Art. 3 Procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento dell'istanza o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato. L'istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla vigente normativa e deve essere corredata della necessaria documentazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, se la domanda e' irregolare o incompleta ne viene data comunicazione all'istante entro un termine che, in mancanza di specifiche previsioni, e' pari a un terzo di quello fissato per la durata del procedimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del procedimento e' interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completa. 3. Qualora, nel corso del procedimento, la parte istante fornisca d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da modificare elementi essenziali dell'istanza, la presentazione dei documenti o delle notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti o notizie.