Art. 3 Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ((entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,)) e' istituito il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli Enti locali e dei rispettivi organismi associativi ((nonche' di Roma capitale)), delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'universita' e della ricerca e della societa' civile ((nonche' delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I componenti)) sono individuati sulla base della maggiore rappresentativita', della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo. Ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 2. Il Tavolo permanente svolge funzioni consultive nelle materie e per le questioni connesse all'attuazione del PNRR. Il Tavolo permanente puo' segnalare collaborativamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 e al Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6 ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.