Art. 9 Conclusione del procedimento 1. I procedimenti e le fasi procedimentali si concludono con l'adozione di un provvedimento o di un atto espresso entro il termine indicato negli elenchi. 2. Per i procedimenti relativi alle attivita' a carattere strumentale di cui all'Elenco n. 5 i termini di conclusione superiori a 90 giorni tengono conto, a seconda dei casi, della natura degli interessi pubblici tutelati, della particolare complessita' del procedimento, del coinvolgimento di altre Autorita' e dell'organizzazione amministrativa interna. 3. Nei procedimenti a istanza di parte per i quali le norme prevedono che il silenzio dell'amministrazione equivalga al provvedimento di accoglimento della domanda, l'eventuale provvedimento di diniego e' comunicato all'interessato entro il termine di conclusione del procedimento.