Avvertenza: 
  Si procede alla ripubblicazione  del  testo  del  decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29  luglio
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di  ripresa  e
resilienza  e  prime  misure   di   rafforzamento   delle   strutture
amministrative e di accelerazione e  snellimento  delle  procedure.»,
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento di esecuzione del testo unico  delle  disposizioni  sulla
promulgazione  delle  leggi,  sulla  emanazione   dei   decreti   del
Presidente della Repubblica e  sulle  pubblicazioni  ufficiali  della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. 
  Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui
trascritto. 
  Per gli atti dell'Unione europea vengono  forniti  gli  estremi  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). 
                               Art. 1 
 
                  Principi, finalita' e definizioni 
 
  1. Il presente decreto  definisce  il  quadro  normativo  nazionale
finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi
e  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza, di  cui  al  regolamento  (UE)  2021/241  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021,
n. 59, nonche' dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima
2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 dicembre 2018. 
  2. Ai fini del presente  decreto  e  della  sua  attuazione  assume
preminente valore l'interesse nazionale  alla  sollecita  e  puntuale
realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1,
nel pieno rispetto  degli  standard  e  delle  priorita'  dell'Unione
europea in materia di clima e di ambiente. 
  3. Le  disposizioni  contenute  nel  presente  decreto,  in  quanto
direttamente attuative  degli  obblighi  assunti  in  esecuzione  del
Regolamento  (UE)  2021/241,  sono  adottate   nell'esercizio   della
competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti  dello  Stato
con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma,  lettera
a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo
comma,  lettera  m)  della  Costituzione,  livelli  essenziali  delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. 
  4. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Cabina  di  regia»,  l'((organo))  con  poteri  di  indirizzo
politico, impulso  e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
interventi del PNRR; 
    b) «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia»,  il  fondo
di cui all'articolo 1, ((commi 1037  e  seguenti)),  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178; 
    c)  «PNC»,  ((il   Piano))   nazionale   per   gli   investimenti
complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare  con  risorse  nazionali
gli interventi del PNRR; 
    d) «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza  presentato
alla Commissione europea ai sensi ((degli articoli))  18  e  seguenti
del Regolamento (UE) 2021/241; 
    e) «interventi del PNRR», gli investimenti e le riforme  previste
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 
    f) «Regolamento (UE) 2021/241», ((il regolamento del)) Parlamento
europeo e del Consiglio  del  12  febbraio  2021  che  istituisce  il
dispositivo per la ripresa e la resilienza; 
    g) «Segreteria tecnica», ((la struttura))  costituita  presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto alle  attivita'
della Cabina di regia e del Tavolo permanente; 
    h) «Semestre europeo», il processo definito  all'articolo  2  bis
del Regolamento (CE) n. 1466/97; 
    i) «Servizio centrale per il PNRR», ((la struttura)) dirigenziale
di livello generale istituita presso  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; 
    l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti  nel
PNRR», ((i Ministeri e le strutture)) della Presidenza del  Consiglio
dei ministri  responsabili  dell'attuazione  delle  riforme  e  degli
investimenti previsti nel PNRR; 
    m) «Sistema  Nazionale  di  e-Procurement»,  il  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1 del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, ((con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;)) 
    n) «Sogei S.p.A.», la Societa' Generale d'Informatica  S.p.A.  di
cui all' articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, societa' in house del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
    o) «soggetti attuatori», ((i soggetti pubblici))  o  privati  che
provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR; 
    p) «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per  il  partenariato
economico, sociale e territoriale,  organo  con  funzioni  consultive
nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR; 
    q) «Unita' di audit», ((la struttura)) che  svolge  attivita'  di
controllo sull'attuazione del PNRR  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)
2021/241; 
    r) «Unita' di missione», l'Unita' di missione di cui all'articolo
1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  struttura  che
svolge funzioni di valutazione e monitoraggio  degli  interventi  del
PNRR; 
    s) «PNIEC», ((il Piano nazionale integrato  per  l'energia  e  il
clima)), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
          del Consiglio del 12 febbraio  2021,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale L 57 del 18 febbraio 2021. 
              - Il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante
          «Misure urgenti relative al Fondo  complementare  al  Piano
          nazionale di ripresa e resilienza e  altre  misure  urgenti
          per gli investimenti» convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 7 maggio 2021, n. 108. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale L 328 del 21 dicembre 2018. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  1037  e  seguenti
          dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178  (Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2021  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023): 
                «1.-1036. (Omissis). 
                1037. Per l'attuazione del programma Next  Generation
          EU e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto
          ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo  di
          rotazione per l'attuazione del Next  Generation  EU-Italia,
          con una dotazione di 32.766,6 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 40.307,4 milioni di euro  per  l'anno  2022  e  di
          44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
                1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040,  le
          risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su  due
          appositi  conti  correnti  infruttiferi  aperti  presso  la
          Tesoreria     centrale     dello     Stato,     denominati,
          rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          fondo perduto» e «Ministero dell'economia e delle finanze -
          Attuazione del Next Generation  EU-Italia  -  Contributi  a
          titolo di prestito». Nel primo conto corrente sono  versate
          le  risorse  relative  ai  progetti   finanziati   mediante
          contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono
          versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante
          prestiti. I predetti conti correnti  hanno  amministrazione
          autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai  sensi
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041. 
                1039.  Le  risorse  giacenti   nei   conti   correnti
          infruttiferi di cui  al  comma  1038  sono  trasferite,  in
          relazione   al   fabbisogno   finanziario,    a    ciascuna
          amministrazione  od  organismo   titolare   dei   progetti,
          mediante giroconto su un conto aperto presso  la  Tesoreria
          statale, sulla base delle procedure definite con il decreto
          di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di  gestione
          e controllo delle componenti del Next Generation EU. 
                1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al
          comma 1037 siano utilizzate  per  progetti  finanziati  dal
          dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che
          comportino minori entrate per il bilancio dello  Stato,  un
          importo corrispondente  alle  predette  minori  entrate  e'
          versato sulla contabilita' speciale n.  1778,  intestata  «
          Agenzia delle  entrate  -  Fondi  di  bilancio  »,  per  la
          conseguente regolazione contabile mediante  versamento  nei
          pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata.
          Il  versamento  nella  predetta  contabilita'  speciale  e'
          effettuato mediante utilizzo  delle  risorse  del  medesimo
          Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in
          un periodo temporale piu' esteso rispetto  a  quello  della
          dotazione   del   Fondo,   utilizzando   direttamente    le
          disponibilita' dei conti di tesoreria di cui al comma  1038
          previamente incrementate dal Fondo. 
                1041. Le  risorse  erogate  all'Italia  dal  bilancio
          dell'Unione europea per  l'attuazione  del  dispositivo  di
          ripresa  e  resilienza  dell'Unione   europea   affluiscono
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  in  due  distinti
          capitoli, rispettivamente relativi ai  contributi  a  fondo
          perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le
          risorse  del  programma  Next  Generation  EU  oggetto   di
          anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al  comma
          1037. 
                1042.  Con  uno   o   piu'   decreti   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, il primo da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente    legge,    sono    stabilite    le     procedure
          amministrativo-contabili per la gestione delle  risorse  di
          cui ai commi da  1037  a  1050,  nonche'  le  modalita'  di
          rendicontazione della gestione del Fondo di  cui  al  comma
          1037. 
                1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
          progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050  sono
          responsabili della  relativa  attuazione  conformemente  al
          principio della sana gestione finanziaria e alla  normativa
          nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
          prevenzione, l'individuazione e la correzione delle  frodi,
          la corruzione e i conflitti di interessi,  e  realizzano  i
          progetti   nel   rispetto   dei   cronoprogrammi   per   il
          conseguimento dei relativi target intermedi  e  finali.  Al
          fine  di  supportare   le   attivita'   di   gestione,   di
          monitoraggio,  di  rendicontazione  e  di  controllo  delle
          componenti   del   Next   Generation   EU,   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria  generale   dello   Stato   sviluppa   e   rende
          disponibile un apposito sistema informatico. 
                1044. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, da adottare entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definite  le
          modalita'   di   rilevazione   dei   dati   di   attuazione
          finanziaria,  fisica  e  procedurale  relativi  a   ciascun
          progetto, da rendere disponibili  in  formato  elaborabile,
          con particolare  riferimento  ai  costi  programmati,  agli
          obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta,  alle  ricadute
          sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai
          tempi  di  realizzazione  previsti   ed   effettivi,   agli
          indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a  ogni
          altro elemento utile per l'analisi e la  valutazione  degli
          interventi. 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                1046.  Al   fine   di   garantire,   nella   gestione
          finanziaria,  il   rispetto   dei   principi   europei   di
          tracciabilita' delle operazioni  contabili  afferenti  alla
          realizzazione  del  programma  Next  Generation  EU  e  dei
          progetti  finanziati,  anche  per  i  successivi  eventuali
          controlli  di  competenza  delle  istituzioni   dell'Unione
          europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo  di  cui
          al comma  1037  sono  utilizzate  dopo  l'approvazione  del
          programma Next Generation  EU  per  finanziare  i  progetti
          previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo
          di destinazione,  la  realizzazione  degli  interventi  del
          programma fino a tutta la durata del medesimo programma.  I
          progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito
          dalla normativa europea in materia e comunque corredati  di
          indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali  da
          raggiungere,  verificabili  tramite   appositi   indicatori
          quantitativi. 
                1047. Le  anticipazioni  sono  destinate  ai  singoli
          progetti tenendo conto,  tra  l'altro,  dei  cronoprogrammi
          della spesa e degli  altri  elementi  relativi  allo  stato
          delle attivita' desumibili dal sistema di  monitoraggio  di
          cui al comma 1043. 
                1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino
          alla concorrenza dell'importo totale  del  progetto,  sulla
          base  di  rendicontazioni  bimestrali,   secondo   i   dati
          finanziari, fisici e procedurali registrati e validati  sul
          sistema informatico di cui al  comma  1043  e  in  base  al
          conseguimento  dei  relativi  target  intermedi  e   finali
          previsti. 
                1049. Ogni difformita' rilevata  nell'attuazione  dei
          singoli progetti rispetto alle disposizioni  dei  commi  da
          1037 a 1050 nonche' nel conseguimento dei  relativi  target
          intermedi  e  finali  con  impatto  diretto  sugli  importi
          richiesti  a  rimborso  alla  Commissione  europea  per  il
          programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del
          contributo   pubblico   in   favore    dell'amministrazione
          titolare, deve essere immediatamente corretta. Nel caso  di
          revoca  dei  finanziamenti,   gli   importi   eventualmente
          corrisposti   sono   recuperati   e    riassegnati    nelle
          disponibilita' finanziarie del medesimo programma. 
                1050.  Con  decorrenza  dal  1°  gennaio   2021,   e'
          istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale
          dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          un'apposita   unita'   di   missione   con    compiti    di
          coordinamento, raccordo  e  sostegno  delle  strutture  del
          medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo
          di attuazione del programma Next Generation  EU.  Per  tale
          finalita', e' istituito un posto  di  funzione  di  livello
          dirigenziale generale di consulenza, studio e  ricerca.  Al
          fine  di  assicurare  l'invarianza  finanziaria,  e'   reso
          indisponibile  nell'ambito  della  dotazione  organica  del
          Ministero dell'economia e delle finanze un numero di  posti
          di  funzione   dirigenziale   di   livello   non   generale
          equivalente sul piano finanziario.  L'unita'  di  missione,
          oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia
          e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli  ordinari
          stanziamenti di bilancio del  medesimo  Ministero,  di  non
          piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale  dipendente
          delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  collocato
          fuori ruolo o in posizione di  comando,  distacco  o  altro
          analogo   istituto   previsto   dagli   ordinamenti   delle
          amministrazioni  di  rispettiva   appartenenza   ai   sensi
          dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
          con   esclusione   del   personale   docente,    educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. A tal fine, all'art. 26, comma 3, del  decreto
          legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la  parola:  "Ministro"
          e' sostituita dalla seguente: "Ministero". 
                Omissis.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   1   del   citato
          decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative
          al Fondo complementare al  Piano  nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti): 
                «Art.  1  (Piano  nazionale  per   gli   investimenti
          complementari al Piano nazionale di ripresa e  resilienza).
          - 1. E' approvato il Piano nazionale per  gli  investimenti
          complementari  finalizzato   ad   integrare   con   risorse
          nazionali gli interventi del Piano nazionale di  ripresa  e
          resilienza per complessivi 30.622,46 milioni  di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026. 
                2. Le risorse nazionali degli  interventi  del  Piano
          nazionale per gli  investimenti  complementari  di  cui  al
          comma 1 sono ripartite come segue: 
                  a) quanto a complessivi 1.750 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per il  trasferimento  al  bilancio  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  per  i   seguenti   programmi   e
          interventi: 
                    1. Servizi digitali e cittadinanza  digitale:  50
          milioni di euro per l'anno 2021, 100 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2022 e 2023, 50  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2025  e  10
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    2. Servizi digitali e competenze  digitali:  0,73
          milioni di euro per l'anno 2021, 46,81 milioni di euro  per
          l'anno 2022, 26,77 milioni di euro per l'anno  2023,  29,24
          milioni di euro per l'anno 2024, 94,69 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno 2026; 
                    3. Tecnologie satellitari ed  economia  spaziale:
          65,98 milioni di euro per l'anno 2022,  136,09  milioni  di
          euro per l'anno 2023, 202,06 milioni  di  euro  per  l'anno
          2024, 218,56 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  177,31
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                    4.  Ecosistemi  per  l'innovazione  al   Sud   in
          contesti urbani marginalizzati:  70  milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          riferiti al seguente programma: 
                  1. Interventi per le aree del terremoto del 2009  e
          2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno  2023,
          280 milioni di euro per l'anno 2024, 160  milioni  di  euro
          per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026; 
                c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili  riferiti  ai  seguenti  programmi  e
          interventi: 
                  1. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Bus: 62,12 milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni
          di euro per l'anno 2023, 159,01 milioni di euro per  l'anno
          2024, 173,91 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  124,22
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi  verdi
          - Navi: 45 milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di
          euro per l'anno 2022, 128,8  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 222 milioni di euro per l'anno 2024, 200  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 150 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali:
          150 milioni di euro per l'anno 2021, 360  milioni  di  euro
          per l'anno 2022, 405 milioni di euro per l'anno 2023, 376,9
          milioni di euro per l'anno 2024, 248,1 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  4. Rinnovo del materiale rotabile e  infrastrutture
          per il trasporto ferroviario delle  merci:  60  milioni  di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          40 milioni di euro per l'anno 2023, 30 milioni di euro  per
          l'anno 2024 e 20 milioni di euro per l'anno 2025; 
                  5.  Strade  sicure   -   Messa   in   sicurezza   e
          implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico  per
          il  controllo  da  remoto  di  ponti,  viadotti  e   tunnel
          (A24-A25): 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021
          e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni  di
          euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e
          50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
          monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di  ponti,
          viadotti e tunnel della rete viaria principale: 25  milioni
          di euro per l'anno 2021, 50  milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 100 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2023,
          2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima  e  della
          resilienza delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
          climatici: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni
          di euro per l'anno 2022, 320 milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  8. Aumento selettivo della capacita'  portuale:  72
          milioni di euro per l'anno 2021, 85  milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni
          di euro per l'anno 2024 e 60 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025; 
                  9.  Ultimo/Penultimo  miglio  ferroviario/stradale:
          20,41 milioni di euro per l'anno  2021,  52,79  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 68,93  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79  milioni
          di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per  l'anno
          2026; 
                  10. Efficientamento energetico: 3 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 7 milioni di euro per  l'anno  2022  e  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                  11. Elettrificazione delle banchine (Cold ironing),
          attraverso  un  sistema  alimentato,  ove   l'energia   non
          provenga dalla rete di  trasmissione  nazionale,  da  fonti
          green rinnovabili o, qualora queste non siano  disponibili,
          da biogas o, in sua mancanza, da gas naturale:  80  milioni
          di euro per l'anno 2021, 150 milioni  di  euro  per  l'anno
          2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e
          10 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  12.   Strategia   Nazionale    Aree    Interne    -
          Miglioramento dell'accessibilita' e della  sicurezza  delle
          strade,  inclusa  la   manutenzione   straordinaria   anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di
          euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per  l'anno  2022,
          30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro  per
          l'anno 2024, 100 milioni di  euro  per  l'anno  2025  e  50
          milioni di euro per l'anno 2026; 
                  13.  Sicuro,  verde  e  sociale:   riqualificazione
          dell'edilizia residenziale pubblica: 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e  350
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 
                d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di previsione  del  Ministero  della  cultura  riferiti  al
          seguente programma: 
                  1. Piano di investimenti  strategici  su  siti  del
          patrimonio  culturale,  edifici  e  aree  naturali:   207,7
          milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per
          l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno  2023,  265,1
          milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026; 
                e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  della  salute  riferiti  ai
          seguenti programmi e interventi: 
                  1. Salute, ambiente, biodiversita' e  clima:  51,49
          milioni di euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per
          l'anno 2022, 150,88 milioni di euro per l'anno 2023, 120,56
          milioni di euro per l'anno 2024, 46,54 milioni di euro  per
          l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  2. Verso un  ospedale  sicuro  e  sostenibile:  250
          milioni di euro per l'anno 2021, 390 milioni  di  euro  per
          l'anno 2022, 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  250
          milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Ecosistema innovativo della salute:  10  milioni
          di euro per l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per  l'anno
          2022, 115,28 milioni di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni
          di euro per l'anno 2024, 68,28 milioni di euro  per  l'anno
          2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno 2026; 
                f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli
          anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dello sviluppo economico  riferiti
          ai seguenti programmi e interventi: 
                  1. «Polis»  -  Case  dei  servizi  di  cittadinanza
          digitale: 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145  milioni
          di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per  l'anno
          2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38  milioni
          di euro per l'anno 2026; 
                  2. Transizione  4.0:  704,5  milioni  di  euro  per
          l'anno 2021, 1.414,95 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          1.624,88 milioni di euro per l'anno 2023, 989,17 milioni di
          euro per l'anno 2024, 324,71 milioni  di  euro  per  l'anno
          2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026; 
                  3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni  di  euro
          per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022 e  250
          milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025; 
                g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione  del  Ministero  della  giustizia  riferiti   al
          seguente programma e intervento: 
                  1. Costruzione  e  miglioramento  di  padiglioni  e
          spazi per strutture penitenziarie per adulti e minori:  2,5
          milioni di euro per l'anno 2022, 19  milioni  di  euro  per
          l'anno 2023, 41,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  57
          milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro  per
          l'anno 2026; 
                h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di  euro  per
          gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e
          le annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato
          di  previsione  del  Ministero  delle  politiche   agricole
          alimentari e forestali riferiti  al  seguente  programma  e
          intervento: 
                  1.  Contratti  di  filiera  e  distrettuali  per  i
          settori agroalimentare, della  pesca  e  dell'acquacoltura,
          della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo:  200
          milioni di euro per l'anno 2021, 300,83 milioni di euro per
          ciascuno degli anni dal 2022 al  2023,  258,81  milioni  di
          euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro per l'anno 2025
          e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. Il  25  per  cento
          delle  predette  somme  e'  destinato  esclusivamente  alle
          produzioni biologiche italiane ottenute conformemente  alla
          normativa europea e a quella nazionale di settore; 
                i) quanto a complessivi 500 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2022 al 2026 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          riferiti al seguente programma e intervento: 
                  1. Iniziative di ricerca per tecnologie e  percorsi
          innovativi in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni
          di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; 
                l) quanto a complessivi 210 milioni di euro  per  gli
          anni dal 2021 al 2024 da iscrivere, per gli  importi  e  le
          annualita' indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di
          previsione del Ministero dell'interno riferiti al  seguente
          programma e intervento: 
                  1. Piani urbani integrati: 80 milioni di  euro  per
          ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30  milioni  di  euro  nel
          2023 e 20 milioni di euro nell'anno 2024; 
                m) quanto a 910 milioni  di  euro  per  l'anno  2023,
          829,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.439,9  milioni  di
          euro per l'anno 2025 e 1.383,81 milioni di euro per  l'anno
          2026 per il finanziamento degli interventi di cui ai  commi
          3 e 4. 
                2-bis.  Al  fine  di  favorire  la  realizzazione  di
          investimenti in materia di mobilita' in tutto il territorio
          nazionale nonche' di ridurre  il  divario  infrastrutturale
          tra le diverse regioni, le  risorse  di  cui  al  comma  2,
          lettera c), punti  1  e  3,  sono  destinate  alle  regioni
          Abruzzo, Molise, Campania,  Basilicata,  Calabria,  Puglia,
          Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al
          50 per cento e all'80 per cento. 
                2-ter. Le risorse di cui  al  comma  2,  lettera  c),
          punto 2, sono destinate: 
                  a) nella misura di 18 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 17,2 milioni di euro  per  l'anno  2022,  di  56,5
          milioni di euro per l'anno 2023, di 157,6 milioni  di  euro
          per l'anno 2024, di 142 milioni di euro per l'anno  2025  e
          di 108,7 milioni di euro per l'anno  2026,  all'erogazione,
          fino  a  concorrenza  delle  risorse  disponibili,  di   un
          contributo di importo non superiore al  50  per  cento  dei
          costi necessari  per  il  rinnovo  ovvero  l'ammodernamento
          delle navi, anche in fase di costruzione delle stesse; 
                  b) nella misura di 20 milioni di  euro  per  l'anno
          2021, di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni
          di euro per l'anno 2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da
          parte di Rete ferroviaria italiana Spa,  di  unita'  navali
          impiegate nel traghettamento nello Stretto di Messina per i
          servizi  ferroviari  di  collegamento  passeggeri  e  merci
          ovvero  nel  traghettamento  veloce  dei  passeggeri.  Tali
          risorse si intendono immediatamente disponibili  alla  data
          di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  ai  fini  dell'assunzione  di   impegni
          giuridicamente vincolanti; 
                  c) nella misura di 7 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2021 e 2022, di 42,3 milioni di euro per  l'anno
          2023, di 64,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  di  58
          milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3 milioni  di  euro
          per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non  superiore
          al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
          alla realizzazione  di  impianti  di  liquefazione  di  gas
          naturale   sul   territorio   nazionale   necessari    alla
          de-carbonizzazione  dei  trasporti  e  in  particolare  nel
          settore marittimo, nonche' di punti di rifornimento di  gas
          naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito portuale  con
          le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto delle
          unita'  navali  necessarie  a  sostenere  le  attivita'  di
          bunkeraggio a partire  dai  terminali  di  rigassificazione
          nazionali. 
                2-quater.   Con   decreto    del    Ministro    delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili, da  adottare,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
                  a) le modalita' di assegnazione  delle  risorse  di
          cui  al  comma  2,  lettera  c),   punto   4,   finalizzate
          all'erogazione di contributi in favore  delle  imprese  del
          settore ferroviario merci e della logistica che svolgono le
          proprie attivita' sul territorio  nazionale.  I  contributi
          sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al
          50 per cento, dell'acquisto di nuovi  carri,  locomotive  e
          mezzi di movimentazione per il trasporto merci  ferroviario
          anche nei terminal intermodali, nonche'  al  finanziamento,
          nella misura del 100 per  cento,  di  interventi  destinati
          all'efficientamento ecosostenibile di  raccordi  ferroviari
          di Rete ferroviaria italiana Spa; 
                  b)  la  tipologia  e  i  parametri  tecnici   degli
          interventi ammessi a finanziamento ai sensi  delle  lettere
          a)  e  c)  del  comma  2-ter,  l'entita'   del   contributo
          riconoscibile, ai sensi delle citate lettere, per  ciascuna
          delle  tipologie  di  intervento  e  le  modalita'   e   le
          condizioni di erogazione dello stesso. 
                2-quinquies. Le risorse di cui al  comma  2,  lettera
          c),  punto  12,  sono  destinate,  al  fine  di  assicurare
          l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo  della  strategia
          nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, con
          particolare riferimento alla promozione e al  miglioramento
          dell'accessibilita' delle aree interne, al finanziamento di
          interventi   di   messa   in   sicurezza   e   manutenzione
          straordinaria della rete viaria delle medesime  aree  anche
          rispetto  a  fenomeni  di  dissesto   idrogeologico   o   a
          situazioni di limitazione della circolazione.  Con  decreto
          del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, di concerto con  Ministro  per  il  Sud  e  la
          coesione territoriale e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  intesa  in  sede   di   Conferenza
          Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  da   adottare   entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alla
          ripartizione delle risorse tra le aree interne, sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                  a) entita' della popolazione residente; 
                  b) estensione delle strade statali,  provinciali  e
          comunali  qualora  queste  ultime   rappresentino   l'unica
          comunicazione esistente tra due o piu' comuni  appartenenti
          all'area interna; 
                  c)   esistenza   di    rischi    derivanti    dalla
          classificazione sismica dei territori e  dall'accelerazione
          sismica; 
                  d)   esistenza   di    situazioni    di    dissesto
          idrogeologico e relativa entita'. 
                2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse  di
          cui  al  comma  2-quinquies,  si  tiene  conto,   in   modo
          prevalente, dei criteri di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          medesimo comma 2-quinquies, complessivamente considerati. 
                2-septies.  Al  fine  di  favorire  l'incremento  del
          patrimonio di edilizia residenziale pubblica di  proprieta'
          delle regioni, dei comuni e degli ex Istituti autonomi  per
          le case popolari, comunque denominati, costituiti anche  in
          forma  societaria,   nonche'   degli   enti   di   edilizia
          residenziale pubblica aventi le stesse finalita'  degli  ex
          Istituti autonomi per le case popolari, le risorse  di  cui
          al comma  2,  lettera  c),  punto  13,  sono  destinate  al
          finanziamento   di   un   programma   di   interventi    di
          riqualificazione dell'edilizia residenziale  pubblica,  ivi
          compresi interventi di demolizione e ricostruzione,  avente
          ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di: 
                  a)  interventi  diretti  alla   verifica   e   alla
          valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di
          edilizia residenziale pubblica e progetti di  miglioramento
          o di adeguamento sismico; 
                  b)  interventi  di  efficientamento  energetico  di
          alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi
          comprese le relative progettazioni; 
                  c) interventi di razionalizzazione degli  spazi  di
          edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi
          di frazionamento  e  ridimensionamento  degli  alloggi,  se
          eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b); 
                  d)  interventi  di  riqualificazione  degli   spazi
          pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi
          di cui alle lettere a) e b), ivi  compresi  i  progetti  di
          miglioramento   e   valorizzazione   delle   aree    verdi,
          dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto  di
          intervento; 
                  e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare
          alla sistemazione temporanea degli assegnatari  di  alloggi
          di edilizia residenziale pubblica oggetto degli  interventi
          di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli  immobili
          da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e
          antisismiche almeno pari a quelle indicate  come  requisito
          minimo  da  raggiungere  per  gli  immobili  oggetto  degli
          interventi di cui alle  medesime  lettere  a)  e  b).  Alle
          finalita'  di  cui  alla  presente  lettera   puo'   essere
          destinato un importo non superiore  al  10  per  cento  del
          totale delle risorse; 
                  f) operazioni di locazione di alloggi da  destinare
          temporaneamente agli assegnatari  di  alloggi  di  edilizia
          residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui  alle
          lettere a) e b). 
                2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di
          cui al comma 2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle
          detrazioni previste  dall'art.  119  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                2-novies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, da adottare entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,   su   proposta   del   Ministro   delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito  il
          Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei
          ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di
          cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281: 
                  a) sono individuati gli indicatori  di  riparto  su
          base regionale delle risorse di  cui  al  comma  2-septies,
          tenuto conto del numero di alloggi di edilizia residenziale
          pubblica presenti in ciascuna regione,  dell'entita'  della
          popolazione residente nella  regione  nonche'  dell'entita'
          della popolazione regionale residente nelle zone sismiche 1
          e 2; 
                  b) sono stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
          ammissione a finanziamento degli interventi, con  priorita'
          per gli interventi effettuati nelle zone sismiche  1  e  2,
          per  quelli  che  prevedono   azioni   congiunte   sia   di
          miglioramento di  classe  sismica  sia  di  efficientamento
          energetico, nonche' per quelli in relazione  ai  quali  sia
          gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica
          ed economica di cui all'art. 23 del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50; 
                  c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei
          finanziamenti. 
                2-decies. Al fine di incrementare  il  patrimonio  di
          edilizia residenziale pubblica, le risorse del Programma di
          recupero di immobili e  alloggi  di  edilizia  residenziale
          pubblica, di cui all'art.  4  del  decreto-legge  28  marzo
          2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
          maggio 2014, n. 80, sono altresi' destinate a: 
                  a)     interventi     di     ristrutturazione     e
          riqualificazione di alloggi e  immobili  gia'  destinati  a
          edilizia residenziale pubblica; 
                  b)  interventi  finalizzati   al   riutilizzo,   al
          completamento o alla riconversione a edilizia  residenziale
          sociale di immobili pubblici e privati in disuso, sfitti  o
          abbandonati, liberi da qualunque vincolo. 
                3. All'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 3-bis, le  parole  «31  dicembre  2022»
          sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»; 
                  b) il  comma  8-bis  e'  sostituito  dal  seguente:
          «8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche
          di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30
          giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il  60
          per cento dell'intervento complessivo,  la  detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione  del
          110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro  il
          31  dicembre  2022.  Per  gli  interventi  effettuati   dai
          soggetti di cui al comma 9, lettera c), per  i  quali  alla
          data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati  lavori  per
          almeno il 60  per  cento  dell'intervento  complessivo,  la
          detrazione del 110 per cento  spetta  anche  per  le  spese
          sostenute entro il 31 dicembre 2023.». 
                4. La copertura di parte degli oneri di cui  all'art.
          1, comma 73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  pari  a
          1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9  milioni
          di euro per l'anno 2024, a  1.376,1  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per  l'anno  2026,  a
          valere sulle risorse previste per l'attuazione del progetto
          nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza  ai
          sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020,
          e' rideterminata in 1.315,4  milioni  di  euro  per  l'anno
          2023, in 1.310,9 milioni di euro per l'anno 2024, in  560,1
          milioni di euro per l'anno 2025 e in 505,79 milioni di euro
          per l'anno 2026. 
                5. Fermo restando quanto previsto dal  comma  3,  gli
          eventuali minori oneri previsti anche  in  via  prospettica
          rilevati dal monitoraggio degli  effetti  dell'agevolazione
          di cui all'art. 119, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
          34, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
          2020, n. 77, rispetto  alla  previsione  tendenziale,  sono
          vincolati alla proroga del termine  della  fruizione  della
          citata   agevolazione,   da   definire    con    successivi
          provvedimenti legislativi. Il monitoraggio di cui al  primo
          periodo e' effettuato dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze - Dipartimento delle finanze sulla  base  dei  dati
          comunicati con cadenza trimestrale  dall'Agenzia  nazionale
          per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA)  e  i  conseguenti  aggiornamenti  delle
          stime   sono   comunicati   alle   competenti   commissioni
          parlamentari della Camera dei deputati e del  Senato  della
          Repubblica. 
                6. Agli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
          gli investimenti  complementari  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,   le   procedure    di    semplificazione    e
          accelerazione, le misure di  trasparenza  e  conoscibilita'
          dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza.  Allo  scopo  di  agevolare  la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  dal  comma   2,
          lettera f), punto 1, dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2023, le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater
          dell'art. 8 della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,  non  si
          applicano ai soggetti individuati  per  l'attuazione  degli
          interventi suddetti. 
                7. Ai fini del monitoraggio degli  interventi,  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
          decreto, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  sono  individuati  per   ciascun   intervento   o
          programma  gli  obiettivi  iniziali,  intermedi  e   finali
          determinati in relazione al  cronoprogramma  finanziario  e
          coerenti con gli impegni assunti  nel  Piano  nazionale  di
          ripresa   e   resilienza   con   la   Commissione   europea
          sull'incremento  della   capacita'   di   spesa   collegata
          all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
          investimenti complementari. Le informazioni necessarie  per
          l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo
          sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di  cui
          al decreto legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  i
          sistemi collegati. Negli altri  casi  e,  comunque,  per  i
          programmi e gli interventi cofinanziati dal Piano nazionale
          di  ripresa  e  resilienza   e'   utilizzato   il   sistema
          informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della  legge  30
          dicembre 2020, n. 178. 
                7-bis.  Fatte  salve  le  procedure  applicabili   ai
          programmi ed interventi cofinanziati dal Piano nazionale di
          ripresa e resilienza ai sensi dell'art. 14, comma 1, ultimo
          periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  e  fermo
          restando anche quanto previsto dal medesimo art. 14,  comma
          1, primo periodo, il mancato rispetto dei termini  previsti
          dal  cronoprogramma  procedurale  degli  adempimenti  o  la
          mancata   alimentazione   dei   sistemi   di   monitoraggio
          comportano  la  revoca  del  finanziamento  ai  sensi   del
          presente comma, qualora non risultino assunte  obbligazioni
          giuridicamente vincolanti. I provvedimenti di  revoca  sono
          adottati dal  Ministro  a  cui  risponde  l'amministrazione
          centrale titolare  dell'intervento.  Nel  caso  in  cui  il
          soggetto attuatore sia la stessa amministrazione  centrale,
          nonche' per gli interventi di cui al comma 2,  lettera  b),
          punto 1, la revoca e' disposta con decreto  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del   Ministro
          dell'economia e delle finanze. Le risorse  disponibili  per
          effetto delle revoche, anche  iscritte  in  conto  residui,
          sono riprogrammate con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  secondo  criteri  premianti
          nei confronti delle amministrazioni che abbiano riportato i
          migliori dati di impiego  delle  risorse.  Per  le  risorse
          oggetto di revoca, i termini di conservazione  dei  residui
          di cui all'art.  34-bis,  commi  3  e  4,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  decorrono  nuovamente  dal  momento
          dell'iscrizione nello stato di previsione di  destinazione.
          Qualora  le  somme  oggetto  di  revoca  siano  state  gia'
          trasferite dal  bilancio  dello  Stato,  le  stesse  devono
          essere tempestivamente  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato per la successiva riassegnazione,  al  fine  di
          consentirne l'utilizzo  previsto  con  la  riprogrammazione
          disposta con il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio  anche  in  conto  residui.  In  caso  di  mancato
          versamento delle predette somme da parte degli enti  locali
          delle regioni a statuto ordinario, della Regione  siciliana
          e della regione Sardegna, il recupero  e'  operato  con  le
          procedure di cui all'art. 1, commi 128 e 129,  della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni
          Friuli Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  in  caso  di  mancato
          versamento,  le  predette  regioni  e   province   autonome
          assoggettano  i   propri   enti   ad   una   riduzione   in
          corrispondente misura dei  trasferimenti  correnti  erogati
          dalle medesime regioni o province autonome che  provvedono,
          conseguentemente,  a  riversare  all'entrata  del  bilancio
          dello  Stato  le  somme  recuperate.  In  caso  di  mancato
          versamento da parte delle regioni e delle province autonome
          si procede al recupero delle somme dovute  a  valere  sulle
          giacenze depositate a qualsiasi  titolo  nei  conti  aperti
          presso la tesoreria statale. 
                7-ter. L'attuazione  degli  investimenti  di  cui  al
          comma  2,  lettera  e),  costituisce  adempimento  ai  fini
          dell'accesso  al  finanziamento  integrativo  del  Servizio
          sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'art.  2,
          comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
          come prorogato, a decorrere dal 2013, dall'art.  15,  comma
          24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  e  la
          relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
          permanente per  la  verifica  dell'erogazione  dei  livelli
          essenziali di assistenza e dal  Tavolo  di  verifica  degli
          adempimenti di cui rispettivamente all'art. 9 e all'art. 12
          dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005. 
                7-quater.   Fermo   restando    il    rispetto    del
          cronoprogramma  finanziario  e  procedurale  previsto   dal
          presente articolo e dal decreto di cui  al  comma  7,  alla
          ripartizione delle risorse per la concreta attuazione degli
          interventi di cui al comma  2,  lettera  d),  punto  1,  si
          provvede con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  cultura,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          adottare entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                7-quinquies. A partire dall'anno  2022  e  fino  alla
          completa  realizzazione  del  Piano   nazionale   per   gli
          investimenti complementari, e' presentata annualmente  alle
          Camere, unitamente alla relazione gia'  prevista  dall'art.
          7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione  territoriale
          dei programmi e degli interventi di cui al comma  2,  anche
          sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio  di
          cui al comma 7. 
                8. L'attuazione degli interventi di cui  al  presente
          articolo, soggetti alla  procedura  di  notifica  ai  sensi
          dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul  funzionamento
          dell'Unione   europea,   e'   subordinata    alla    previa
          autorizzazione    della     Commissione     europea.     Le
          amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
          nazionale per gli investimenti  complementari  in  coerenza
          con il principio dell'assenza  di  un  danno  significativo
          agli  obiettivi  ambientali,  di  cui   all'art.   17   del
          regolamento (UE) 2020/852  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 18 giugno 2020. 
                9.  Agli  oneri  derivanti  dal  presente   articolo,
          determinati in 3.005,53 milioni di euro milioni di euro per
          l'anno 2021, 6.053,59 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80  milioni
          di euro per l'anno  2024,  5.459,98  milioni  di  euro  per
          l'anno 2025 e 3.201,96 milioni di  euro  per  l'anno  2026,
          70,9 milioni di euro per l'anno 2027, 6,4 milioni  di  euro
          per l'anno 2028, 10,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 3,4
          milioni di euro per l'anno 2034,  che  aumentano,  ai  fini
          della   compensazione   degli   effetti   in   termini   di
          indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno
          2026, 2.809,90 milioni di euro per  l'anno  2027,  2.806,40
          milioni di euro per l'anno 2028, 2.524,01 milioni  di  euro
          per l'anno 2029, 1.431,84 milioni di euro per l'anno  2030,
          si provvede ai sensi dell'art. 5.». 
              - Il regolamento (CE) n. 1466/97 del 7 luglio 1997,  e'
          pubblicato nella GUCE 2 agosto 1997, n. L 209. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 1 (Riduzione della spesa per l'acquisto di beni
          e  servizi   e   trasparenza   delle   procedure).   -   1.
          Successivamente alla data di entrata in vigore della  legge
          di conversione del presente decreto, i contratti  stipulati
          in violazione dell'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488 ed i contratti stipulati in  violazione  degli
          obblighi di approvvigionarsi attraverso  gli  strumenti  di
          acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono  nulli,
          costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono   causa   di
          responsabilita'    amministrativa.    Ai     fini     della
          determinazione del danno  erariale  si  tiene  anche  conto
          della differenza tra il prezzo,  ove  indicato,  dei  detti
          strumenti di acquisto e quello indicato nel  contratto.  Le
          centrali di  acquisto  regionali,  pur  tenendo  conto  dei
          parametri di  qualita'  e  di  prezzo  degli  strumenti  di
          acquisto messi a disposizione da Consip  S.p.A.,  non  sono
          soggette all'applicazione  dell'art.  26,  comma  3,  della
          legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione  del  primo
          periodo  del   presente   comma   non   si   applica   alle
          Amministrazioni dello Stato quando il contratto  sia  stato
          stipulato ad un prezzo piu' basso di quello  derivante  dal
          rispetto dei  parametri  di  qualita'  e  di  prezzo  degli
          strumenti  di  acquisto  messi  a  disposizione  da  Consip
          S.p.A.,  ed  a   condizione   che   tra   l'amministrazione
          interessata e l'impresa  non  siano  insorte  contestazioni
          sulla  esecuzione  di  eventuali  contratti  stipulati   in
          precedenza. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 15  dell'art.  83,  del
          decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
                «Art.     83     (Efficienza     dell'Amministrazione
          finanziaria). - 1.-14. (Omissis). 
                15.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'   delle
          funzioni di controllo e monitoraggio  dei  dati  fiscali  e
          finanziari, i  diritti  dell'azionista  della  societa'  di
          gestione  del  sistema   informativo   dell'amministrazione
          finanziaria ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge  30
          dicembre  1991,  n.  413,  sono  esercitati  dal  Ministero
          dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.  6,  comma
          7, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede  agli  atti
          conseguenti  in  base  alla  legislazione   vigente.   Sono
          abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili   con   il
          presente comma. Il consiglio di  amministrazione,  composto
          di cinque componenti, e' conseguentemente  rinnovato  entro
          il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'art. 2383,  terzo
          comma, del codice civile. 
                (Omissis).».