Art. 8
Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonche' per altre
attivita' economiche particolarmente colpite dall'emergenza
epidemiologica
1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «limitatamente al periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ((n. 62 del 9 marzo
2020,))» sono inserite le seguenti: «ed a quello in corso al 31
dicembre 2021,»; le parole «in corso alla data di entrata in vigore
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo
2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di spettanza del beneficio»;
le parole: «45 milioni di euro, che costituisce limite di spesa» sono
sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150
milioni di euro per l'anno 2022, che costituiscono limiti di spesa»;
b) al comma 3, le parole: «in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «di maturazione»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Fermi restando i
controlli effettuati ai sensi del comma 2, i soggetti che intendono
avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita
comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in
vigore ((della presente disposizione)), sono stabiliti i criteri per
la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i
soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1. Le
modalita', i termini di presentazione e il contenuto della
comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, con il quale sono stabilite le modalita'
per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, nonche' le ulteriori
disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.»;
d) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso.
2. Il Fondo di cui all'articolo 26 del decreto-legge 22 marzo 2021,
n. 41, ((convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69,)) e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di
cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi
tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.
((2-bis. Per sostenere l'industria conciaria, gravemente
danneggiata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e per tutelare
le filiere e la programmazione di attivita' di progettazione, di
sperimentazione, di ricerca e di sviluppo nel settore conciario,
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e'
istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno
2021, che costituisce limite massimo di spesa.
2-ter. Le risorse del fondo di cui al comma 2-bis sono destinate ai
distretti del settore conciario presenti nel territorio nazionale
riconosciuti da apposite norme regionali, ad esclusione dei soggetti
gia' beneficiari del contributo di cui all'articolo 1, commi 157 e
158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' di
erogazione delle risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter, i
criteri per la selezione dei programmi e delle attivita'
finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica,
di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando
le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di
spesa di cui al citato comma 2-bis.
2-quinquies. Le risorse del fondo di cui ai commi 2-bis e 2-ter
sono concesse nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020) 1863 final della
Commissione, del 19 marzo 2020.
2-sexies. All'onere di cui al comma 2-bis del presente articolo,
pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto.))
3. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di
euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai
sensi dell'articolo 77.