((Art. 3 bis 
 
                        Incremento del Fondo 
                per il ristoro delle citta' portuali 
 
  1. All'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite  dalle  seguenti:  «10
milioni di euro». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))