Art. 13 
 
         Responsabile per l'esercizio dei poteri sostitutivi 
 
  1. Nei procedimenti per i quali le norme applicabili non  prevedono
l'attivazione   del   meccanismo   del   silenzio-assenso    o    del
silenzio-rigetto gli interessati, decorso il termine fissato  per  la
definizione del procedimento, possono rivolgersi al responsabile  per
l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi.   Quest'ultimo   conclude   il
procedimento  entro  un   termine   pari   alla   meta'   di   quello
originariamente previsto. 
  3. I Responsabili  per  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  e  i
relativi  ambiti  di  attribuzione  sono  indicati  in  un  prospetto
allegato al presente regolamento.