Art. 3 
 
                    ((Incremento delle risorse)) 
            per il sostegno ai comuni a vocazione montana 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22 marzo  2021,
n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21  maggio  2021,  n.
69,  e'  incrementato  di  100  milioni  di  euro  per  l'anno  2021.
L'incremento di cui al primo periodo e' assegnato alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano  ((nelle  quote  determinate
dalla tabella seguente)), per essere erogato in favore delle  imprese
turistiche, come  definite  ai  sensi  dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  localizzate  nei  Comuni  ubicati
all'interno di comprensori sciistici. A tal fine,  le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  provvedono  con  proprio
provvedimento a definire i comprensori sciistici e i Comuni  al  loro
interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresi'  a
definire criteri e modalita' di assegnazione dei contributi a  titolo
di ristoro. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77. 
  ((2-bis. Il fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 22  marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  maggio
2021, n. 69, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno  2021.
Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle regioni e alle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  fini  della  loro
destinazione ai  comprensori  e  alle  aree  sciistiche  a  carattere
locale, come definiti dalla Commissione europea,  per  interventi  di
inno-tecnologica,  ammodernamento  e  miglioramento  dei  livelli  di
sicurezza degli impianti di risalita, delle  piste  da  sci  e  degli
impianti  di  innevamento  programmato.  Le  medesime  risorse   sono
ripartite con decreto del Ministro del turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2-ter. Per l'anno 2021,  per  far  fronte  alle  esigenze  connesse
all'incidente della funivia del Mottarone, e' assegnato un contributo
di 0,5 milioni di euro ai comuni di Stresa e Omegna, proporzionato al
numero  degli  esercizi  presenti  nella  porzione   del   rispettivo
territorio situata sulla sommita'  del  Mottarone  e  finalizzato  al
ristoro delle attivita' alberghiere, di ristorazione  e  di  bar,  in
possesso di licenza annuale non stagionale alla data  del  25  maggio
2021. 
  2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter del presente
articolo, pari a 30,5 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))