((Art. 5 bis
Misure per il settore elettrico
1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe
del settore elettrico fissate dall'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno
2021:
a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
anidride carbonica (CO2), di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e all'articolo 23 del decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una quota di competenza del
Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza
del Ministero dello sviluppo economico, e' destinata nella misura
complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di
incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia;
b) sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:
a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77;
b) quanto a 429 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con quota parte dei proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle
medesime amministrazioni. A tal fine le disponibilita' in conto
residui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte
dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui
all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47,
destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti
sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
d) quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.))