Art. 7
Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attivita'
economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi
1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di ((160 milioni)) di euro.
2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «per i beni e le attivita' culturali e per il» sono
sostituite dalla seguente «del».
3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte le
parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator»
4. Per il rilancio della attrattivita' turistica delle citta'
d'arte, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
turismo un fondo, con una dotazione di ((60 milioni)) di euro per
l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei
comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica,
artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti
riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanita', tenendo
conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto
al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei
centri storici e delle citta' d'arte. Con decreto del Ministero del
turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
((previa intesa in sede di)) Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente comma. ((Nell'ambito della dotazione
finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni di
euro per l'anno 2021 e' destinata in favore della citta' di Roma
capitale della Repubblica.))
5. All'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole «per i due periodi di
imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i tre
periodi di imposta successivi»;
b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni 2020 e
2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni di euro per il
2022».
((6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si
provvede, quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100
milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e, quanto
a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7,
del presente decreto.
6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 e' incrementata di
15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento di cui
al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di euro e' destinato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che fanno
parte della rete delle citta' creative dell'UNESCO. All'onere
derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto.
6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e
a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi
contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori
turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del
contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, recante
disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di
cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine
il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del
2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma
1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e'
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021.
6-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26,
comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
6-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 6-ter, 6-quater e
6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))