((Art. 5 bis 
 
                   Misure per il settore elettrico 
 
  1. Anche al fine del contenimento degli adeguamenti  delle  tariffe
del settore  elettrico  fissate  dall'Autorita'  di  regolazione  per
energia, reti e ambiente previsti per il  terzo  trimestre  dell'anno
2021: 
  a) quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione  di
anidride  carbonica  (CO2),  di  cui  all'articolo  19  del   decreto
legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  e  all'articolo  23  del  decreto
legislativo 9 giugno 2020, n. 47, per una  quota  di  competenza  del
Ministero della transizione ecologica e per una quota  di  competenza
del Ministero dello sviluppo economico,  e'  destinata  nella  misura
complessiva di 609 milioni  di  euro  al  sostegno  delle  misure  di
incentivazione   delle   energie   rinnovabili   e    dell'efficienza
energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; 
  b)  sono  trasferite  alla  Cassa  per  i  servizi   energetici   e
ambientali, entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di
euro. 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: 
  a) quanto a 551 milioni di euro ai sensi dell'articolo 77; 
  b) quanto a 429 milioni di euro, mediante  utilizzo  delle  risorse
disponibili, anche in conto residui,  sui  capitoli  dello  stato  di
previsione del Ministero della transizione ecologica e del  Ministero
dello sviluppo economico, finanziati con  quota  parte  dei  proventi
delle aste delle quote di emissione di CO2, di  cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.  30,  di  competenza  delle
medesime amministrazioni. A  tal  fine  le  disponibilita'  in  conto
residui sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  la
successiva riassegnazione ad apposito capitolo di spesa  dello  stato
di previsione del Ministero della transizione ecologica, ai fini  del
trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  c) quanto a 180 milioni di euro, mediante utilizzo di  quota  parte
dei proventi delle aste delle  quote  di  emissione  di  CO2  di  cui
all'articolo 23  del  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,
destinata  al  Ministero  della   transizione   ecologica,   giacenti
sull'apposito  conto  aperto  presso  la  tesoreria  dello  Stato  da
reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; 
  d) quanto a 40 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione
della dotazione del fondo di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  primo
periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.))