((Art. 11 quater
Disposizioni in materia
di Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a.
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n.
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n.
2, le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 16 dicembre 2021».
2. Nelle more della decisione della Commissione europea prevista
dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nonche' della conseguente modifica del programma in corso di
esecuzione di cui al comma 4 del presente articolo, l'Alitalia -
Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner S.p.a. in
amministrazione straordinaria sono autorizzate alla prosecuzione
dell'attivita' di impresa, compresa la vendita di biglietti, che si
intende utilmente perseguita anche ai fini di cui all'articolo 69,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
3. A seguito della decisione della Commissione europea di cui
all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, e in
conformita' al piano industriale valutato dalla Commissione stessa,
l'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e l'Alitalia Cityliner
S.p.a. in amministrazione straordinaria provvedono, anche mediante
trattativa privata, al trasferimento, alla societa' di cui al citato
articolo 79, dei complessi aziendali individuati nel piano e pongono
in essere le ulteriori procedure necessarie per l'esecuzione del
piano industriale medesimo. Sono revocate le procedure in corso alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99,
dirette, anche ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del
2019, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, al
trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con
il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della
Commissione europea.
4. I Commissari straordinari provvedono alla modifica del programma
della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo
alla decisione della Commissione europea di cui al citato articolo
79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020. A tal fine possono
procedere all'adozione, per ciascun ramo d'azienda oggetto di
cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti
dall'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Le
modifiche al programma, la cui durata si computa dalla data di
autorizzazione alla modifica, possono essere adottate anche dopo la
scadenza del termine del primo programma autorizzato e possono
prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli rami
d'azienda, perimetrati in coerenza con il piano di cui al comma 3. La
stima del valore dei complessi oggetto della cessione puo' essere
effettuata tramite perizia disposta da un soggetto terzo individuato
dall'organo commissariale, previo parere del comitato di
sorveglianza, da rendere nel termine massimo di tre giorni dalla
richiesta.
5. Il programma di cui al comma 4 del presente articolo puo' essere
autorizzato, in quanto coerente con il piano di cui al comma 3, a
prescindere dalle verifiche di affidabilita' del piano industriale
previste dall'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, che potranno non essere effettuate dall'amministrazione
straordinaria in quanto assorbite dalla positiva valutazione da parte
della Commissione europea del piano medesimo.
6. Nelle more della cessione dei complessi aziendali, i Commissari
straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria
possono procedere, anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis,
quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al pagamento
degli oneri e dei costi funzionali alla prosecuzione dell'attivita'
d'impresa di ciascuno dei rami del compendio aziendale nonche' di
tutti i costi di funzionamento della procedura che potranno essere
antergati ad ogni altro credito.
7. I Commissari straordinari dell'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria, ferma restando la disciplina in tema di rapporti di
lavoro, sono autorizzati a sciogliere i contratti, anche ad
esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non
interamente eseguiti da entrambe le parti, che non siano oggetto di
trasferimento nell'ambito della cessione dei compendi aziendali e che
non risultino piu' funzionali alla procedura.
8. L'esecuzione del programma, nei termini rivenienti dalla
decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma
4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito
richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270. A far data dal decreto di revoca dell'attivita'
d'impresa dell'Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.a. e
dell'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione straordinaria, che
potra' intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i
compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione
straordinaria prosegue con finalita' liquidatoria, i cui proventi
sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione
dei crediti verso lo Stato.
9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
e' istituito un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per
l'anno 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli
di viaggio e di voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in
conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e non utilizzati alla data del
trasferimento dei complessi aziendali di cui al comma 3. L'indennizzo
e' erogato esclusivamente nell'ipotesi in cui non sia garantito al
contraente un analogo servizio di trasporto ed e' quantificato in
misura pari all'importo del titolo di viaggio. Le modalita' attuative
sono stabilite con provvedimento del Ministero dello sviluppo
economico che provvede al trasferimento all'Alitalia - Societa' Aerea
Italiana S.p.a. e all'Alitalia Cityliner S.p.a. in amministrazione
straordinaria delle risorse sulla base di specifica richiesta che dia
conto dei presupposti di cui al presente comma. Agli oneri derivanti
dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si
provvede ai sensi dell'articolo 77.))