((Art. 11 septies 
 
            Misure per il sostegno al settore pirotecnico 
 
  1. Al fine di promuovere la fruizione di spettacoli pirotecnici  da
parte di privati, nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
cultura e' istituito il Fondo per gli spettacoli pirotecnici, con una
dotazione di 2 milioni di euro  per  l'anno  2021.  Con  decreto  del
Ministro della cultura, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
definite le modalita' di attuazione del presente articolo, nel limite
della dotazione del Fondo di cui al primo  periodo,  che  costituisce
limite massimo di spesa. 
  2. Le risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1  sono  concesse  nel
rispetto del Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del  COVID-19,  di  cui
alla comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19 marzo
2020. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))