((Art. 6 ter 
 
Misure  di  sostegno  per  l'installazione  di  tecnologie   per   il
  potenziamento  della   selezione   e   per   l'avvio   al   riciclo
  dell'alluminio piccolo e leggero 
 
  1. Al fine di assicurare il sostegno, nel limite di spesa di cui al
presente articolo, delle  societa'  di  gestione  degli  impianti  di
riciclo dei rifiuti che,  nell'ultimo  anno  di  crisi  pandemica  da
COVID-19, hanno continuato con difficolta' a  operare  nonostante  la
crisi del sistema  generata  dal  calo  della  domanda  di  materiale
riciclato, nello stato di previsione del Ministero della  transizione
ecologica e' istituito un fondo di 3 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2021 e 2022. 
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita'
di attuazione del fondo di cui al comma 1  nel  rispetto  del  Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale  emergenza  del  COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione
C(2020)1863 final della Commissione del 19 marzo 2020. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))