((Art. 2 bis
Incremento della dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura
1. La dotazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo
1996, n. 108, e' integrata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.))