Art. 7 
 
           Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza 
 
  1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -
Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con  l'Unione  europea
(IGRUE) e' istituito un ufficio dirigenziale di livello non  generale
avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo
2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di
cui al primo periodo opera in posizione  di  indipendenza  funzionale
rispetto alle strutture  coinvolte  nella  gestione  del  PNRR  e  si
avvale, nello svolgimento delle  funzioni  di  controllo  relative  a
linee di intervento realizzate a livello  territoriale,  dell'ausilio
delle Ragionerie territoriali dello Stato. 
  2. L'Unita' di missione di cui all'articolo 1,  comma  1050,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione  con
le amministrazioni di cui  all'articolo  8,  alla  predisposizione  e
attuazione del programma di valutazione in itinere  ed  ex  post  del
PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del  Regolamento
(UE) 2021/241, nonche' la coerenza ((dei relativi obiettivi finali  e
intermedi.))  Concorre  inoltre  alla  verifica  della   qualita'   e
completezza dei dati di monitoraggio  rilevati  dal  sistema  di  cui
all'articolo 1, comma 1043, della legge 31 dicembre 2020,  n.  178  e
svolge attivita'  di  supporto  ai  fini  della  predisposizione  dei
rapporti e delle relazioni di attuazione  e  avanzamento  del  Piano.
((Al fine di avviare tempestivamente  le  procedure  di  monitoraggio
degli interventi del PNRR nonche' di  esercitare  la  gestione  e  il
coordinamento  dello  stesso,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, in  aggiunta  alle  vigenti
facolta' assunzionali, nei limiti della vigente  dotazione  organica,
un   contingente   di   personale   non    dirigenziale    di    alta
professionalita', da destinare ai Dipartimenti  del  tesoro  e  delle
finanze del medesimo Ministero,  pari  a  50  unita',  da  inquadrare
nell'Area  III,  posizione  economica  F3,  del   comparto   Funzioni
centrali. Il reclutamento del suddetto contingente  di  personale  e'
effettuato senza il previo svolgimento delle  previste  procedure  di
mobilita'  e  mediante  scorrimento  delle  vigenti  graduatorie   di
concorsi pubblici. 
  2-bis.  All'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'articolo   3   del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
luglio 2003, n.  227,  le  parole:  «e  per  i  Sottosegretari»  sono
soppresse.)) 
  3. L'Unita' di missione si articola in due uffici  dirigenziali  di
livello  non  generale.  Essa  provvede  altresi'  a  supportare   le
attivita' di valutazione  delle  politiche  di  spesa  settoriali  di
competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a
valorizzare il patrimonio informativo relativo alle  riforme  e  agli
investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di  iniziative  di
trasparenza  e  partecipazione  indirizzate  alle  istituzioni  e  ai
cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050,  della  Legge
30 dicembre  2020,  n.  178,  le  parole  ((«,  di  durata  triennale
rinnovabile una  sola  volta.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza
finanziaria,  e'  reso  indisponibile  nell'ambito  della   dotazione
organica del Ministero dell'economia e delle  finanze  un  numero  di
posti di funzione dirigenziale di livello  non  generale  equivalente
sul piano finanziario»)) sono soppresse. 
  4. Per le finalita' dell'articolo 6 e  del  presente  articolo,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  e'  autorizzato  a  conferire  n.  7
incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo
19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  in
deroga ai  limiti  ivi  previsti,  e  a  bandire  apposite  procedure
concorsuali pubbliche e ad assumere,  in  deroga  ai  vigenti  limiti
assunzionali, ((o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo  1,
comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per))  le  restanti
unita' di livello dirigenziale non generale. ((Per  le  finalita'  di
cui  al  presente  articolo,  presso  il  citato  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato  e'  istituita  una  posizione  di
funzione dirigenziale di livello generale  di  consulenza,  studio  e
ricerca; per le medesime finalita' il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' avvalersi del supporto della societa' Studiare  Sviluppo
srl,  anche  per  la  selezione  delle  occorrenti   professionalita'
specialistiche.)) 
  5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
di  conversione  del  presente  decreto,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo  6
e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non
generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more  del
perfezionamento  del  regolamento  di  organizzazione  del   predetto
Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione,
da adottarsi entro il  31  gennaio  2022  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito
con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di  prima
applicazione, gli incarichi dirigenziali  di  cui  all'articolo  6  e
quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel
caso in  cui  le  procedure  di  nomina  siano  state  avviate  prima
dell'adozione del predetto regolamento di  organizzazione,  ma  siano
comunque conformi ai compiti e  all'organizzazione  del  Ministero  e
coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo  6  e  del
presente articolo. 
  6. Sogei S.p.A. assicura  il  supporto  di  competenze  tecniche  e
funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione
del PNRR. Per tale attivita'  puo'  avvalersi  di  Studiare  Sviluppo
s.r.l., secondo  le  modalita'  che  saranno  definite  in  specifica
Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attivita' di
supporto.  ((Alla  societa'  Sogei  S.p.A.))  non  si  applicano   le
disposizioni  relative  ai  vincoli  in  materia  di   contratti   di
collaborazione coordinata e continuativa  e  la  stessa  determina  i
processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri  di
massima celerita' ed efficacia, prediligendo modalita'  di  selezione
basate su requisiti curriculari e  su  colloqui  di  natura  tecnica,
anche in deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  19  del  decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al  presente  comma  si  provvede
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione  di  cui
all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo
in particolare valutazioni di economicita', efficienza  ed  efficacia
circa  l'acquisizione   e   l'impiego   delle   risorse   finanziarie
provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale  controllo  si  informa  a
criteri di cooperazione e di coordinamento con  la  Corte  dei  conti
europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo  3  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ((La Corte dei  conti
riferisce,  almeno  semestralmente,  al  Parlamento  sullo  stato  di
attuazione del PNRR, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.)) 
  8. Ai fini del rafforzamento delle attivita'  di  controllo,  anche
finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione,  delle
frodi, nonche' ad evitare i conflitti di interesse ed il  rischio  di
doppio finanziamento pubblico degli interventi, ((ferme  restando  le
competenze in materia dell'Autorita' nazionale  anticorruzione,))  le
amministrazioni centrali titolari di  interventi  previsti  dal  PNRR
possono stipulare specifici protocolli d'intesa  con  la  Guardia  di
Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  ((9.  Per  l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021  e
di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri
si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a  euro  436.000
annui a decorrere dall'anno  2022,  ai  sensi  dell'articolo  16  del
presente decreto, quanto a euro 198.346 per  l'anno  2021  e  a  euro
476.027 annui a decorrere  dall'anno  2022,  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a  euro  2.516.100
annui a decorrere dall'anno 2022, mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2021-2023,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il regolamento  (UE)  2021/241,  si  rimanda  nei
          riferimenti normativi all'articolo 6. 
              - Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Il testo del citato comma 1043 dell'articolo 1  della
          legge  31  dicembre  2020,  n.  178,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio  2003,  n.
          227 (Regolamento per la riorganizzazione  degli  Uffici  di
          diretta collaborazione del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze), come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   3   (Funzioni   degli   uffici   di   diretta
          collaborazione). - 1.-2. (Omissis). 
                3.  L'ufficio  del   coordinamento   legislativo   e'
          articolato in due sezioni,  strutturate  in  distinte  aree
          organizzative. Le predette sezioni sono denominate «Ufficio
          legislativo-Economia» ed «Ufficio legislativo-Finanze».  La
          prima  sezione  e'  competente  a  trattare  le   questioni
          riferibili    alle    aree    di    attivita'     indicate,
          rispettivamente, alle lettere a), b), c) ed e) del comma  1
          dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300, e successive  modificazioni;  la  seconda  sezione  e'
          competente a trattare le questioni riferibili  all'area  di
          attivita'  indicata   alla   lettera   d)   del   comma   1
          dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 300  del
          1999.  L'ufficio   del   coordinamento   legislativo   cura
          l'attivita' di definizione delle iniziative  legislative  e
          regolamentari nelle materie di  competenza  del  Ministero,
          con la collaborazione, anche ai fini dello studio  e  della
          progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali
          generali  e  garantendo  la  valutazione  dei  costi  e  la
          regolazione,  la   qualita'   del   linguaggio   normativo,
          l'applicabilita'  delle  norme   introdotte   e   l'analisi
          dell'impatto e della fattibilita'  della  regolamentazione,
          lo snellimento e la semplificazione  normativa.  Esamina  i
          provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli
          di  iniziativa  parlamentare;  cura,  in  particolare,   il
          raccordo   permanente   con   l'attivita'   normativa   del
          Parlamento, i conseguenti rapporti con  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri   e   le   altre   amministrazioni
          interessate,  anche  per   quanto   riguarda   l'attuazione
          normativa di atti dell'Unione europea. Cura il  contenzioso
          internazionale,  comunitario,  costituzionale  nonche'  gli
          adempimenti  relativi  al  contenzioso   sugli   atti   del
          Ministro.  Cura  le  risposte  agli  atti  parlamentari  di
          controllo e di indirizzo riguardanti  il  Ministero  ed  il
          seguito dato agli stessi e svolge attivita'  di  consulenza
          giuridica per il Ministro. 
              (Omissis).». 
              - Il testo del citato comma 1050 dell'articolo 1  della
          legge  31  dicembre  2020,  n.  178,   e'   riportato   nei
          riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19. - 1.-5-ter (Omissis). 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).». 
                - Si riporta il testo del comma  15  dell'articolo  1
          del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti  per
          il  rafforzamento  della  capacita'  amministrativa   delle
          pubbliche  amministrazioni  funzionale  all'attuazione  del
          Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per
          l'efficienza della giustizia): 
              «Art. 1 (Modalita' speciali  per  il  reclutamento  del
          personale e il conferimento di incarichi professionali  per
          l'attuazione  del  PNRR  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche). - 1.-14. (Omissis). 
                15. Le amministrazioni di cui all'articolo  1,  comma
          2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165,  impegnate
          nell'attuazione  del   Piano   nazionale   di   ripresa   e
          resilienza,  possono  derogare,  fino  a  raddoppiarle,  le
          percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  ai  fini  della
          copertura delle posizioni dirigenziali vacanti  relative  a
          compiti    strettamente    e    direttamente     funzionali
          all'attuazione degli interventi del Piano.  Tali  incarichi
          trovano copertura e limiti nelle facolta' assunzionali.  In
          alternativa a quanto previsto al primo periodo,  le  stesse
          amministrazioni possono  conferire,  in  deroga  ai  limiti
          percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  gli  incarichi
          dirigenziali  di  cui  all'articolo   8,   comma   1,   del
          decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Gli incarichi  di  cui
          al presente  comma  rimangono  in  vigore  fino  alla  loro
          naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  17
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-4. (Omissis). 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                (Omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge   22   aprile   2021,   n.   55
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri): 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021  (21),  i  regolamenti  di  organizzazione  dei
          Ministeri  dello  sviluppo  economico,  della   transizione
          ecologica, della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della
          mobilita' sostenibili,  del  turismo,  ivi  inclusi  quelli
          degli uffici di diretta collaborazione, sono  adottati  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta  del  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro per la pubblica amministrazione e con il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze,  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il  Presidente
          del Consiglio dei ministri ha  facolta'  di  richiedere  il
          parere del Consiglio di Stato. 
                1-bis. Fino al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  19  del  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in  materia
          di societa' a partecipazione pubblica): 
                «Art. 19 (Gestione del personale). - 1. Salvo  quanto
          previsto dal presente decreto, ai rapporti  di  lavoro  dei
          dipendenti delle societa' a controllo pubblico si applicano
          le disposizioni del capo I, titolo  II,  del  libro  V  del
          codice  civile,  dalle  leggi  sui   rapporti   di   lavoro
          subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia  di
          ammortizzatori  sociali,  secondo  quanto  previsto   dalla
          normativa vigente, e dai contratti collettivi. 
                2. Le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con
          propri  provvedimenti,   criteri   e   modalita'   per   il
          reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche
          di  derivazione  europea,  di  trasparenza,  pubblicita'  e
          imparzialita' e dei principi di cui all'articolo 35,  comma
          3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  In  caso
          di  mancata  adozione  dei  suddetti  provvedimenti,  trova
          diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3,  del
          decreto legislativo n. 165 del 2001. 
                3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono  pubblicati
          sul sito istituzionale della societa'. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione  si  applicano  gli  articoli  22,
          comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo
          2013, n. 33. 
                4.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2126  del
          codice civile, ai fini retributivi, i contratti  di  lavoro
          stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di
          cui al comma 2, sono nulli. Resta  ferma  la  giurisdizione
          ordinaria  sulla  validita'  dei  provvedimenti   e   delle
          procedure di reclutamento del personale. 
                5. Le amministrazioni pubbliche  socie  fissano,  con
          propri  provvedimenti,  obiettivi  specifici,   annuali   e
          pluriennali, sul complesso delle  spese  di  funzionamento,
          ivi  comprese  quelle  per  il  personale,  delle  societa'
          controllate, anche attraverso il contenimento  degli  oneri
          contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto
          di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali
          disposizioni che stabiliscono, a  loro  carico,  divieti  o
          limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del
          settore in cui ciascun soggetto opera. 
                6. Le societa' a controllo pubblico  garantiscono  il
          concreto perseguimento degli obiettivi di cui  al  comma  5
          tramite propri provvedimenti da  recepire,  ove  possibile,
          nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede
          di contrattazione di secondo livello. 
                7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5  e
          6 sono pubblicati sul sito istituzionale della  societa'  e
          delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o
          incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22,  comma
          4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
          n. 33. 
                8.   Le   pubbliche   amministrazioni   titolari   di
          partecipazioni  di  controllo  in  societa',  in  caso   di
          reinternalizzazione di funzioni o  servizi  esternalizzati,
          affidati alle societa' stesse, procedono,  prima  di  poter
          effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unita'
          di personale  gia'  dipendenti  a  tempo  indeterminato  da
          amministrazioni  pubbliche  e  transitate  alle  dipendenze
          della    societa'    interessata    dal     processo     di
          reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di
          mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n.
          165 del 2001 e nel  rispetto  dei  vincoli  in  materia  di
          finanza pubblica e contenimento delle spese  di  personale.
          Il riassorbimento puo' essere disposto solo nei limiti  dei
          posti      vacanti      nelle      dotazioni      organiche
          dell'amministrazione  interessata   e   nell'ambito   delle
          facolta'  assunzionali  disponibili.  La   spesa   per   il
          riassorbimento del personale gia' in precedenza  dipendente
          dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
          indeterminato  non  rileva   nell'ambito   delle   facolta'
          assunzionali disponibili  e,  per  gli  enti  territoriali,
          anche  del  parametro  di   cui   all'articolo   1,   comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, a  condizione  che
          venga  fornita  dimostrazione,   certificata   dal   parere
          dell'organo  di  revisione  economico-finanziaria,  che  le
          esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli
          adempimenti  previsti  dall'articolo  6-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e,  in  particolare,  a
          condizione che: 
                  a)  in  corrispondenza   del   trasferimento   alla
          societa' della  funzione  sia  stato  trasferito  anche  il
          personale corrispondente alla  funzione  medesima,  con  le
          correlate risorse stipendiali; 
                  b)  la  dotazione  organica  dell'ente  sia   stata
          corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale
          non sia stato sostituito; 
                  c) siano state adottate  le  necessarie  misure  di
          riduzione   dei   fondi   destinati   alla   contrattazione
          integrativa; 
                  d) l'aggregato di spesa complessiva  del  personale
          soggetto ai vincoli di contenimento sia  stato  ridotto  in
          misura corrispondente alla spesa del  personale  trasferito
          alla societa'. 
                9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  commi  da
          565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  continuano
          ad applicarsi fino alla data di pubblicazione  del  decreto
          di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31
          dicembre 2017.». 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 6  dell'articolo  3
          della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia
          di giurisdizione e controllo della Corte dei conti): 
                «Art. 3 (Norme in materia di  controllo  della  Corte
          dei conti). - 1.-3. (Omissis). 
                4. La Corte dei  conti  svolge,  anche  in  corso  di
          esercizio,  il  controllo  successivo  sulla  gestione  del
          bilancio e del patrimonio delle amministrazioni  pubbliche,
          nonche' sulle  gestioni  fuori  bilancio  e  sui  fondi  di
          provenienza comunitaria, verificando la legittimita'  e  la
          regolarita' delle gestioni, nonche'  il  funzionamento  dei
          controlli  interni  a  ciascuna  amministrazione.  Accerta,
          anche in base all'esito di altri controlli, la  rispondenza
          dei risultati dell'attivita' amministrativa agli  obiettivi
          stabiliti dalla legge,  valutando  comparativamente  costi,
          modi e tempi dello svolgimento dell'azione  amministrativa.
          La Corte definisce annualmente i programmi e i  criteri  di
          riferimento  del  controllo  sulla  base  delle   priorita'
          previamente   deliberate   dalle   competenti   Commissioni
          parlamentari a  norma  dei  rispettivi  regolamenti,  anche
          tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento  del
          sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte  dagli
          organi, collegiali o monocratici, che  esercitano  funzioni
          di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici,
          autorita'  amministrative   indipendenti   o   societa'   a
          prevalente capitale pubblico . 
                5. (Omissis). 
                6. La Corte dei conti riferisce, almeno  annualmente,
          al Parlamento  ed  ai  consigli  regionali  sull'esito  del
          controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono  altresi'
          inviate alle amministrazioni  interessate,  alle  quali  la
          Corte formula,  in  qualsiasi  altro  momento,  le  proprie
          osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla  Corte  ed
          agli  organi  elettivi,  entro  sei  mesi  dalla  data   di
          ricevimento della relazione, le  misure  conseguenzialmente
          adottate. 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  287  del  Trattato
          sul funzionamento dell'unione europea: 
                «Art. 287 (ex articolo 248 del TCE). -  1.  La  Corte
          dei conti esamina i conti di tutte le entrate  e  le  spese
          dell'Unione. Esamina del pari i conti di tutte le entrate e
          le spese di ogni organo  o  organismo  creato  dall'Unione,
          nella misura in cui l'atto  costitutivo  non  escluda  tale
          esame. 
                La Corte dei conti presenta al Parlamento  europeo  e
          al   Consiglio   una   dichiarazione   in    cui    attesta
          l'affidabilita'  dei  conti  e   la   legittimita'   e   la
          regolarita' delle relative operazioni,  che  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  ufficiale   dell'Unione   europea.   Detta
          dichiarazione  puo'  essere   completata   da   valutazioni
          specifiche   per   ciascuno    dei    settori    principali
          dell'attivita' dell'Unione. 
                2. La Corte dei conti controlla la legittimita' e  la
          regolarita' delle entrate e delle spese ed accerta la  sana
          gestione finanziaria. Nell'esercitare tale controllo,  essa
          riferisce in particolare su ogni caso di irregolarita'. 
                Il controllo delle entrate si effettua in  base  agli
          accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione. 
                Il controllo delle spese si  effettua  in  base  agli
          impegni ed ai pagamenti. 
                Tali controlli possono essere effettuati prima  della
          chiusura dei conti dell'esercizio di bilancio considerato. 
                3. Il controllo ha luogo tanto sui documenti  quanto,
          in  caso  di  necessita',  sul  posto,  presso   le   altre
          istituzioni dell'Unione, nei locali di qualsiasi  organo  o
          organismo che gestisca le entrate  o  le  spese  per  conto
          dell'Unione e negli Stati  membri,  compresi  i  locali  di
          persone fisiche o  giuridiche  che  ricevano  contributi  a
          carico del bilancio. Il controllo  negli  Stati  membri  si
          effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali  di
          controllo o, se queste non hanno la necessaria  competenza,
          con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le
          istituzioni  nazionali  di  controllo  degli  Stati  membri
          cooperano  in  uno  spirito  di  reciproca   fiducia,   pur
          mantenendo la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi
          comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al
          controllo. 
                Le  altre  istituzioni  dell'Unione,  gli  organi   o
          organismi che gestiscono le entrate o le  spese  per  conto
          dell'Unione, le persone fisiche o giuridiche  che  ricevono
          contributi a carico del bilancio e le istituzioni nazionali
          di  controllo  o,  se  queste  non  hanno   la   necessaria
          competenza, i servizi nazionali competenti trasmettono alla
          Corte  dei  conti,  a  sua  richiesta,  i  documenti  e  le
          informazioni necessari all'espletamento delle sue funzioni. 
                Per quanto riguarda l'attivita' della  Banca  europea
          per gli investimenti in merito alla gestione delle  entrate
          e delle  spese  dell'Unione,  il  diritto  della  Corte  di
          accedere alle  informazioni  in  possesso  della  Banca  e'
          disciplinato da un accordo tra la  Corte,  la  Banca  e  la
          Commissione.  In  mancanza  di  un  accordo,  la  Corte  ha
          tuttavia accesso alle informazioni necessarie al  controllo
          delle entrate  e  delle  spese  dell'Unione  gestite  dalla
          Banca. 
                4. Dopo la chiusura di ciascun  esercizio,  la  Corte
          dei conti stende una relazione annuale. Questa e' trasmessa
          alle altre istituzioni dell'Unione ed e'  pubblicata  nella
          Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, accompagnata  dalle
          risposte delle istituzioni alle  osservazioni  della  Corte
          dei conti. 
                La Corte dei conti puo' inoltre  presentare  in  ogni
          momento le sue osservazioni su problemi  particolari  sotto
          forma, tra l'altro, di relazioni speciali e dare pareri  su
          richiesta di una delle altre istituzioni dell'Unione. 
                Essa  adotta  le  relazioni  annuali,  le   relazioni
          speciali o  i  pareri  a  maggioranza  dei  membri  che  la
          compongono. Ha tuttavia la possibilita'  di  istituire  nel
          suo ambito delle sezioni per adottare talune  categorie  di
          relazioni o di pareri, alle  condizioni  previste  nel  suo
          regolamento interno. 
                Essa assiste il Parlamento  europeo  e  il  Consiglio
          nell'esercizio   della   loro   funzione    di    controllo
          dell'esecuzione del bilancio. 
                La Corte dei conti stabilisce il proprio  regolamento
          interno. Tale regolamento  e'  sottoposto  all'approvazione
          del Consiglio.». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10  del
          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.   307
          (Disposizioni urgenti  in  materia  fiscale  e  di  finanza
          pubblica): 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».