((Art. 3 ter 
 
           Valorizzazione turistica del Paese in relazione 
                    alle Olimpiadi invernali 2026 
 
  1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del  Paese  in
relazione  allo  svolgimento  dei  Giochi  olimpici   e   paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35  milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle  province
autonome  interessate,  sono  individuati  gli  interventi   per   le
infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione  del  Codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della  legge  16  gennaio
2003,  n.  3,  e  del  relativo   cronoprogramma.   Il   monitoraggio
sull'attuazione degli  interventi  infrastrutturali  e'  eseguito  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a  35  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto.))