Art. 6 Comunicazione dell'avvio del procedimento 1. Ove non sia escluso dalle norme applicabili o non sussistano ragioni di necessita' e urgenza, dell'avvio del procedimento e' data comunicazione personale agli interessati. 2. Nella comunicazione di avvio sono indicati: a) all'unita' organizzativa della Banca d'Italia competente e la relativa casella di posta elettronica certificata cui potra' essere indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento; b) il responsabile del procedimento; c) l'oggetto del procedimento; d) la data entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia; e) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza; f) le modalita' con le quali e' possibile prendere visione degli atti ed esercitare i diritti di partecipazione e di accesso previsti dalla legge. 3. Resta salva la facolta' di adottare, anche prima dell'effettuazione della comunicazione di avvio, provvedimenti cautelari. 4. Qualora per il numero degli interessati non sia possibile o risulti particolarmente gravosa la comunicazione personale, il responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio nel sito internet della Banca d'Italia ovvero mediante altre modalita' idonee di volta in volta individuate.