Art. 9 
 
                Attuazione degli interventi del PNRR 
 
  1. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal  PNRR
provvedono le  Amministrazioni  centrali,  le  Regioni,  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla  base  delle
specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarita'
degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie  strutture,
ovvero avvalendosi di  soggetti  attuatori  esterni  individuati  nel
PNRR, ovvero con le modalita' previste dalla normativa  nazionale  ed
europea vigente. 
  2. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva  attuazione  degli
interventi del PNRR, le amministrazioni di cui  al  comma  1  possono
avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per  il  PNRR  da
societa'  a  prevalente  partecipazione  pubblica,   rispettivamente,
statale, regionale e locale e da enti vigilati. 
  3. Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle
amministrazioni per  l'attuazione  degli  interventi  del  PNRR  sono
sottoposti  ai  controlli  ordinari  di  legalita'  e  ai   controlli
amministrativo-contabili  previsti   dalla   legislazione   nazionale
applicabile. 
  4. Le amministrazioni di cui al  comma  1  assicurano  la  completa
tracciabilita'  delle  operazioni  e  la  tenuta  di   una   apposita
codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo
le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze.
Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa
su supporti informatici adeguati e  li  rendono  disponibili  per  le
attivita' di controllo e di audit.