Art. 6 
 
              Comunicazione dell'avvio del procedimento 
 
  1. Ove non sia escluso dalle norme  applicabili  o  non  sussistano
ragioni di necessita' e urgenza, dell'avvio del procedimento e'  data
comunicazione personale agli interessati. 
  2. Nella comunicazione di avvio sono indicati: 
    a) all'unita' organizzativa della Banca d'Italia competente e  la
relativa casella di posta elettronica certificata cui  potra'  essere
indirizzata ogni comunicazione relativa al procedimento; 
    b) il responsabile del procedimento; 
    c) l'oggetto del procedimento; 
    d) la data entro la quale deve concludersi il  procedimento  e  i
rimedi esperibili in caso di inerzia; 
    e)  nei  procedimenti  ad  iniziativa  di  parte,  la   data   di
presentazione della relativa istanza; 
    f) le modalita' con le quali e' possibile prendere visione  degli
atti ed esercitare i diritti di partecipazione e di accesso  previsti
dalla legge. 
  3.   Resta   salva   la   facolta'   di   adottare,   anche   prima
dell'effettuazione  della  comunicazione  di   avvio,   provvedimenti
cautelari. 
  4. Qualora per il numero degli  interessati  non  sia  possibile  o
risulti  particolarmente  gravosa  la  comunicazione  personale,   il
responsabile del procedimento pubblica la comunicazione di avvio  nel
sito internet della Banca d'Italia ovvero  mediante  altre  modalita'
idonee di volta in volta individuate.