((Art. 11 ter
Semplificazione e rifinanziamento
della misura «Nuova Sabatini»
1. Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi
agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio
2021 per le quali sia stata gia' erogata in favore delle imprese
beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi
del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti
in un'unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle
imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche
amministrative propedeutiche al pagamento.
2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di assicurare
continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 425
milioni di euro per l'anno 2021, cui si provvede ai sensi
dell'articolo 77.))