Art. 8 
 
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
  attivita'   economiche   particolarmente   colpite   dall'emergenza
  epidemiologica 
 
  1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  «limitatamente  al  periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  9  marzo
2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  ((n.  62  del  9  marzo
2020,))» sono inserite le seguenti: «ed  a  quello  in  corso  al  31
dicembre 2021,»; le parole «in corso alla data di entrata  in  vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di spettanza del  beneficio»;
le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono
sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e  150
milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»; 
    b) al comma 3, le parole: «in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto»   sono
sostituite dalle seguenti: «di maturazione»; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.  Fermi  restando  i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti  che  intendono
avvalersi  del   credito   d'imposta   devono   presentare   apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate.  Con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore ((della presente disposizione)), sono stabiliti i criteri  per
la corretta individuazione dei settori economici  in  cui  operano  i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di  cui  al  comma  1.  Le
modalita',  i  termini  di  presentazione  e   il   contenuto   della
comunicazione,  sono  stabiliti  con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia medesima da adottare entro  30  giorni  dall'entrata  in
vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio  degli  utilizzi  del  credito  d'imposta  e  del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le  ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»; 
    d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso. 
  2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21  maggio  2021,
n. 69,)) e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno  2021,  di
cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore  dei  parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici. 
  ((2-bis.   Per   sostenere   l'industria   conciaria,    gravemente
danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare
le filiere e la programmazione  di  attivita'  di  progettazione,  di
sperimentazione, di ricerca e  di  sviluppo  nel  settore  conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa. 
  2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai
distretti del settore conciario  presenti  nel  territorio  nazionale
riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei  soggetti
gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1,  commi  157  e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. 
  2-quater. Con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  le  modalita'  di
erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e  2-ter,  i
criteri  per  la  selezione   dei   programmi   e   delle   attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di  verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese  sostenute  utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis. 
  2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai  commi  2-bis  e  2-ter
sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo  per  le  misure  di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19,  di  cui  alla  comunicazione  C(2020)  1863  final   della
Commissione, del 19 marzo 2020. 
  2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis  del  presente  articolo,
pari a 10 milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.)) 
  3. Agli oneri di cui al presente articolo pari  a  170  milioni  di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il  2022  si  provvede  ai
sensi dell'articolo 77.