Art. 7 
 
Misure urgenti a sostegno  del  settore  turistico,  delle  attivita'
  economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte e bonus alberghi 
 
  1. Il fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di ((160 milioni)) di euro. 
  2. All'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il»  sono
sostituite dalla seguente «del». 
  3. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e successive modifiche, dopo la parola «ricettive,» sono aggiunte  le
parole: «dalle agenzie di viaggi e tour operator» 
  4. Per il  rilancio  della  attrattivita'  turistica  delle  citta'
d'arte, e' istituito nello stato  di  previsione  del  Ministero  del
turismo un fondo, con una dotazione di ((60  milioni))  di  euro  per
l'anno 2021, destinato all'erogazione di  contributi  in  favore  dei
comuni  classificati  dall'ISTAT  a  vocazione  culturale,   storica,
artistica e  paesaggistica,  nei  cui  territori  sono  ubicati  siti
riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale  dell'umanita',  tenendo
conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020  rispetto
al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione  turistica  dei
centri storici e delle citta' d'arte. Con decreto del  Ministero  del
turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
((previa intesa in sede di)) Conferenza unificata di cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le disposizioni di
attuazione  del  presente  comma.   ((Nell'ambito   della   dotazione
finanziaria di cui al presente comma, una quota pari a 10 milioni  di
euro per l'anno 2021 e' destinata in  favore  della  citta'  di  Roma
capitale della Repubblica.)) 
  5. All'articolo 79  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, primo periodo, le parole «per  i  due  periodi  di
imposta successivi»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  i  tre
periodi di imposta successivi»; 
    b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «degli anni  2020  e
2021» sono aggiunte le seguenti: «e di 100 milioni  di  euro  per  il
2022». 
  ((6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5, pari a 220 milioni di
euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di  euro  per  l'anno  2022,  si
provvede, quanto a 200 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  100
milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 77 e,  quanto
a 20  milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77,  comma  7,
del presente decreto. 
  6-bis. La dotazione del fondo di cui al comma 4 e' incrementata  di
15 milioni di euro per l'anno 2021. A valere sull'incremento  di  cui
al primo periodo, un importo pari a 5 milioni di  euro  e'  destinato
all'erogazione di contributi in favore dei comuni italiani che  fanno
parte  della  rete  delle  citta'  creative  dell'UNESCO.   All'onere
derivante dal presente comma, pari a 15 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dal comma 7 dell'articolo 77 del presente decreto. 
  6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021  e
a  valere  sul  fondo  di  cui  al  secondo  periodo,  sono  concessi
contributi in favore delle guide turistiche  e  degli  accompagnatori
turistici titolari di  partita  IVA  non  risultati  beneficiari  del
contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e  le  attivita'
culturali e per il  turismo  n.  440  del  2  ottobre  2020,  recante
disposizioni applicative per il riparto delle risorse  del  fondo  di
cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale  fine
il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n.
34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  77  del
2020 e' incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  85,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.   126,   e'
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-quinquies. L'autorizzazione di  spesa  di  cui  all'articolo  26,
comma 1, terzo periodo, del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69,  e'
incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 
  6-sexies.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi  6-ter,  6-quater   e
6-quinquies, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  come  rifinanziato
dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.))