Art. 13 Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi 1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non prevedono l'attivazione del meccanismo del silenzio-assenso o del silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato per la definizione del procedimento, possono rivolgersi al responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi. Quest'ultimo conclude il procedimento entro un termine pari alla meta' di quello originariamente previsto. 3. I Responsabili per l'esercizio dei poteri sostitutivi e i relativi ambiti di attribuzione sono indicati in un prospetto allegato al presente regolamento.