((Art. 11 septies
Misure per il sostegno al settore pirotecnico
1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici da
parte di privati, nello stato di previsione del Ministero della
cultura e' istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una
dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo, nel limite
della dotazione del Fondo di cui al primo periodo, che costituisce
limite massimo di spesa.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concesse nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui
alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo
2020.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))