Art. 6
Agevolazioni Tari
1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie
economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle
restrizioni nell'esercizio delle rispettive attivita', e' istituito,
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con
una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato
alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della
medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si
provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione
alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile
alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica
stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma
1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto
di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse
assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1
allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021,
escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della
rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in
ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile
dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di
semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti
telematici, le modalita' per l'eventuale presentazione della
comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attivita'
economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non
utilizzate per le finalita' di cui al comma 1, come certificate
nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno
2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.