Art. 5 
 
               ((Proroga della riduzione)) degli oneri 
                      delle bollette elettriche 
 
  1. La riduzione  della  spesa  sostenuta  dalle  utenze  elettriche
connesse in bassa tensione  diverse  dagli  usi  domestici,  prevista
dall'articolo 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 22 marzo 2021,  n.
41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio  2021,  n.
69,)) trova applicazione con le medesime modalita' ivi previste anche
per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare
tra il 1° luglio e il 31 luglio 2021, nel  limite  di  spesa  di  200
milioni di euro per l'anno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.