Art. 10 Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 1. Nei procedimenti a istanza di parte prima dell'adozione di un provvedimento sfavorevole sono comunicati all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. 2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante puo' presentare per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende il termine di conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente. Nella motivazione del provvedimento finale e' data ragione dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne sono, dei motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti concorsuali, ai procedimenti in cui il provvedimento finale ha contenuto vincolato, nei casi di inammissibilita', incompletezza o manifesta infondatezza dell'istanza, nonche' nelle ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non e' compatibile con la durata del procedimento.