((Art. 2 bis 
 
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del  fenomeno
                             dell'usura 
 
  1.  La  dotazione  del  Fondo  per  la  prevenzione  del   fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma  1,  della  legge  7  marzo
1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))