Art. 8 
 
               Sospensione e interruzione dei termini 
 
  1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o
fasi procedimentali possono essere sospesi: 
    a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a  fatti,
stati o qualita' non attestati in documenti gia'  disponibili  o  non
direttamente acquisibili presso altre  amministrazioni  o  Autorita',
per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; 
    b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da  parte  di
altre amministrazioni o Autorita',  per  una  sola  volta  e  per  un
periodo non superiore a quarantacinque giorni, salvo ove diversamente
previsto. 
  2. Agli  interessati  sono  comunicate  le  date  di  inizio  e  di
conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. 
  3. Il termine riprende a decorrere dalla data  di  conclusione  del
periodo di sospensione. 
  4. Ove sussistano esigenze istruttorie ai fini del rilascio  di  un
parere, il relativo termine puo' essere interrotto per una sola volta
e il parere deve essere reso entro quindici  giorni  dalla  ricezione
degli  elementi  istruttori   dalle   amministrazioni   o   Autorita'
interessate. 
  5.  Restano  ferme  le  ulteriori  ipotesi  di  sospensione  e   di
interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabiliti da
regolamenti  dell'Unione  europea,  da  disposizioni  di  legge  o  a
contenuto regolamentare.