Art. 10 
 
   Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza 
 
  1. Nei procedimenti a istanza di parte prima  dell'adozione  di  un
provvedimento sfavorevole sono comunicati all'istante  i  motivi  che
ostano all'accoglimento della domanda. 
  2.  Entro  il  termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento   della
comunicazione, l'istante puo' presentare  per  iscritto  osservazioni
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo sospende il termine di  conclusione  del  procedimento,
che ricomincia a decorrere dieci giorni dopo la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al periodo precedente.  Nella  motivazione  del  provvedimento
finale e' data ragione dell'eventuale mancato  accoglimento  di  tali
osservazioni, con specifica indicazione, se ve ne  sono,  dei  motivi
ostativi ulteriori che sono conseguenza delle stesse. 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
procedimenti concorsuali, ai procedimenti  in  cui  il  provvedimento
finale  ha  contenuto  vincolato,  nei  casi   di   inammissibilita',
incompletezza o manifesta infondatezza  dell'istanza,  nonche'  nelle
ipotesi in cui la comunicazione dei motivi ostativi  all'accoglimento
dell'istanza non e' compatibile con la durata del procedimento.