((Art. 9 ter 
 
        Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici 
                      di affidabilita' fiscale 
 
  1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le  quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.  96,  e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto  di  approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei  versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in  materia  di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta
sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto  2021,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai  soggetti  che
presentano  cause  di  esclusione  dall'applicazione   degli   indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che  adottano  il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario  di  cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa',  associazioni  e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti  indicati  al
comma 1 del presente articolo.))