((Art. 9 ter
Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici
di affidabilita' fiscale
1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali
sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e
che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite
stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione
del Ministro dell'economia e delle finanze, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di
imposta regionale sulle attivita' produttive e da quelle dell'imposta
sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in
deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai soggetti che
presentano cause di esclusione dall'applicazione degli indici
sintetici di affidabilita' fiscale, compresi quelli che adottano il
regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, ai soggetti che applicano il regime forfetario di cui
all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, nonche' ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e
imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati al
comma 1 del presente articolo.))