((Art. 11 bis 
 
Disposizioni in materia  di  produzione  di  basi  di  dati  mediante
informazioni  provenienti   da   archivi   amministrativi   ai   fini
                      dell'attuazione del PNRR 
 
  1. In considerazione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
della gestione della fase di ripresa e della necessita' e urgenza  di
disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte  a  soddisfare  i
nuovi fabbisogni  informativi,  l'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti  che  partecipano
al Sistema statistico nazionale, produce le informazioni  statistiche
necessarie, mediante  l'utilizzo  e  l'integrazione  di  informazioni
provenienti da archivi amministrativi e dati di indagine, al fine  di
soddisfare le esigenze informative relative alla fase pandemica  e  a
quella successiva. Le amministrazioni  pubbliche  che  dispongono  di
archivi contenenti dati e informazioni utili ai fini della produzione
delle basi di dati consentono all'ISTAT di accedere a tali archivi  e
alle informazioni individuali ivi  contenute,  con  esclusione  della
banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui  all'articolo
8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della  banca  dati  nazionale
unica della documentazione antimafia, istituita dall'articolo 96  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
  2. Le operazioni di cui al  comma  1,  svolte  nel  rispetto  delle
disposizioni  in  materia  di   tutela   della   riservatezza   degli
interessati,  sono  individuate  con  provvedimento  del   Presidente
dell'ISTAT in cui sono specificati gli scopi perseguiti,  i  tipi  di
dati trattati, le fonti amministrative  utilizzate  e  le  operazioni
eseguibili, le  misure  di  sicurezza  e  le  garanzie  adottate  per
tutelare i diritti e le liberta' fondamentali  degli  interessati,  i
tempi di conservazione, nonche' le risorse richieste. I provvedimenti
sono pubblicati nel sito internet istituzionale dell'ISTAT. 
  3. In  caso  di  trattamenti  che  richiedono  l'utilizzo  di  dati
personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo  sono  adottati
sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 
  4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni  di  cui  agli
articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione nel  sito
internetistituzionale dell'Istituto. 
  5. I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta
l'identificazione diretta delle unita'  statistiche,  possono  essere
comunicati per finalita' scientifiche ai soggetti di cui al  comma  1
dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, nonche' ai  soggetti  che
fanno parte o partecipano al  Sistema  statistico  nazionale  secondo
quanto previsto dalle disposizioni che disciplinano  lo  scambio  dei
dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema. 
  6. L'ISTAT provvede alle attivita' previste dal  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
legislazione vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121: 
                «Art. 8 (Istituzione del Centro elaborazione dati). -
          E' istituito presso il Ministero dell'interno,  nell'ambito
          dell'ufficio  di  cui  alla  lettera  c)  del  primo  comma
          dell'articolo  5,  il  Centro  elaborazione  dati,  per  la
          raccolta delle informazioni e dei dati di cui  all'articolo
          6, lettera a), e all'articolo 7 . 
                Il  Centro  provvede  alla  raccolta,   elaborazione,
          classificazione e  conservazione  negli  archivi  magnetici
          delle  informazioni  e   dei   dati   nonche'   alla   loro
          comunicazione    ai    soggetti    autorizzati,    indicati
          nell'articolo 9, secondo i  criteri  e  le  norme  tecniche
          fissati ai sensi del comma seguente. 
                Con decreto del Ministro dell'interno  e'  costituita
          una  commissione  tecnica,   presieduta   dal   funzionario
          preposto all'ufficio di cui alla lettera c) del primo comma
          dell'articolo 5, per la  fissazione  dei  criteri  e  delle
          norme tecniche per l'espletamento da parte del Centro delle
          operazioni di cui al comma precedente e  per  il  controllo
          tecnico sull'osservanza di tali criteri e  norme  da  parte
          del personale operante presso il Centro stesso. I criteri e
          le  norme  tecniche  predetti   divengono   esecutivi   con
          l'approvazione del Ministro dell'interno.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  96  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2011, n. 159: 
                «Art. 96  (Istituzione  della  banca  dati  nazionale
          unica della  documentazione  antimafia).  -  1.  Presso  il
          Ministero dell'interno, Dipartimento per le  politiche  del
          personale dell'amministrazione  civile  e  per  le  risorse
          strumentali  e  finanziarie  e'  istituita  la  banca  dati
          nazionale unica della documentazione antimafia, di  seguito
          denominata «banca dati nazionale unica». 
                2. Al fine di verificare la sussistenza di una  delle
          cause di decadenza, di sospensione  o  di  divieto  di  cui
          all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione  mafiosa
          di cui all'articolo 84, comma 4, la  banca  dati  nazionale
          unica  e'   collegata   telematicamente   con   il   Centro
          elaborazione dati di cui  all'articolo  8  della  legge  1°
          aprile 1981, n. 121.». 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, e' pubblicato nella GUUE
          n. L 119 del 4 maggio 2016. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: 
                «Art. 5-ter (Accesso per  fini  scientifici  ai  dati
          elementari raccolti per finalita' statistiche).  -  1.  Gli
          enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del
          decreto legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  di  seguito
          Sistan, possono consentire l'accesso per  fini  scientifici
          ai dati elementari, privi di ogni riferimento che  permetta
          l'identificazione   diretta   delle   unita'   statistiche,
          raccolti nell'ambito di trattamenti  statistici  di  cui  i
          medesimi soggetti siano titolari, a condizione che: 
                  a)   l'accesso   sia   richiesto   da   ricercatori
          appartenenti a universita', enti di ricerca  e  istituzioni
          pubbliche o private o loro strutture di  ricerca,  inseriti
          nell'elenco redatto dall'autorita'  statistica  dell'Unione
          europea  (Eurostat)  o  che  risultino  in   possesso   dei
          requisiti stabiliti ai sensi del comma  3,  lettera  a),  a
          seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del
          Sistan che concede l'accesso e approvata  dal  Comitato  di
          cui al medesimo comma 3; 
                  b)  sia  sottoscritto,  da  parte  di  un  soggetto
          abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di
          riservatezza specificante le  condizioni  di  utilizzo  dei
          dati,  gli  obblighi  dei  ricercatori,   i   provvedimenti
          previsti in  caso  di  violazione  degli  impegni  assunti,
          nonche' le misure adottate per tutelare la riservatezza dei
          dati; 
                  c) sia presentata una  proposta  di  ricerca  e  la
          stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui
          al comma 3, lettera b), dal medesimo  soggetto  del  Sistan
          che concede l'accesso.  Il  progetto  deve  specificare  lo
          scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo  non
          puo' essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari,
          i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati  richiesti,
          i  metodi  di  ricerca  e  i  risultati  che  si  intendono
          diffondere.  Alla  proposta  di   ricerca   sono   allegate
          dichiarazioni di  riservatezza  sottoscritte  singolarmente
          dai ricercatori che  avranno  accesso  ai  dati.  E'  fatto
          divieto  di  effettuare  trattamenti  diversi   da   quelli
          previsti  nel  progetto  di  ricerca,  conservare  i   dati
          elementari  oltre  i  termini  di  durata   del   progetto,
          comunicare   i   dati   a   terzi   e   diffonderli,   pena
          l'applicazione della  sanzione  di  cui  all'articolo  162,
          comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
                (Omissis).».