 bis
Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo
1. Alle associazioni e alle societa' sportive iscritte nel registro
del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di
promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione
di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, e'
riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di
spesa, per le spese sostenute dal 1° marzo 2020 fino alla fine dello
stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri
31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la
manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui
utilizzo e' stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia
di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle
attivita' sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, da
adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono individuati le modalita' e i
termini di presentazione delle richieste di erogazione del
contributo, i criteri di accesso al contributo e le modalita' di
erogazione del contributo stesso.
2. Per l'anno 2021 e' riconosciuto un contributo a fondo perduto,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, in favore degli
organizzatori di eventi del campionato del mondo MotoGP,
limitatamente ai costi diretti organizzativi sostenuti, non coperti
dai ricavi a causa del divieto della presenza del pubblico disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e
dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di
Governo competente in materia di sport, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente comma.
3. A favore della societa' Sport e salute Spa e' autorizzata la
spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di finanziare,
nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il
progetto «Sport nei parchi», promosso dalla medesima societa',
d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))