((Art. 6 bis 
 
              Piano nazionale dei dragaggi sostenibili 
 
  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilita'  marittima
e della  resilienza  delle  infrastrutture  portuali  ai  cambiamenti
climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo
conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi  dell'articolo
114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero  per  la
transizione ecologica, di concerto con il  Ministero  della  cultura,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' approvato il Piano
nazionale  dei  dragaggi  sostenibili,   anche   sulla   base   della
programmazione delle autorita' di sistema portuale  e  delle  regioni
con particolare riferimento ai programmi  finanziati  dal  PNC  e  di
ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle autorita'  di
sistema portuale. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano
e' attuato tenendo conto delle  disposizioni  dell'articolo  109  del
decreto legislativo n. 152 del 2006. 
  2. Le attivita' di  dragaggio  nelle  infrastrutture  portuali  del
territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi di
pubblica utilita' e indifferibili  e  urgenti  e  costituiscono,  ove
occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano  regolatore
del sistema portuale. 
  3. L'autorizzazione alle attivita' di  dragaggio  e'  rilasciata  a
seguito di un procedimento  unico,  al  quale  partecipano  tutte  le
amministrazioni interessate, svolto  nel  rispetto  dei  principi  di
semplificazione e con le modalita' stabilite  dalla  legge  7  agosto
1990,  n.  241.   Il   rilascio   dell'autorizzazione   avviene   con
provvedimento  conclusivo  della  conferenza  di   servizi   di   cui
all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da  convocare
da parte dell'autorita' competente individuata ai sensi  del  decreto
di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori,  in
conformita'  al  progetto  approvato.  Il  termine  massimo  per   la
conclusione del  procedimento  unico  non  puo'  essere  superiore  a
novanta  giorni.  Resta  ferma  la  disciplina  del  procedimento  di
valutazione   di   impatto   ambientale,   laddove   richiesta.    Le
amministrazioni  interessate  nell'ambito  del   nuovo   procedimento
autorizzativo  svolgono  le  proprie   attivita'   con   le   risorse
finanziarie,  umane  e   strumentali   disponibili   a   legislazione
vigente.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta  l'articolo  114,  comma  4,  del  decreto
          legislativo  3  agosto  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale): 
                «Art. 114 (Dighe). - (Omissis). 
                4. Il progetto di gestione e' predisposto dal gestore
          sulla base dei criteri fissati  con  decreto  del  Ministro
          delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il
          Ministro delle attivita'  produttive  e  con  quello  delle
          politiche  agricole  e  forestali,  previa  intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da
          emanarsi entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della parte terza del presente decreto. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 8, del decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,  con  la  Conferenza  Stato-citta'   ed   autonomie
          locali): 
                «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali
          e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
                2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              - Il decreto legislativo 3 agosto 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n.88 del 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990. 
              - Per l'articolo 14- ter, della legge 7 agosto 1990, n.
          241, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 24-bis. 
              - Si  riporta  l'articolo  109,  comma  2,  del  citato
          decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
              «Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
          attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di  cavi  e
          condotte). - (Omissis). 
                2.  L'autorizzazione  all'immersione  in   mare   dei
          materiali di cui al comma  1,  lettera  a),  e'  rilasciata
          dalla regione, fatta eccezione per gli interventi ricadenti
          in aree protette nazionali di  cui  alleleggi  31  dicembre
          1982, n. 979e6 dicembre  1991,  n.  394,  per  i  quali  e'
          rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  in  conformita'  alle  modalita'
          stabilite con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   delle
          politiche agricole e forestali, delle attivita'  produttive
          previa intesa con la Conferenza permanente per  i  rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  della  parte  terza  del  presente
          decreto. 
                (Omissis).».