((Art. 9 bis 
 
                       Differimento della TARI 
 
  1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo,  del  decreto-legge  22
marzo 2021, n. 41, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  21
maggio 2021, n. 69, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di  legge
le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.))