Art. 7 
 
                   Partecipazione al procedimento 
 
  1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare, entro un termine pari alla meta' di  quello  fissato  per
l'adozione del provvedimento  o  il  diverso  termine  stabilito  per
specifici  procedimenti,  memorie  e  documenti  che  sono   valutati
soltanto ove pertinenti al procedimento in corso. In  ogni  caso,  la
mancata presentazione di memorie e documenti non osta  alla  chiusura
del procedimento. 
  2. Il termine di cui al comma  precedente  decorre  dalla  data  di
comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale viene indicato
anche il termine medesimo. 
  3. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  3,  comma  3,  per  i
procedimenti a iniziativa di parte, la  presentazione  di  memorie  e
documenti oltre il termine indicato nel comma  1  non  puo'  comunque
determinare il differimento del termine finale del procedimento. 
  4. I commi precedenti non  si  applicano  ai  procedimenti  diretti
all'adozione  di  provvedimenti  aventi   natura   cautelare   ovvero
carattere di necessita' e urgenza.