Art. 9 
 
                    Conclusione del procedimento 
 
  1. I procedimenti  e  le  fasi  procedimentali  si  concludono  con
l'adozione di un provvedimento o di un atto espresso entro il termine
indicato negli elenchi. 
  2.  Per  i  procedimenti  relativi  alle  attivita'   a   carattere
strumentale di cui all'Elenco n. 5 i termini di conclusione superiori
a 90 giorni tengono conto, a seconda dei  casi,  della  natura  degli
interessi  pubblici  tutelati,  della  particolare  complessita'  del
procedimento,   del   coinvolgimento    di    altre    Autorita'    e
dell'organizzazione amministrativa interna. 
  3. Nei procedimenti a  istanza  di  parte  per  i  quali  le  norme
prevedono  che  il   silenzio   dell'amministrazione   equivalga   al
provvedimento   di   accoglimento    della    domanda,    l'eventuale
provvedimento di  diniego  e'  comunicato  all'interessato  entro  il
termine di conclusione del procedimento.