((Art. 4 ter
Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore
dei proprietari locatori
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in
locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore
l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021,
e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento
dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto.
L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio
delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione
ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione
di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28
febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021
o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della
prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16
giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di
euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative
al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))