((Art. 3 bis
Incremento del Fondo
per il ristoro delle citta' portuali
1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10
milioni di euro».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))