Art. 9 
 
Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente  della
  riscossione, ((dei termini relativi  all'imposta  sul  consumo  dei
  manufatti in plastica con singolo impiego)) e del  termine  per  la
  contestazione delle  sanzioni  connesse  all'omessa  iscrizione  al
  catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali  ubicati  nei  comuni
  colpiti ((dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017)) 
 
  ((1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
all'articolo  145,  comma  1,  e  all'articolo  152,  comma  1,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  le  parole:  «30  aprile»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 agosto». 
  1-bis. Al comma  1  dell'articolo  18-quater  del  decreto-legge  9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45, le  parole:  «fino  al  31  dicembre  2020»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021». 
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente  articolo,
pari a 33,6 milioni di euro per l'anno  2021,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo
77, comma 7, del presente decreto. 
  1-quater. All'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo  29
settembre 1999, n. 381, le parole: «svolte in regime  di  convenzione
con il Dipartimento della protezione civile»  sono  sostituite  dalle
seguenti:  «svolte  in  coordinamento  con  il   Dipartimento   della
protezione civile, ferma restando l'autonomia scientifica dell'INGV». 
  1-quinquies. Per le attivita' di cui all'articolo 2, comma  2,  del
decreto  legislativo  29  settembre  1999,  n.  381,   e'   assegnato
all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia un  contributo  di
15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. 
  1-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 1-quater e 1-quinquies del
presente articolo, pari a  15  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno  2022,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  6,  comma  1,  del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195. 
  1-septies. Al comma 5-ter  dell'articolo  2  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al secondo periodo, le parole: «fino all'anno di  imposta  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2023»; 
  b) dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:  «Per  l'anno
2021 i soggetti beneficiari  dell'esenzione  dall'imposta  municipale
propria di cui al secondo periodo hanno  diritto  al  rimborso  della
prima rata dell'imposta relativa all'anno 2021, versata entro  il  16
giugno 2021». 
  1-octies.  Al  comma  2  dell'articolo  32  del  decreto-legge   28
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «ciascuno degli  anni  2019  e
2020» sono inserite le seguenti: «e nel limite massimo complessivo di
1,35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023». 
  1-novies. Agli oneri derivanti dai commi 1-septies e 1-octies, pari
a 1,55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e  2023  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.)) 
  2. Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli
adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo  dal  1°
maggio 2021 alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti
sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai
versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi
di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le
sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27,
comma 1, del decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n.  46.  Agli
accantonamenti effettuati  e  alle  somme  accreditate  nel  predetto
periodo  all'agente  della  riscossione  e   ai   soggetti   di   cui
all'articolo 52, comma 5, lettera  b),  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446, si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo
152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77;
alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  effettuate
nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo  153,
comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
le parole: «dal 1° luglio 2021», sono sostituite dalle seguenti: «dal
1° gennaio 2022». 
  4. All'articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole «31 dicembre 2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2022». 
  ((4-bis. Al comma  2  dell'articolo  28-bis  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole: «50 per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «70 per cento, previa  certificazione  del
Commissario straordinario  relativamente  all'effettivo  avvio  delle
operazioni di recupero nel sito interessato». 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  379,9
milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2022 e 20,1 milioni  di  euro  per  l'anno  2024  e,  in  termini  di
indebitamento netto e di fabbisogno, in 1.114,8 milioni di  euro  per
l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.))