((Art. 11 quinquies
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle imprese
di medie dimensioni
1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le condizioni previsti
dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021
la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma 18 del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro il
30 giugno 2021.
2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del
relativo apporto sono effettuati entro i limiti della dotazione del
Fondo Patrimonio PMI di cui al comma 12 dell'articolo 26 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
3. L'efficacia del presente articolo e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.))