Art. 10 
 
 Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici 
 
  1. Per sostenere  la  definizione  e  l'avvio  delle  procedure  di
affidamento ed accelerare l'attuazione degli  investimenti  pubblici,
in  particolare  di  quelli  previsti  dal  PNRR  e  dai   cicli   di
programmazione  nazionale  e  ((dell'Unione  europea))  2014-2020   e
2021-2027,  le   amministrazioni   interessate,   mediante   apposite
convenzioni, possono  avvalersi  del  supporto  tecnico-operativo  di
societa' in house qualificate ai sensi dell'articolo 38  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  2. L'attivita' di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di
definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli  interventi
e comprende azioni di rafforzamento della  capacita'  amministrativa,
anche attraverso la messa a disposizione di  esperti  particolarmente
qualificati. 
  3. Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto  legislativo  n.
50 del 2016, la valutazione della congruita'  economica  dell'offerta
ha  riguardo  all'oggetto  e  al  valore  della  prestazione   e   la
motivazione del provvedimento di affidamento da' conto dei  vantaggi,
rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di
risorse  economiche,  mediante   comparazione   degli   standard   di
riferimento ((della societa' Consip  S.p.A.))  e  delle  centrali  di
committenza regionali. 
  4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  9,  comma  2,  le
Regioni, le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  gli  enti
locali, per il tramite delle amministrazioni  centrali  dello  Stato,
possono avvalersi del supporto tecnico-operativo  delle  societa'  di
cui al comma 1 per la promozione e la realizzazione  di  progetti  di
sviluppo territoriale finanziati da fondi europei e nazionali. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  definisce,  per  le
societa' in house statali, i contenuti minimi delle  convenzioni  per
l'attuazione di quanto previsto dal comma 4.  Ai  relativi  oneri  le
Amministrazioni provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente. Laddove ammissibili, tali oneri possono  essere
posti  a  carico  delle  risorse  previste  per  l'attuazione   degli
((interventi  del  PNRR)),  ovvero  delle  risorse  per  l'assistenza
tecnica previste ((nei programmi dell'Unione europea)) 2021/2027  per
gli interventi di supporto agli stessi riferiti. 
  6. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di supporto di cui  al
presente articolo, le societa' interessate possono provvedere con  le
risorse interne, con personale esterno,  nonche'  con  il  ricorso  a
competenze - di  persone  fisiche  o  giuridiche  -  disponibili  sul
mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  ((6-bis.   In   considerazione   degli    effetti    dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19,  l'esercizio  2020  non  si  computa  nel
calcolo del triennio  ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  14,
comma 5, ne' ai fini dell'applicazione  dell'articolo  21  del  testo
unico in materia di societa' a partecipazione  pubblica,  di  cui  al
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 21, 38 e  comma  2
          dell'articolo 192 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
          n. 50: 
                «Art. 21 (Programma degli acquisti  e  programmazione
          dei   lavori   pubblici).   -   1.    Le    amministrazioni
          aggiudicatrici  adottano  il   programma   biennale   degli
          acquisti di beni e servizi e  il  programma  triennale  dei
          lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti  annuali.
          I programmi  sono  approvati  nel  rispetto  dei  documenti
          programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti
          locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione
          economico-finanziaria degli enti. 
                2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite  nella
          programmazione triennale di cui al comma  1,  ai  fini  del
          loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni
          alternative quali il riutilizzo, anche  ridimensionato,  la
          cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  di
          altra opera pubblica, la vendita o la demolizione. 
                3. Il programma triennale dei  lavori  pubblici  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori  il  cui
          valore stimato sia  pari  o  superiore  a  100.000  euro  e
          indicano, previa attribuzione del codice unico di  progetto
          di cui all'articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n.  3,
          i lavori da avviare nella prima  annualita',  per  i  quali
          deve essere riportata l'indicazione  dei  mezzi  finanziari
          stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,
          ovvero disponibili in base a  contributi  o  risorse  dello
          Stato, delle regioni a statuto ordinario o  di  altri  enti
          pubblici. Per i  lavori  di  importo  pari  o  superiore  a
          1.000.000  euro,  ai  fini   dell'inserimento   nell'elenco
          annuale,  le   amministrazioni   aggiudicatrici   approvano
          preventivamente il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica.   Ai   fini   dell'inserimento   nel   programma
          triennale,  le  amministrazioni  aggiudicatrici   approvano
          preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilita'
          delle alternative  progettuali,  di  cui  all'articolo  23,
          comma 5. 
                4. Nell'ambito del programma di cui al  comma  3,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano anche  i  lavori
          complessi  e  gli   interventi   suscettibili   di   essere
          realizzati  attraverso  contratti  di  concessione   o   di
          partenariato pubblico privato. 
                5. Nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono
          indicati anche i  beni  immobili  disponibili  che  possono
          essere oggetto di cessione. Sono, altresi', indicati i beni
          immobili nella propria disponibilita' concessi  in  diritto
          di godimento, a titolo di contributo, la cui  utilizzazione
          sia  strumentale  e  tecnicamente  connessa  all'opera   da
          affidare in concessione. 
                6. Il programma biennale di forniture e servizi  e  i
          relativi aggiornamenti annuali contengono gli  acquisti  di
          beni e di  servizi  di  importo  unitario  stimato  pari  o
          superiore a 40.000  euro.  Nell'ambito  del  programma,  le
          amministrazioni aggiudicatrici individuano  i  bisogni  che
          possono  essere  soddisfatti  con  capitali   privati.   Le
          amministrazioni pubbliche  comunicano,  entro  il  mese  di
          ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
          d'importo superiore a 1 milione di euro  che  prevedono  di
          inserire nella programmazione biennale  al  Tavolo  tecnico
          dei  soggetti  di  cui  all'articolo  9,   comma   2,   del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  che  li
          utilizza ai fini dello  svolgimento  dei  compiti  e  delle
          attivita' ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e
          servizi informatici e di connettivita'  le  amministrazioni
          aggiudicatrici   tengono   conto   di    quanto    previsto
          dall'articolo 1, comma 513, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208. 
                7. Il programma biennale degli  acquisti  di  beni  e
          servizi e  il  programma  triennale  dei  lavori  pubblici,
          nonche' i relativi aggiornamenti  annuali  sono  pubblicati
          sul profilo  del  committente,  sul  sito  informatico  del
          Ministero  delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   e
          dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite  i
          sistemi informatizzati  delle  regioni  e  delle  provincie
          autonome di cui all'articolo 29, comma 4. 
                8. Con decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla  data
          di entrata in vigore del presente  decreto,  previo  parere
          del  CIPE,  d'intesa  con  la  Conferenza  unificata   sono
          definiti: 
                  a) le modalita' di aggiornamento  dei  programmi  e
          dei relativi elenchi annuali; 
                  b) i criteri per la  definizione  degli  ordini  di
          priorita',   per   l'eventuale   suddivisione   in    lotti
          funzionali, nonche' per il riconoscimento delle  condizioni
          che  consentano  di  modificare  la  programmazione  e   di
          realizzare un intervento o  procedere  a  un  acquisto  non
          previsto nell'elenco annuale; 
                  c)  i  criteri  e  le  modalita'  per  favorire  il
          completamento delle opere incompiute; 
                  d)  i  criteri  per  l'inclusione  dei  lavori  nel
          programma e il livello di  progettazione  minimo  richiesto
          per tipologia e classe di importo; 
                  e) gli schemi tipo e  le  informazioni  minime  che
          essi devono contenere, individuate anche  in  coerenza  con
          gli standard degli obblighi informativi  e  di  pubblicita'
          relativi ai contratti; 
                  f) le modalita' di raccordo con  la  pianificazione
          dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di
          committenza ai quali le  stazioni  appaltanti  delegano  la
          procedura di affidamento. 
                8-bis. La disciplina del  presente  articolo  non  si
          applica alla pianificazione delle  attivita'  dei  soggetti
          aggregatori e delle centrali di committenza. 
                9. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di
          cui al comma 8, si applica l'articolo 216, comma 3.». 
                «Art. 38 (Qualificazione delle stazioni appaltanti  e
          centrali  di  committenza).  -  1.  Fermo  restando  quanto
          stabilito dall'articolo 37 in  materia  di  aggregazione  e
          centralizzazione degli appalti, e' istituito presso l'ANAC,
          che ne assicura la pubblicita', un  apposito  elenco  delle
          stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le
          centrali di committenza. La qualificazione e' conseguita in
          rapporto  ai  bacini   territoriali,   alla   tipologia   e
          complessita' del contratto  e  per  fasce  d'importo.  Sono
          iscritti di diritto nell'elenco di cui al primo periodo, il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi  i
          Provveditorati  interregionali  per  le  opere   pubbliche,
          CONSIP  S.p.a.,   INVITALIA   -   Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.a., nonche' i soggetti  aggregatori  regionali  di  cui
          all'articolo 9 del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno  2014,
          n. 89. 
                1-bis.  Al  fine  di  ottimizzare  le  procedure   di
          affidamento degli appalti  pubblici  per  la  realizzazione
          delle scelte di politica pubblica sportiva e della relativa
          spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la societa'
          Sport e salute Spa e' qualificata di  diritto  centrale  di
          committenza e puo' svolgere attivita'  di  centralizzazione
          delle   committenze   per   conto   delle   amministrazioni
          aggiudicatrici o  degli  enti  aggiudicatari  operanti  nel
          settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni
          di cui al presente codice. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da adottarsi,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia
          e delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la
          semplificazione  della  pubblica   amministrazione,   entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          codice, di intesa con la  Conferenza  unificata  e  sentita
          l'ANAC, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per
          l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1, in  applicazione
          dei     criteri     di     qualita',      efficienza      e
          professionalizzazione,  tra  cui,  per   le   centrali   di
          committenza, il carattere di stabilita' delle  attivita'  e
          il relativo  ambito  territoriale.  Il  decreto  definisce,
          inoltre,  le  modalita'   attuative   del   sistema   delle
          attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento
          e revoca, nonche' la data a decorrere dalla quale entra  in
          vigore il nuovo sistema di qualificazione. 
                3. Fatto salvo quanto previsto  dal  comma  3-bis  la
          qualificazione ha ad oggetto il complesso  delle  attivita'
          che caratterizzano il processo di acquisizione di un  bene,
          servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: 
                  a) capacita' di progettazione; 
                  b) capacita' di affidamento; 
                  c)  capacita'   di   verifica   sull'esecuzione   e
          controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo  e
          la messa in opera. 
                3-bis.  Le  centrali  di  committenza  e  i  soggetti
          aggregatori sono qualificati almeno negli ambiti di cui  al
          comma 3, lettere a) e  b).  Nelle  aggiudicazioni  relative
          all'acquisizione di beni, servizi o lavori effettuati dalle
          centrali di committenza, ovvero dai  soggetti  aggregatori,
          le attivita'  correlate  all'ambito  di  cui  al  comma  3,
          lettera  c)  possono  essere  effettuate  direttamente  dai
          soggetti per i quali sono svolte le suddette aggiudicazioni
          purche'  qualificati  almeno  in  detto  ambito  secondo  i
          criteri  individuati  dal  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei ministri di cui al comma 2. 
                4. I requisiti di cui al  comma  3  sono  individuati
          sulla base dei seguenti parametri: 
                  a) requisiti di base, quali: 
                  1) strutture organizzative  stabili  deputate  agli
          ambiti di cui al comma 3; 
                  2)  presenza  nella  struttura   organizzativa   di
          dipendenti aventi specifiche competenze  in  rapporto  alle
          attivita' di cui al comma 3; 
                  3)  sistema  di  formazione  ed  aggiornamento  del
          personale; 
                  4)  numero  di  gare  svolte  nel  quinquennio  con
          indicazione di tipologia, importo e complessita', numero di
          varianti approvate,  verifica  sullo  scostamento  tra  gli
          importi posti a base  di  gara  e  consuntivo  delle  spese
          sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure
          di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 
                  5) rispetto dei tempi previsti per i  pagamenti  di
          imprese e fornitori come stabilito dalla vigente  normativa
          ovvero rispetto dei  tempi  previsti  per  i  pagamenti  di
          imprese e fornitori, secondo gli  indici  di  tempestivita'
          indicati dal decreto adottato in  attuazione  dell'articolo
          33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
                  5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione
          dei dati  sui  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e
          forniture che alimentano gli  archivi  detenuti  o  gestiti
          dall'Autorita', come individuati dalla stessa Autorita'  ai
          sensi dell'articolo 213, comma 9; 
                  5-ter) per i lavori, adempimento a quanto  previsto
          dagli articoli 1 e 2 del decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo
          stato di attuazione  delle  opere  pubbliche,  di  verifica
          dell'utilizzo  dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   e
          costituzione del  Fondo  opere  e  del  Fondo  progetti,  e
          dall'articolo 29, comma 3; 
                  5-quater) disponibilita' di piattaforme telematiche
          nella gestione di procedure di gara; 
                b) requisiti premianti, quali: 
                  1)  valutazione  positiva   dell'ANAC   in   ordine
          all'attuazione di  misure  di  prevenzione  dei  rischi  di
          corruzione e promozione della legalita'; 
                  2) presenza di sistemi di gestione  della  qualita'
          conformi alla norma UNI EN ISO  9001  degli  uffici  e  dei
          procedimenti di gara, certificati da organismi  accreditati
          per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008
          del Parlamento Europeo e del Consiglio; 
                  3); 
                  4) livello di soccombenza nel contenzioso; 
                  5)  applicazione  di  criteri   di   sostenibilita'
          ambientale e  sociale  nell'attivita'  di  progettazione  e
          affidamento. 
                4-bis.  Le  amministrazioni  la  cui   organizzazione
          prevede articolazioni, anche  territoriali,  verificano  la
          sussistenza dei requisiti di cui al comma 4  in  capo  alle
          medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la
          qualificazione. 
                5. La qualificazione conseguita opera per  la  durata
          di cinque anni e puo' essere rivista a seguito di verifica,
          anche a campione, da parte di ANAC  o  su  richiesta  della
          stazione appaltante. 
                6.  L'ANAC  stabilisce  le  modalita'  attuative  del
          sistema di qualificazione, sulla base  di  quanto  previsto
          dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni  appaltanti  e
          alle  centrali  di  committenza,  anche  per  le  attivita'
          ausiliarie, un termine  congruo  al  fine  di  dotarsi  dei
          requisiti  necessari   alla   qualificazione.   Stabilisce,
          altresi', modalita' diversificate che tengano  conto  delle
          peculiarita'  dei  soggetti  privati  che   richiedono   la
          qualificazione. 
                7. Con il provvedimento di cui  al  comma  6,  l'ANAC
          stabilisce altresi' i casi in cui puo' essere  disposta  la
          qualificazione con riserva, finalizzata a  consentire  alla
          stazione appaltante e alla centrale di  committenza,  anche
          per le attivita'  ausiliarie,  di  acquisire  la  capacita'
          tecnica ed organizzativa richiesta. La  qualificazione  con
          riserva ha una durata  massima  non  superiore  al  termine
          stabilito  per  dotarsi  dei   requisiti   necessari   alla
          qualificazione. 
                8. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          nuovo sistema di qualificazione delle stazioni  appaltanti,
          l'ANAC non rilascia il  codice  identificativo  gara  (CIG)
          alle stazioni appaltanti che procedono all'acquisizione  di
          beni, servizi o lavori non rientranti nella  qualificazione
          conseguita. Fino alla predetta data, si applica  l'articolo
          216, comma 10. 
                9. Una quota parte delle risorse  del  fondo  di  cui
          all'articolo  213,  comma  14,  attribuite  alla   stazione
          appaltante con  il  decreto  di  cui  al  citato  comma  e'
          destinata  dall'amministrazione   di   appartenenza   della
          stazione appaltante premiata al fondo per la  remunerazione
          del risultato dei dirigenti e dei  dipendenti  appartenenti
          alle unita' organizzative competenti per i procedimenti  di
          cui al  presente  codice.  La  valutazione  positiva  della
          stazione    appaltante    viene    comunicata     dall'ANAC
          all'amministrazione   di   appartenenza   della    stazione
          appaltante perche' ne tenga comunque conto  ai  fini  della
          valutazione della performance  organizzativa  e  gestionale
          dei dipendenti interessati. 
                10.  Dall'applicazione  del  presente  articolo  sono
          esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni
          aggiudicatrici e gli altri soggetti  aggiudicatori  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera g).». 
                «Art.  192  (Regime  speciale  degli  affidamenti  in
          house). - 2.  Ai  fini  dell'affidamento  in  house  di  un
          contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato
          in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano
          preventivamente la valutazione sulla  congruita'  economica
          dell'offerta  dei  soggetti  in   house,   avuto   riguardo
          all'oggetto e al  valore  della  prestazione,  dando  conto
          nella motivazione del provvedimento  di  affidamento  delle
          ragioni  del  mancato  ricorso  al  mercato,  nonche'   dei
          benefici per  la  collettivita'  della  forma  di  gestione
          prescelta,  anche  con  riferimento   agli   obiettivi   di
          universalita' e socialita', di efficienza, di  economicita'
          e di qualita' del servizio,  nonche'  di  ottimale  impiego
          delle risorse pubbliche. 
                3.  Sul  profilo  del   committente   nella   sezione
          Amministrazione trasparente sono pubblicati  e  aggiornati,
          in  conformita',  alle,  disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  in  formato  open-data,
          tutti  gli  atti  connessi  all'affidamento  degli  appalti
          pubblici  e  dei  contratti   di   concessione   tra   enti
          nell'ambito del settore  pubblico,  ove  non  secretati  ai
          sensi dell'articolo 162.».  
              - Il testo del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
          50, recante «Codice dei contratti pubblici»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.  
              - Il testo del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.
          175  recante  «Testo  unico  in  materia  di   societa'   a
          partecipazione pubblica», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  8
          settembre 2016, n. 210. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: 
                «Art. 33-septies (Consolidamento e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese).  -  1.
          Al fine di  tutelare  l'autonomia  tecnologica  del  Paese,
          consolidare  e  mettere  in  sicurezza  le   infrastrutture
          digitali   delle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo,  al  contempo,
          la qualita', la sicurezza,  la  scalabilita',  l'efficienza
          energetica, la sostenibilita' economica  e  la  continuita'
          operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  promuove  lo   sviluppo   di
          un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata  sul
          territorio  nazionale  per  la   razionalizzazione   e   il
          consolidamento  dei   Centri   per   l'elaborazione   delle
          informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata  a  tutte
          le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni  centrali
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  nel  rispetto  dei  principi  di
          efficienza,   efficacia   ed    economicita'    dell'azione
          amministrativa, migrano i loro  Centri  per  l'elaborazione
          delle informazioni (CED) e i relativi sistemi  informatici,
          privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
          4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo  o  verso
          l'infrastruttura di  cui  al  comma  4-ter  o  verso  altra
          infrastruttura propria gia' esistente  e  in  possesso  dei
          requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al  comma
          4. Le amministrazioni  centrali,  in  alternativa,  possono
          migrare  i  propri  servizi  verso  soluzioni  cloud,   nel
          rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
          4. 
                1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed
          economicita' dell'azione  amministrativa,  migrano  i  loro
          Centri per l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  e  i
          relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti  fissati
          dal regolamento di cui al comma 4,  verso  l'infrastruttura
          di cui  al  comma  1  o  verso  altra  infrastruttura  gia'
          esistente in possesso dei requisiti  fissati  dallo  stesso
          regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni  locali,
          in alternativa, possono  migrare  i  propri  servizi  verso
          soluzioni  cloud  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 4. 
                1-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (AgID),
          effettua con  cadenza  triennale,  anche  con  il  supporto
          dell'Istituto Nazionale di Statistica,  il  censimento  dei
          Centri per l'elaborazione delle  informazioni  (CED)  della
          pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa  con
          la competente struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, nel rispetto di quanto previsto  dai  commi  1  e
          1-bis e dalla disciplina introdotta  dal  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          la strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali
          delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la
          pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni  si
          attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
          delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
          del modello cloud delle amministrazioni locali  e'  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                2. Con il termine CED e' da  intendere  il  sito  che
          ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla  erogazione
          di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende risorse di calcolo, apparati di  rete  per
          la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 
                3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
                4. L'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta dal decreto-legge 21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n.  133,  stabilisce  i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  ai
          commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche  di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  della
          disciplina  e  dei  limiti  derivanti   dall'esercizio   di
          attivita' e funzioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di  difesa
          e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture  digitali
          dell'amministrazione della difesa. 
                4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  realizza
          uno dei poli strategici per l'attuazione  e  la  conduzione
          dei progetti e la gestione dei dati, delle  applicazioni  e
          delle  infrastrutture  delle  amministrazioni  centrali  di
          interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui  al
          comma 1-ter. 
                4-quater. Gli  obblighi  di  migrazione  previsti  ai
          commi precedenti non si applicano alle amministrazioni  che
          svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,  comma  6,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti
          dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed  e'  punita
          ai sensi dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-ter  dell'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione  e
          privatizzazione  di   societa'   pubbliche).   -   1.-3-bis
          (Omissis). 
                3-ter. Fermo restando  lo  svolgimento  da  parte  di
          Consip  S.p.A.  delle  attivita'  ad  essa   affidate   con
          provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione  del
          Programma di razionalizzazione degli acquisti, di  centrale
          di committenza e  di  e-procurement  continuano  ad  essere
          svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando  le  disposizioni
          di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione  e
          lavori pubblici. La medesima societa' svolge,  inoltre,  le
          attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  La  Consip
          S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del  Programma
          di   razionalizzazione   degli   acquisti,   procedure   di
          aggiudicazione di  contratti  di  concessione  di  servizi.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
                (Omissis).».