((Art. 11 bis 
 
Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito
  d'imposta POS 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato  dal  regolamento  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  e'  sospeso
per il periodo di cui  all'articolo  6,  comma  2,  lettera  b),  del
predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n.  156,  si  applica
per i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)  e  c),  del
medesimo regolamento. 
  3. Al regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. I rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo  6,
comma 2, lettere a) e c), sono erogati, rispettivamente entro  il  30
novembre 2021 ed entro  il  30  novembre  2022,  sulla  base  di  una
graduatoria elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza
del termine per la decisione sui reclami da parte della Consap S.p.A.
ai sensi dell'articolo 10, comma 5»; 
  b) all'articolo 10: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Avverso il mancato o inesatto accredito del  rimborso  previsto
per il periodo sperimentale di cui all'articolo  7,  l'aderente  puo'
presentare reclamo entro centoventi giorni successivi  alla  scadenza
del termine previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma
5. Per quanto concerne i periodi di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettere a) e  c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la
mancata o inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi
a disposizione dagli issuer convenzionati del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),
e rispettivamente entro il 29 agosto  2021  ed  entro  il  29  agosto
2022»; 
  2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. La Consap S.p.A. decide sul reclamo dell'aderente,  sulla  base
del quadro normativo e regolamentare  che  disciplina  il  programma,
entro  trenta  giorni  decorrenti  dalla  scadenza  del  termine  per
presentare il reclamo ai sensi del comma 2»; 
  c) all'articolo 11: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'attribuzione dei rimborsi previsti  dall'articolo  6  avviene
nei limiti dell'importo di euro 1.367,60 milioni per  il  periodo  di
cui alla lettera a) del comma 2  del  predetto  articolo  e  di  euro
1.347,75 milioni per il periodo di cui alla lettera c)  del  medesimo
comma. Qualora le predette  risorse  finanziarie  non  consentano  il
pagamento   integrale   del    rimborso    spettante,    questo    e'
proporzionalmente ridotto»; 
  2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis.  L'attribuzione  del  rimborso  previsto  dall'articolo   8
avviene nei limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno  dei
periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c).  Qualora  le
predette risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del
rimborso spettante, questo e' proporzionalmente ridotto». 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso cashback  nel  periodo  sperimentale  previsto
dall'articolo 7 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, sono  erogate
nell'ambito delle risorse  complessivamente  disponibili  per  l'anno
2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con le societa'  PagoPA  S.p.a.  e  Consap  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160, sono modificate per tenere conto della  sospensione  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni di  euro,  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, incompatibili
con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rivenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al 100 per cento delle commissioni, nel caso in cui  gli
esercenti attivita' di impresa, arte o  professione,  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico,  nel
rispetto   delle   caratteristiche   tecniche   da   stabilire    con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, collegati agli strumenti di cui all'articolo  2,  comma
3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero strumenti di
pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo». 
  11.  Al  capo  I  del  decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo l'articolo 22 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 22-bis (Credito  d'imposta  per  l'acquisto,  il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con  i  registratori  telematici).  -  1.  Agli
esercenti attivita' di impresa, arte  o  professione  che  effettuano
cessioni  di  beni  o  prestazioni  di  servizi  nei   confronti   di
consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno  2022,
acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di
pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da
stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  collegati  agli  strumenti   di   cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo  di  acquisto,
di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' alle  spese
di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per  il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
  2. Il credito d'imposta di  cui  al  comma  1  spetta,  nel  limite
massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: 
  a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno
2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di
pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta, nel limite massimo di spesa  di  320  euro  per  soggetto,
nelle seguenti misure: 
  a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al
periodo d'imposta precedente  siano  di  ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
  b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore  a  200.000
euro e fino a 1 milione di euro; 
  c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi  al
periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione
di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  de   minimis,   del
regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione,  del  18  dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione  europea  agli  aiuti  de  minimis  nel
settore  agricolo,  e  del  regolamento  (UE)   n.   717/2014   della
Commissione, del 27  giugno  2014,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  13. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  a  bandire  apposite  procedure  concorsuali  pubbliche,
secondo  le  modalita'  semplificate  di  cui  all'articolo  10   del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e, conseguentemente,  ad  assumere
con contratto di lavoro subordinato a  tempo  indeterminato,  per  le
esigenze delle strutture del Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello  Stato  del  medesimo  Ministero,  nei  limiti  della   vigente
dotazione organica, un contingente  di  personale  pari  a  cinquanta
unita' da inquadrare nel livello iniziale dell'area III del  comparto
funzioni centrali. 
  14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 13 del  presente
articolo, pari a 388.412 euro per l'anno  2021  e  a  2.330.469  euro
annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307. 
  15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui  al
presente decreto, la dotazione complessiva del  contingente  previsto
dall'articolo 5, comma 1, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di
dieci unita' di personale per ciascuno degli anni dal 2021  al  2027.
Una quota parte,  non  inferiore  a  otto  unita'  di  personale,  e'
riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3  del  citato
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo  del
presente comma, in aggiunta al posto di cui  all'ultimo  periodo  del
comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura  ivi
prevista sono istituiti due ulteriori posti di  funzione  di  livello
dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo  di
gabinetto. Per le finalita' di cui al presente comma  e'  autorizzata
la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021  e  di  1.094.558  euro  per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  16. La  dotazione  finanziaria  destinata  all'indennita'  prevista
dall'articolo 7, comma 7, del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.  227,  anche  per  le
esigenze di cui al comma 15, secondo periodo, del presente  articolo,
e' incrementata di 250.000 euro per l'anno 2021 e di 500.000 euro per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. 
  17. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15 e 16, pari  a
797.279 euro per l'anno 2021 e a 1.594.558 euro  per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. 
  18. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo  3  della  legge  19
giugno 2019, n. 56, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,
asseverate dai relativi organi di controllo».))