Art. 7 Partecipazione al procedimento 1. Coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare, entro un termine pari alla meta' di quello fissato per l'adozione del provvedimento o il diverso termine stabilito per specifici procedimenti, memorie e documenti che sono valutati soltanto ove pertinenti al procedimento in corso. In ogni caso, la mancata presentazione di memorie e documenti non osta alla chiusura del procedimento. 2. Il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento, nella quale viene indicato anche il termine medesimo. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 3, per i procedimenti a iniziativa di parte, la presentazione di memorie e documenti oltre il termine indicato nel comma 1 non puo' comunque determinare il differimento del termine finale del procedimento. 4. I commi precedenti non si applicano ai procedimenti diretti all'adozione di provvedimenti aventi natura cautelare ovvero carattere di necessita' e urgenza.