Art. 11 
 
Rafforzamento   della   capacita'   amministrativa   delle   stazioni
                             appaltanti 
 
  1. Per  aumentare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'attivita'  di
approvvigionamento  e   garantire   una   rapida   attuazione   delle
progettualita' del PNRR e degli altri interventi ad  esso  collegati,
ivi compresi i programmi  cofinanziati  dall'Unione  europea  per  il
periodo 2021/2027, ((la societa' Consip S.p.A.)) mette a disposizione
delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e
servizi di supporto tecnico. Per le medesime finalita', ((la societa'
Consip S.p.A.)) realizza un programma di informazione,  formazione  e
tutoraggio nella gestione delle specifiche procedure di acquisto e di
progettualita'   per   l'evoluzione   del   Sistema   Nazionale    di
e-Procuremente il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  e
tecnica  delle  pubbliche  amministrazioni.  ((La   societa'   Consip
S.p.A.)) si coordina con le centrali di committenza regionali per  le
attivita' degli enti territoriali di competenza. 
  2. ((Le disposizioni del presente articolo))  trovano  applicazione
anche per  le  acquisizioni  di  beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' effettuati dalla Sogei S.p.A., per la  realizzazione  e
implementazione   dei   servizi   delle   pubbliche   amministrazioni
affidatarie in ottemperanza a  specifiche  disposizioni  normative  o
regolamentari, nonche' per la realizzazione delle  attivita'  di  cui
all'articolo 33-septiesdel decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
le cui procedure di affidamento sono poste in essere  ((dalla  Consip
S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, comma 3-ter, del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. 
  3. Per realizzare le finalita' di  cui  al  presente  articolo,  il
Ministero dell'economia e delle finanze  stipula  ((con  la  societa'
Consip S.p.A.)) un apposito disciplinare, nel limite  complessivo  di
spesa di 40 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026. A tal fine
e' autorizzata la spesa di 8 milioni ((di euro)) per  ciascuno  degli
anni dal 2022 al  2026.  Ai  relativi  oneri  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 16. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  33-septies  del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.   221
          (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese): 
                «Art. 33-septies (Consolidamento e  razionalizzazione
          dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese).  -  1.
          Al fine di  tutelare  l'autonomia  tecnologica  del  Paese,
          consolidare  e  mettere  in  sicurezza  le   infrastrutture
          digitali   delle   pubbliche   amministrazioni    di    cui
          all'articolo 2, comma  2,  lettere  a)  e  c)  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, garantendo,  al  contempo,
          la qualita', la sicurezza,  la  scalabilita',  l'efficienza
          energetica, la sostenibilita' economica  e  la  continuita'
          operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  promuove  lo   sviluppo   di
          un'infrastruttura ad  alta  affidabilita'  localizzata  sul
          territorio  nazionale  per  la   razionalizzazione   e   il
          consolidamento  dei   Centri   per   l'elaborazione   delle
          informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata  a  tutte
          le pubbliche amministrazioni. Le  amministrazioni  centrali
          individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196,  nel  rispetto  dei  principi  di
          efficienza,   efficacia   ed    economicita'    dell'azione
          amministrativa, migrano i loro  Centri  per  l'elaborazione
          delle informazioni (CED) e i relativi sistemi  informatici,
          privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma
          4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo  o  verso
          l'infrastruttura di  cui  al  comma  4-ter  o  verso  altra
          infrastruttura propria gia' esistente  e  in  possesso  dei
          requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al  comma
          4. Le amministrazioni  centrali,  in  alternativa,  possono
          migrare  i  propri  servizi  verso  soluzioni  cloud,   nel
          rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma
          4. 
                1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia  ed
          economicita' dell'azione  amministrativa,  migrano  i  loro
          Centri per l'elaborazione  delle  informazioni  (CED)  e  i
          relativi sistemi informatici, privi dei  requisiti  fissati
          dal regolamento di cui al comma 4,  verso  l'infrastruttura
          di cui  al  comma  1  o  verso  altra  infrastruttura  gia'
          esistente in possesso dei requisiti  fissati  dallo  stesso
          regolamento di cui al comma 4. Le  amministrazioni  locali,
          in alternativa, possono  migrare  i  propri  servizi  verso
          soluzioni  cloud  nel  rispetto  di  quanto  previsto   dal
          regolamento di cui al comma 4. 
                1-ter.  L'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (AgID),
          effettua con  cadenza  triennale,  anche  con  il  supporto
          dell'Istituto Nazionale di Statistica,  il  censimento  dei
          Centri per l'elaborazione delle  informazioni  (CED)  della
          pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa  con
          la competente struttura della Presidenza del Consiglio  dei
          ministri, nel rispetto di quanto previsto  dai  commi  1  e
          1-bis e dalla disciplina introdotta  dal  decreto-legge  21
          settembre 2019,  n.  105,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce  nel  Piano
          triennale per l'informatica nella pubblica  amministrazione
          la strategia  di  sviluppo  delle  infrastrutture  digitali
          delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
          82, e la strategia di adozione del  modello  cloud  per  la
          pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni  si
          attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo
          delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione
          del modello cloud delle amministrazioni locali  e'  sentita
          la Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
                2. Con il termine CED e' da  intendere  il  sito  che
          ospita uno o piu' sistemi informatici atti alla  erogazione
          di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi
          erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al
          minimo comprende risorse di calcolo, apparati di  rete  per
          la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. 
                3. Dalle attivita' previste al comma 1 sono esclusi i
          CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo  la
          normativa  in  materia  di  tutela   amministrativa   delle
          informazioni coperte  da  segreto  di  Stato  e  di  quelle
          classificate nazionali secondo le direttive  dell'Autorita'
          nazionale per  la  sicurezza  (ANS)  che  esercita  le  sue
          funzioni  tramite  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza
          (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
          (DE). 
                4. L'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,  con
          proprio regolamento, d'intesa con la  competente  struttura
          della Presidenza del Consiglio dei ministri,  nel  rispetto
          della disciplina introdotta dal decreto-legge 21  settembre
          2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
          novembre 2019, n.  133,  stabilisce  i  livelli  minimi  di
          sicurezza, capacita' elaborativa,  risparmio  energetico  e
          affidabilita' delle infrastrutture digitali per la pubblica
          amministrazione, ivi incluse le infrastrutture  di  cui  ai
          commi 1 e 4-ter. Definisce, inoltre, le caratteristiche  di
          qualita', di  sicurezza,  di  performance  e  scalabilita',
          interoperabilita', portabilita' dei servizi  cloud  per  la
          pubblica amministrazione. Con lo  stesso  regolamento  sono
          individuati  i  termini  e  le   modalita'   con   cui   le
          amministrazioni devono effettuare le migrazioni di  cui  ai
          commi 1 e 1-bis. 
                4-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano, fermo restando quanto  previsto  dalla  legge  3
          agosto 2007, n. 124, nel rispetto dell'articolo 2, comma 6,
          del decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  e  della
          disciplina  e  dei  limiti  derivanti   dall'esercizio   di
          attivita' e funzioni  in  materia  di  ordine  e  sicurezza
          pubblici, di polizia giudiziaria, nonche' quelle di  difesa
          e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture  digitali
          dell'amministrazione della difesa. 
                4-ter. La societa' di cui all'articolo 83, comma  15,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  realizza
          uno dei poli strategici per l'attuazione  e  la  conduzione
          dei progetti e la gestione dei dati, delle  applicazioni  e
          delle  infrastrutture  delle  amministrazioni  centrali  di
          interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui  al
          comma 1-ter. 
                4-quater. Gli  obblighi  di  migrazione  previsti  ai
          commi precedenti non si applicano alle amministrazioni  che
          svolgono le funzioni di cui all'articolo 2,  comma  6,  del
          decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
                4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti
          dal presente articolo e' accertata dall'AgID ed  e'  punita
          ai sensi dell'articolo 18-bis  del  decreto  legislativo  7
          marzo 2005, n. 82. 
                5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
          nuovi o maggiori oneri o minori  entrate  per  il  bilancio
          dello Stato.». 
              - Si riporta il testo del comma 3-ter  dell'articolo  4
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  7   agosto   2012,   n.   135
          (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
          con invarianza dei servizi ai cittadini nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario): 
                «Art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione  e
          privatizzazione di  societa'  pubbliche).  -  1.  -  3-bis.
          (Omissis). 
                3-ter. Fermo restando  lo  svolgimento  da  parte  di
          Consip  S.p.A.  delle  attivita'  ad  essa   affidate   con
          provvedimenti normativi, le attivita' di realizzazione  del
          Programma di razionalizzazione degli acquisti, di  centrale
          di committenza e  di  e-procurement  continuano  ad  essere
          svolte dalla Consip S.p.A. Ferme restando  le  disposizioni
          di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del  decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di  acquisto  e
          di negoziazione  messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.
          possono avere ad oggetto anche attivita' di manutenzione  e
          lavori pubblici. La medesima societa' svolge,  inoltre,  le
          attivita' ad essa affidate con provvedimenti amministrativi
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze.  La  Consip
          S.p.A. puo', altresi', svolgere, nell'ambito del  Programma
          di   razionalizzazione   degli   acquisti,   procedure   di
          aggiudicazione di  contratti  di  concessione  di  servizi.
          Sogei  S.p.A.,   sulla   base   di   apposita   convenzione
          disciplinante i relativi rapporti  nonche'  i  tempi  e  le
          modalita' di realizzazione delle attivita',  si  avvale  di
          Consip  S.p.A,  nella   sua   qualita'   di   centrale   di
          committenza, per le acquisizioni di beni e servizi. 
                (Omissis).».