((Art. 7 ter
Aree naturali protette
1. Sono consentiti interventi di recupero, di riconversione
funzionale e di valorizzazione di beni demaniali ad uso militare
situati all'interno di parchi nazionali, anche con nuove destinazioni
d'uso compatibili e proporzionate alle tutele ivi vigenti, da rendere
fruibili mediante gestione diretta, alienazione o concessione d'uso.
2. Gli Enti parco si esprimono sugli interventi di cui al comma 1
del presente articolo, anche avvalendosi del supporto tecnico
qualificato dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, previa verifica della
sostenibilita' degli impatti ambientali degli interventi proposti,
ferma restando l'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla
parte seconda e dalla parte terza del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.))