Art. 4 Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e' costituita una struttura con funzioni di segreteria tecnica per il supporto alle attivita' della Cabina di regia e del Tavolo permanente, la cui durata temporanea e' superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. La Segreteria tecnica opera in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. 2. La Segreteria tecnica di cui al presente articolo: a) supporta la Cabina di regia e il Tavolo permanente nell'esercizio delle rispettive funzioni; b) elabora periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR comunicati dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; c) individua e segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al superamento delle criticita' segnalate dai Ministri competenti per materia; d) acquisisce dal Servizio centrale per il PNRR ((di cui all'articolo 6)) le informazioni e i dati di attuazione del PNRR a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto ((dei tempi programmati)) ed a eventuali criticita' rilevate nella fase di attuazione degli interventi; e) ove ne ricorrano le condizioni all'esito dell'istruttoria svolta, segnala al Presidente del Consiglio dei ministri i casi da valutare ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12; f) istruisce i procedimenti relativi all'adozione di decisioni finalizzate al superamento del dissenso di cui all'articolo 13 e all'articolo 44. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2021 e di euro 400.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, aggiuntivi rispetto agli eventuali ulteriori stanziamenti che verranno definiti a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del ((decreto legislativo 30 luglio)) 1999, n. 303. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 16.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303: «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis). 4. Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne disciplina le strutture di supporto.».