Art. 3 
 
                 Procedimenti a iniziativa di parte 
 
  1. Per i procedimenti a iniziativa  di  parte  il  termine  decorre
dalla  data  di  ricevimento  dell'istanza  o  del  diverso  atto  di
iniziativa, comunque denominato. L'istanza deve essere redatta  nelle
forme e nei modi stabiliti dalla  vigente  normativa  e  deve  essere
corredata della necessaria documentazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della legge
n. 241 del 1990, se la domanda e' irregolare o  incompleta  ne  viene
data comunicazione all'istante entro un termine che, in  mancanza  di
specifiche previsioni, e' pari a un terzo di quello  fissato  per  la
durata del procedimento,  indicando  le  cause  dell'irregolarita'  o
dell'incompletezza. In questi casi, il termine per la conclusione del
procedimento e' interrotto e inizia a decorrere nuovamente dalla data
di ricevimento della domanda regolarizzata o completa. 
  3. Qualora, nel corso del procedimento, la parte  istante  fornisca
d'iniziativa nuovi documenti o notizie, tali da  modificare  elementi
essenziali dell'istanza,  la  presentazione  dei  documenti  o  delle
notizie equivale alla presentazione di una nuova istanza.  In  questo
caso,  il  termine  per  la  conclusione  del   procedimento   inizia
nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento di tali documenti  o
notizie.