Art. 5
((Proroga della riduzione)) degli oneri
delle bollette elettriche
1. La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche
connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.
69,)) trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel limite di spesa di 200
milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.