Art. 2 
 
                           Cabina di regia 
 
  1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri  la
Cabina di regia per il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
presieduta dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  alla  quale
partecipano i Ministri e i Sottosegretari di  Stato  alla  Presidenza
del Consiglio dei ministri  competenti  in  ragione  delle  tematiche
affrontate  in  ciascuna  seduta.  ((In  relazione  alle   specifiche
esigenze  connesse  alla  necessita'  di  assicurare  la  continuita'
dell'azione    amministrativa,     garantendo     l'apporto     delle
professionalita' adeguate al raggiungimento degli obiettivi  riferiti
al Piano di cui al presente comma, per il  medesimo  periodo  in  cui
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque
non  oltre  il  31  dicembre  2026,  e'  sospesa  l'applicazione   di
disposizioni che, con riguardo al personale che  a  qualunque  titolo
presta la propria attivita' lavorativa presso le  amministrazioni  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto  il  limite  di
eta' per il collocamento a riposo dei dipendenti  pubblici,  titolari
di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale  per  gli
investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge  6
maggio 2021, n. 59, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1°
luglio 2021, n. 101, determinano il rientro  del  medesimo  personale
presso l'amministrazione  statale  di  provenienza.  Resta  ferma  la
possibilita' di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello  stesso,
ai sensi della vigente disciplina. 
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400,))  la  Cabina  di  regia  esercita  poteri  di
indirizzo, impulso e  coordinamento  generale  sull'attuazione  degli
interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'
delegare  a  un  Ministro  o  a  un  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri lo  svolgimento  di  specifiche
attivita'. La Cabina di regia in particolare: 
    a)  elabora  indirizzi  e  linee  guida  per  l'attuazione  degli
interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i  diversi
livelli territoriali; 
    b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo  stato  di
attuazione  degli  interventi,  anche  mediante  la  formulazione  di
indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta
dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6; 
    c) esamina, previa istruttoria della Segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4, le tematiche e gli specifici  profili  di  criticita'
segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle
questioni di competenza regionale o  locale,  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome; 
    d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il  programma  di
governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono  adempimenti
normativi  e  segnala  all'Unita'  per  la  razionalizzazione  e   il
miglioramento della regolazione di  cui  all'articolo  5  l'eventuale
necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei
tempi di attuazione; 
    e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per  il  tramite
del Ministro per i rapporti con il Parlamento,  una  relazione  sullo
stato  di  attuazione  del  PNRR,  recante  le  informazioni  di  cui
all'articolo 1, comma 1045, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178,
nonche', anche su  richiesta  delle  Commissioni  parlamentari,  ogni
elemento utile a valutare lo stato di avanzamento  degli  interventi,
il loro impatto e l'efficacia  rispetto  agli  obiettivi  perseguiti,
((con specifico riguardo alle politiche di sostegno per l'occupazione
e per l'integrazione socio-economica dei  giovani,  alla  parita'  di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; 
    f) riferisce periodicamente al))  Consiglio  dei  ministri  sullo
stato di avanzamento degli interventi del PNRR; 
    g) ((trasmette, per il tramite, rispettivamente, del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica di cui
all'articolo 4 del presente decreto, la relazione  periodica  di  cui
alla lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  al
Tavolo permanente di cui all'articolo 3 del presente decreto, i quali
sono  costantemente  aggiornati  dagli  stessi  circa  lo  stato   di
avanzamento degli interventi e le eventuali criticita' attuative;)) 
    h) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di  governo  e
propone, ove ne ricorrano le  condizioni,  l'attivazione  dei  poteri
sostitutivi di cui all'articolo 12; 
    i)  assicura  la  cooperazione  con  il  partenariato  economico,
sociale  e  territoriale  mediante  il  Tavolo  permanente   di   cui
all'articolo 3; 
    l)   promuove   attivita'   di   informazione   e   comunicazione
((coerenti)) con l'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241. 
  3. Alle sedute della  Cabina  di  regia  partecipano  i  Presidenti
((delle Regioni)) e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
quando sono esaminate questioni di competenza di una singola  regione
o provincia autonoma, ((ovvero il Presidente della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome, quando  sono  esaminate  questioni
che riguardano piu' regioni o province autonome, ovvero il Presidente
dell'Associazione nazionale  dei  comuni  italiani  e  il  Presidente
dell'Unione delle province d'Italia quando sono  esaminate  questioni
di interesse locale;)) in tali casi alla seduta partecipa  sempre  il
Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,   che   puo'
presiederla su delega del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle
sedute della Cabina di regia  possono  essere  inoltre  invitati,  in
dipendenza della tematica affrontata, i rappresentanti  dei  soggetti
attuatori e dei rispettivi organismi  associativi  e  i  referenti  o
rappresentanti    del    ((partenariato    economico,    sociale    e
territoriale.)) 
  4. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito  con
modificazioni dalla legge  22  aprile  2021,  n.  55  e  il  Comitato
interministeriale per la transizione ecologica  di  cui  all'articolo
57-bis del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  svolgono,
sull'attuazione  degli  interventi  del  PNRR,   nelle   materie   di
rispettiva  competenza,  le  funzioni   di   indirizzo,   impulso   e
coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la
facolta' di partecipare attraverso un  delegato.  Le  amministrazioni
centrali titolari di interventi previsti nel PNRR possono  sottoporre
alla Cabina di regia l'esame delle questioni che  non  hanno  trovato
soluzione all'interno del Comitato interministeriale. 
  5. Negli ambiti in cui le  funzioni  statali  di  programmazione  e
attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale
complementare al PNRR richiedano  il  coordinamento  con  l'esercizio
delle competenze costituzionalmente  attribuite  alle  regioni,  alle
province autonome di Trento e di Bolzano e agli  enti  locali,  e  al
fine di assicurarne l'armonizzazione con gli indirizzi  della  Cabina
di regia di cui al comma 2, del ((Comitato interministeriale  per  la
transizione  ecologica  di  cui  all'articolo))  57-bis  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e  del  Comitato  interministeriale
((per la transizione digitale)) di cui all'articolo 8, comma  2,  del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,  ((e  con  la  programmazione  dei
fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,))
il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie  partecipa  alle
sedute della Cabina di regia e dei Comitati predetti e, su impulso di
questi,  promuove  le  conseguenti  iniziative  anche  in   sede   di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  nonche'   di   Conferenza
unificata. Nei casi di cui al primo  periodo,  quando  si  tratta  di
materie nelle quali le regioni e le  province  autonome  vantano  uno
specifico  interesse,  ai  predetti  Comitati  partecipa   anche   il
Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome. 
  6. All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo  3  aprile
2006,  n.  152  le  parole  «composto  da  un  rappresentante   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle
seguenti:  «composto  da  due  rappresentanti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie,». 
  6-((bis. Il Presidente del Consiglio  dei  ministri  puo'  deferire
singole questioni al Consiglio dei  ministri  perche'  stabilisca  le
direttive alle quali la Cabina di regia deve  attenersi,  nell'ambito
delle  norme  vigenti.  Le  amministrazioni  di  cui   al   comma   1
dell'articolo  8  assicurano  che,  in  sede  di  definizione   delle
procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il  40  per
cento delle risorse  allocabili  territorialmente,  anche  attraverso
bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza,  sia
destinato  alle  regioni  del  Mezzogiorno,   salve   le   specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR. Il Dipartimento  per
le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio  attivato  dal
Servizio centrale per il PNRR di  cui  all'articolo  6,  verifica  il
rispetto del predetto obiettivo  e,  ove  necessario,  sottopone  gli
eventuali casi di scostamento alla Cabina di  regia,  che  adotta  le
occorrenti   misure   correttive   e   propone    eventuali    misure
compensative.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
                «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998). -(Omissis). 
                2. Per amministrazioni pubbliche si  intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Per il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101, si  rimanda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400: 
                «Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei ministri).  -
          1. Il Consiglio dei ministri determina la politica generale
          del Governo e, ai fini dell'attuazione di essa, l'indirizzo
          generale dell'azione amministrativa; delibera  altresi'  su
          ogni questione relativa all'indirizzo politico fissato  dal
          rapporto fiduciario con le Camere. Dirime  i  conflitti  di
          attribuzione tra i ministri. 
                2. Il Consiglio dei ministri esprime  l'assenso  alla
          iniziativa del Presidente del Consiglio  dei  di  porre  la
          questione di fiducia dinanzi alle Camere. 
                3. Sono sottoposti alla deliberazione  del  Consiglio
          dei ministri: 
                  a)   le   dichiarazioni   relative    all'indirizzo
          politico, agli impegni programmatici ed alle  questioni  su
          cui il Governo chiede la fiducia del Parlamento; 
                  b) i disegni di legge e le proposte di  ritiro  dei
          disegni di legge gia' presentati al Parlamento; 
                  c) i decreti aventi valore o forza  di  legge  e  i
          regolamenti da emanare con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica; 
                  d)   gli   atti   di   sua   competenza    previsti
          dall'articolo  127  della  Costituzione  e  dagli   statuti
          regionali speciali in ordine alle leggi regionali  e  delle
          province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  salvo   quanto
          stabilito dagli statuti speciali per la regione siciliana e
          per la regione Valle d'Aosta; 
                  e) le direttive da impartire tramite il commissario
          del Governo per l'esercizio delle  funzioni  amministrative
          delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle; 
                  f) le proposte che il ministro  competente  formula
          per disporre  il  compimento  degli  atti  in  sostituzione
          dell'amministrazione  regionale,  in  caso  di  persistente
          inattivita'  degli  organi  nell'esercizio  delle  funzioni
          delegate, qualora tali attivita' comportino adempimenti  da
          svolgersi entro i termini perentori previsti dalla legge  o
          risultanti dalla natura degli interventi; 
                  g)  le   proposte   di   sollevare   conflitti   di
          attribuzione o  di  resistere  nei  confronti  degli  altri
          poteri  dello  Stato,  delle  regioni  e   delle   province
          autonome; 
                  h) le  linee  di  indirizzo  in  tema  di  politica
          internazionale e comunitaria e i progetti  dei  trattati  e
          degli  accordi  internazionali,  comunque  denominati,   di
          natura politica o militare; 
                  i) gli atti concernenti i rapporti tra lo  Stato  e
          la  Chiesa  cattolica   di   cui   all'articolo   7   della
          Costituzione; 
                  l)  gli  atti  concernenti  i   rapporti   previsti
          dall'articolo 8 della Costituzione; 
                  m) i  provvedimenti  da  emanare  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio  di
          Stato, se il ministro competente non intende conformarsi  a
          tale parere; 
                  n) la richiesta  motivata  di  registrazione  della
          Corte dei conti ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto
          12 luglio 1934, n. 1214; 
                  o) le proposte motivate  per  lo  scioglimento  dei
          consigli regionali; 
                  p)  le  determinazioni  concernenti  l'annullamento
          straordinario, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, degli
          atti  amministrativi   illegittimi,   previo   parere   del
          Consiglio di Stato e, nei soli casi di annullamento di atti
          amministrativi delle regioni  e  delle  province  autonome,
          anche  della  Commissione  parlamentare  per  le  questioni
          regionali (4); 
                  q)  gli  altri  provvedimenti  per  i   quali   sia
          prescritta o  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
          ritenga opportuna la deliberazione consiliare. 
                4. L'individuazione degli  atti  da  sottoporre  alla
          deliberazione del  Consiglio  dei  Ministri  e'  tassativa,
          anche agli effetti dell'articolo 3, comma 1, della legge 15
          gennaio 1994, n. 20.». 
              - Si riporta il testo del comma  1045  dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2020, n. 178: 
                «1.-1044. (Omissis). 
                1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021  al
          2027, anche sulla base dei dati di cui al  comma  1044,  il
          Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere  una
          relazione predisposta dalla Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri  sulla  base  dei  dati  forniti   dal   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati
          i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma  Next
          Generation EU  e  sui  risultati  raggiunti.  La  relazione
          indica,  altresi',  le  eventuali  misure  necessarie   per
          accelerare l'avanzamento dei progetti e  per  una  migliore
          efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Per il regolamento  (UE)  2021/241,  si  rimanda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto-legge
          1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 22 aprile 2021, n. 55: 
                «Art.  8  (Funzioni   in   materia   di   innovazione
          tecnologica  e  transizione  digitale  e  istituzione   del
          Comitato interministeriale per la transizione digitale).  -
          1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: 
                  «b-bis) promuove, indirizza, coordina l'azione  del
          Governo   nelle   materie   dell'innovazione   tecnologica,
          dell'attuazione dell'agenda digitale italiana  ed  europea,
          della strategia italiana per  la  banda  ultralarga,  della
          digitalizzazione delle pubbliche  amministrazioni  e  delle
          imprese,   nonche'   della   trasformazione,   crescita   e
          transizione  digitale  del  Paese,  in  ambito  pubblico  e
          privato,   dell'accesso   ai   servizi   in   rete,   della
          connettivita', delle infrastrutture  digitali  materiali  e
          immateriali  e   della   strategia   nazionale   dei   dati
          pubblici.». 
                2. E' istituito presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri  il   Comitato   interministeriale   per   la
          transizione digitale (CITD), con il compito di  assicurare,
          nelle materie di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  lettera
          b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato
          dal presente decreto, il coordinamento  e  il  monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica
          e  transizione  digitale  delle  pubbliche  amministrazioni
          competenti in via ordinaria. Sono in ogni  caso  ricomprese
          prioritariamente nelle materie di competenza del  Comitato,
          le    attivita'    di    coordinamento    e    monitoraggio
          dell'attuazione delle iniziative relative: 
                  a) alla strategia nazionale italiana per  la  banda
          ultralarga,  alle   reti   di   comunicazione   elettronica
          satellitari, terrestri mobili e fisse; 
                  b)  al  fascicolo  sanitario  elettronico  e   alla
          piattaforma dati sanitari; 
                  c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie
          emergenti  dell'intelligenza   artificiale,   dell'internet
          delle cose (IoT) e della blockchain. 
                3. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica e la  transizione  digitale,  ove
          nominato, ed e'  composto  dai  Ministri  per  la  pubblica
          amministrazione,  ove  nominato,  dell'economia   e   delle
          finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e  della
          salute. Ad esso partecipano altresi' gli altri  Ministri  o
          loro delegati aventi competenza nelle materie  oggetto  dei
          provvedimenti  e  delle  tematiche  poste  all'ordine   del
          giorno. 
                4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie
          che  interessano  le  regioni  e  le   province   autonome,
          partecipano il presidente della Conferenza delle regioni  e
          delle province autonome o un presidente  di  regione  o  di
          provincia autonoma da lui  delegato  e,  per  i  rispettivi
          ambiti  di  competenza,  il  presidente   dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)  e  il  presidente
          dell'Unione delle province d'Italia (UPI). 
                5. Il Presidente convoca il  Comitato,  ne  determina
          l'ordine  del  giorno,  ne  definisce   le   modalita'   di
          funzionamento  e  ne  cura,  anche  per  il  tramite  della
          Segreteria tecnico-amministrativa di cui  al  comma  7,  le
          attivita' propedeutiche e funzionali allo  svolgimento  dei
          lavori  e  all'attuazione  delle  deliberazioni.  Il   CITD
          garantisce adeguata pubblicita' ai propri lavori. 
                6.  Ferme  restando  le  ordinarie  competenze  delle
          pubbliche amministrazioni sulle attivita' di attuazione dei
          singoli progetti, il CITD svolge compiti di: 
                  a) esame delle linee strategiche, delle attivita' e
          dei  progetti  di  innovazione  tecnologica  e  transizione
          digitale   di   ciascuna   amministrazione,    anche    per
          valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo  da
          realizzare efficaci azioni sinergiche; 
                  b) esame delle modalita' esecutive  piu'  idonee  a
          realizzare i progetti da avviare o gia' avviati; 
                  c) monitoraggio delle  azioni  e  dei  progetti  in
          corso volto a verificare  lo  stato  dell'attuazione  delle
          attivita', individuare eventuali disfunzioni  o  criticita'
          e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative. 
                7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione   digitale   e'   costituita   la    Segreteria
          tecnico-amministrativa del CITD con funzioni di supporto  e
          collaborazione per la preparazione  e  lo  svolgimento  dei
          lavori e per il compimento delle  attivita'  di  attuazione
          delle   deliberazioni   del   Comitato.    La    Segreteria
          tecnico-amministrativa  e'  composta   da   personale   del
          contingente di cui al comma 9. Possono  essere  chiamati  a
          partecipare      ai      lavori      della       segreteria
          tecnico-amministrativa   rappresentanti   delle   pubbliche
          amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono
          corrisposti compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di
          spese o altri emolumenti comunque denominati. 
                8.  Restano  ferme  le  competenze  e   le   funzioni
          attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del
          Consiglio  dei   ministri   in   materia   di   innovazione
          tecnologica e di transizione digitale. 
                9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio
          dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
          transizione  digitale  opera  un  contingente  composto  da
          esperti in possesso  di  specifica  ed  elevata  competenza
          nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi  di
          trasformazione tecnologica e  digitale  nominati  ai  sensi
          dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 303, ovvero anche da personale  non  dirigenziale,
          collocato fuori ruolo o in posizione  di  comando  o  altra
          analoga   posizione,   prevista   dagli   ordinamenti    di
          appartenenza, proveniente da pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, al quale  si  applica  la  disposizione
          dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,  n.
          127,  con  esclusione  del  personale  docente,  educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche, nonche' del personale delle forze di  polizia.
          A tal fine e' autorizzata la spesa nel  limite  massimo  di
          euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui  a
          decorrere dall'anno 2022. 
                10. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri  o  del  Ministro   delegato   per   l'innovazione
          tecnologica e la transizione digitale, ove  nominato,  sono
          individuati il contingente  di  cui  al  comma  9,  la  sua
          composizione ed i relativi  compensi,  nel  limite  massimo
          individuale annuo di 90.000 euro al  lordo  degli  oneri  a
          carico dell'amministrazione. 
                11. Il contingente di cui all'articolo 42,  comma  1,
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e'
          incrementato di 15 unita' nel limite massimo  di  spesa  di
          euro 600.000 annui a decorrere dal 2021. 
                11-bis.  Al  fine  di  garantire  al   Ministro   per
          l'innovazione  tecnologica  e   la   transizione   digitale
          l'adeguato  supporto  delle   professionalita'   necessarie
          all'esercizio delle funzioni di cui  al  presente  articolo
          nonche' allo svolgimento delle attivita' di coordinamento e
          di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia  di
          transizione  digitale  previsti  dal  Piano  nazionale   di
          ripresa  e   resilienza   (PNRR),   all'articolo   76   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: «Al fine di dare concreta
          attuazione alle misure  adottate  per  il  contrasto  e  il
          contenimento  del  diffondersi  del  virus  COVID-19,   con
          particolare riferimento» sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «Al fine di provvedere» e le parole: «fino al  31  dicembre
          2021» sono soppresse; 
                  b) alla rubrica, le parole: «per l'attuazione delle
          misure   di   contrasto   all'emergenza   COVID-19»    sono
          soppresse.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 57-bis del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  57-bis  (Comitato  interministeriale  per   la
          transizione  ecologica).  -  1.  E'  istituito,  presso  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   il   Comitato
          interministeriale per la transizione ecologica  (CITE)  con
          il compito di assicurare il coordinamento  delle  politiche
          nazionali  per  la  transizione  ecologica  e  la  relativa
          programmazione, ferme restando le competenze  del  Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile. 
                2. Il CITE, presieduto dal Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  o,  in  sua  vece,   dal   Ministro   della
          transizione  ecologica,  e'  composto  dai  Ministri  della
          transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello
          sviluppo economico, delle infrastrutture e della  mobilita'
          sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali  e  delle
          politiche  agricole  alimentari  e   forestali.   Ad   esso
          partecipano, altresi', gli altri Ministri o  loro  delegati
          aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
          delle tematiche poste all'ordine del giorno. 
                3. Il  CITE  approva  il  Piano  per  la  transizione
          ecologica, al fine di coordinare le  politiche  in  materia
          di: 
                  a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; 
                  b) mobilita' sostenibile; 
                  c)  contrasto  del  dissesto  idrogeologico  e  del
          consumo del suolo; 
                  c-bis) mitigazione  e  adattamento  ai  cambiamenti
          climatici; 
                  d) risorse idriche e relative infrastrutture; 
                  e) qualita' dell'aria; 
                  f) economia circolare; 
                  f-bis)   bioeconomia   circolare    e    fiscalita'
          ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la  finanza
          climatica e sostenibile. 
                4. Il Piano individua le azioni, le misure, le  fonti
          di finanziamento, il relativo  cronoprogramma,  nonche'  le
          amministrazioni  competenti  all'attuazione  delle  singole
          misure. Sulla proposta di Piano  predisposta  dal  CITE  e'
          acquisito il  parere  della  Conferenza  unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, che e' reso nel termine di venti giorni dalla data  di
          trasmissione.  La  proposta  di  Piano  e'  contestualmente
          trasmessa alle Camere per l'espressione  dei  pareri  delle
          Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  che  si
          pronunciano nel termine di  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione. Il Piano e' approvato in via  definitiva  dal
          CITE entro trenta giorni dall'espressione dei pareri ovvero
          dall'inutile decorso dei termini di cui  al  secondo  e  al
          terzo periodo. 
                4-bis. Dopo l'approvazione definitiva  del  Piano  da
          parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri  o
          un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il
          31 maggio di ogni anno, una relazione annuale  sullo  stato
          di attuazione del Piano, dando conto  delle  azioni,  delle
          misure e delle fonti di finanziamento adottate. 
                5. Il CITE delibera sulla rimodulazione  dei  sussidi
          ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68  della  legge
          28 dicembre 2015, n. 221. 
                5-bis. La Commissione per lo studio e  l'elaborazione
          di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione
          dei sussidi ambientalmente dannosi,  di  cui  al  comma  98
          dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  e'
          soppressa e i relativi compiti sono attribuiti al  Comitato
          tecnico  di  supporto  di  cui  al  comma  7  del  presente
          articolo. 
                5-ter. All'articolo  68,  comma  2,  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221, il secondo periodo e' sostituito dal
          seguente: «Il Ministro della  transizione  ecologica  invia
          alle  Camere  e  al  Comitato  interministeriale   per   la
          transizione ecologica, entro il 15 luglio di ogni anno, una
          relazione  concernente  gli  esiti  dell'aggiornamento  del
          Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione  dei
          sussidi ambientalmente dannosi  e  per  la  promozione  dei
          sussidi  ambientalmente  favorevoli,  anche  al   fine   di
          contribuire alla realizzazione del Piano per la transizione
          ecologica». 
                6.  Il  CITE  monitora  l'attuazione  del  Piano,  lo
          aggiorna in funzione degli  obiettivi  conseguiti  e  delle
          priorita' indicate  anche  in  sede  europea  e  adotta  le
          iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. 
                7. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri e' istituito un Comitato tecnico di  supporto  del
          CITE, composto da due rappresentanti della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, di cui uno  nominato  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  e   da   un
          rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui  al  comma
          2, designati dai rispettivi Ministri,  con  il  compito  di
          istruire le questioni all'ordine del giorno  del  CITE.  Ai
          componenti del Comitato tecnico di supporto  del  CITE  non
          spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
          altri emolumenti comunque denominati. 
                8. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta  del  Ministro  della   transizione
          ecologica, e' adottato il regolamento interno del CITE, che
          ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni  del  CITE
          sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
          italiana. 
                9. La Presidenza del Consiglio dei ministri  assicura
          il supporto tecnico e organizzativo alle attivita' del CITE
          nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. 
                10. Le attivita' di cui  al  presente  articolo  sono
          svolte  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica.».