Art. 5 Fasi procedimentali 1. Per le fasi procedimentali avviate su richiesta di altre Autorita' o su istanza di parte, il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dall'Autorita' che procede o dell'istanza. 2. Per le fasi procedimentali avviate d'ufficio, il termine decorre dal primo atto d'impulso.