((Art. 11 ter 
 
                  Semplificazione e rifinanziamento 
                    della misura «Nuova Sabatini» 
 
  1. Al fine di accelerare i processi di  erogazione  dei  contributi
agli investimenti produttivi delle micro,  piccole  e  medie  imprese
previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il Ministero  dello  sviluppo  economico,  con  riferimento  alle
domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°  gennaio
2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese
beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo
criteri cronologici, nei limiti delle risorse  autorizzate  ai  sensi
del comma 2, ad erogare le successive quote di  contributo  spettanti
in un'unica soluzione, anche se  non  espressamente  richieste  dalle
imprese  beneficiarie,  previo   positivo   esito   delle   verifiche
amministrative propedeutiche al pagamento. 
  2. Per le necessita' derivanti dal comma 1 e al fine di  assicurare
continuita' alle misure  di  sostegno  agli  investimenti  produttivi
delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2
del  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione  di
spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata  di  425
milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  cui  si  provvede   ai   sensi
dell'articolo 77.))