Art. 3
((Incremento delle risorse))
per il sostegno ai comuni a vocazione montana
1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.
69, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano ((nelle quote determinate
dalla tabella seguente)), per essere erogato in favore delle imprese
turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni al loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi' a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a titolo
di ristoro.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
((2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio
2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano ai fini della loro
destinazione ai comprensori e alle aree sciistiche a carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea, per interventi di
inno-tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di
sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli
impianti di innevamento programmato. Le medesime risorse sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
2-ter. Per l'anno 2021, per far fronte alle esigenze connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero degli esercizi presenti nella porzione del rispettivo
territorio situata sulla sommita' del Mottarone e finalizzato al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione e di bar, in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data del 25 maggio
2021.
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))