Art. 11 
 
        Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione 
 
  1. La dotazione del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' incrementata di
1,2 miliardi di euro per l'anno 2021. 
  2. La dotazione del fondo di cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 400 milioni  di
euro per l'anno 2021, per le finalita' di cui  alla  lettera  d)  del
medesimo comma. Sono escluse dai cofinanziamenti a fondo  perduto  di
cui al presente comma le richieste di  sostegno  alle  operazioni  di
patrimonializzazione presentate successivamente alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  3.  All'articolo  72  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
((sono apportate)) le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  lettera   d),   primo   periodo,   la   parola
((«cinquanta»)) e' sostituita  dalla  seguente:  «dieci»  e  dopo  le
parole «dalla legge 29 luglio 1981, ((n.  394,))»  sono  inserite  le
seguenti: «quale incentivo da  riconoscere  a  fronte  di  iniziative
caratterizzate  da  specifiche  finalita'  o  in   settori   o   aree
geografiche ritenuti prioritari,» ((e)) dopo la parola  «criteri»  e'
inserita la seguente: «selettivi»; 
    b) al comma 1,  lettera  d),  secondo  periodo,  dopo  la  parola
«concessi» sono inserite le seguenti:  «tenuto  conto  delle  risorse
disponibili e»; 
    c) al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo  e'  aggiunto,
in fine, il seguente: «Fino al 31 dicembre 2021 i  cofinanziamenti  a
fondo perduto sono concessi fino al limite del venticinque per  cento
dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 maggio1981, n. 251, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio  1981,  n.  394,  tenuto  conto  delle  risorse
disponibili   e   dell'ammontare   complessivo   delle   domande   di
finanziamento  presentate  nei  termini  e  secondo   le   condizioni
stabilite con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni»; 
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.600  milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.