((Art. 3 ter
Valorizzazione turistica del Paese in relazione
alle Olimpiadi invernali 2026
1. Al fine di incrementare l'attrattivita' turistica del Paese in
relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici
invernali Milano Cortina 2026, e' autorizzata la spesa di 35 milioni
di euro per l'anno 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare d'intesa con i Presidenti delle regioni e delle province
autonome interessate, sono individuati gli interventi per le
infrastrutture sportive da finanziare, con l'indicazione del Codice
unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, e del relativo cronoprogramma. Il monitoraggio
sull'attuazione degli interventi infrastrutturali e' eseguito ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 35 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del
presente decreto.))