((Art. 11 quinquies 
 
Strumenti finanziari per il rafforzamento patrimoniale delle  imprese
                         di medie dimensioni 
 
  1. Fermi restando i requisiti, i criteri e le  condizioni  previsti
dall'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.  77,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa - Invitalia e' autorizzata a effettuare entro il 31 dicembre 2021
la sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al comma  18  del
predetto articolo 26, limitatamente alle istanze presentate entro  il
30 giugno 2021. 
  2. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e il versamento del
relativo apporto sono effettuati entro i limiti della  dotazione  del
Fondo Patrimonio  PMI  di  cui  al  comma  12  dell'articolo  26  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai  sensi  dell'articolo
108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul   funzionamento   dell'Unione
europea.))