((Art. 6 bis 
 
 Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi 
 
  1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14  agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «con qualunque finalita'»  e  «,  comunque,»  sono
soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Per  l'anno
2021,  l'importo  annuo  del  canone   dovuto   quale   corrispettivo
dell'utilizzazione di  aree  e  pertinenze  demaniali  marittime  per
attivita' sportive,  ricreative  e  legate  alle  tradizioni  locali,
svolte in forma singola o associata  senza  scopo  di  lucro,  e  per
finalita' di interesse pubblico individuate e deliberate  dagli  enti
locali territorialmente competenti non puo' essere inferiore  a  euro
500». 
  2. Agli oneri derivanti  dal  presente  articolo,  valutati  in  12
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto.))