Art. 2
Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse
1. Al fine di favorire la continuita' delle attivita' economiche
per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata
disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e ((la
data di entrata in vigore della legge di conversione)) del presente
decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno ((cento
giorni)), nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno
((delle attivita')) economiche chiuse», con una dotazione di ((140
milioni di euro)) per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma
1, sulla base dei criteri individuati, tenendo conto delle misure di
ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei
contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ((convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,)) e dell'articolo 1 del presente
decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con il medesimo decreto si provvede altresi' ad individuare
modalita' di erogazione della misura tali da garantire il pagamento
entro i successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione
della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final
«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive
modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a ((140
milioni di euro)) per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo
77.
((4-bis. La dotazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 3,
del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e' incrementata di
50 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di provvedere, nel limite
di spesa autorizzato ai sensi del presente comma che costituisce
tetto di spesa massima, al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonche' al
ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e
di allestimento che abbiano una quota superiore al 51 per cento dei
ricavi derivante da attivita' riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma 4-bis e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.))