Art. 8 Sospensione e interruzione dei termini 1. I termini stabiliti per la conclusione di singoli procedimenti o fasi procedimentali possono essere sospesi: a) per acquisire informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' disponibili o non direttamente acquisibili presso altre amministrazioni o Autorita', per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni; b) in pendenza del rilascio di valutazioni tecniche da parte di altre amministrazioni o Autorita', per una sola volta e per un periodo non superiore a quarantacinque giorni, salvo ove diversamente previsto. 2. Agli interessati sono comunicate le date di inizio e di conclusione della sospensione e i motivi che l'hanno determinata. 3. Il termine riprende a decorrere dalla data di conclusione del periodo di sospensione. 4. Ove sussistano esigenze istruttorie ai fini del rilascio di un parere, il relativo termine puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori dalle amministrazioni o Autorita' interessate. 5. Restano ferme le ulteriori ipotesi di sospensione e di interruzione dei termini di conclusione dei procedimenti stabiliti da regolamenti dell'Unione europea, da disposizioni di legge o a contenuto regolamentare.