((Art. 1 bis 
 
Detassazione di contributi, di indennita' e di ogni  altra  misura  a
  favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza  da
  COVID-19 
  1. Il comma 9 dell'articolo 6-bis e il comma 2 dell'articolo 10-bis
del  decreto-legge  28  ottobre  2020,  n.   137,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono abrogati.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 6-bis e 10-bis del
          decreto-legge 28 ottobre  2020,  n.  137,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.   176
          (Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della
          salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia  e
          sicurezza,   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 6-bis  (Misure  urgenti  per  il  sostegno  dei
          settori   del   turismo   e    della    cultura    e    per
          l'internazionalizzazione). -  1. Il fondo di parte corrente
          di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, istituito nello stato di previsione del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo, e' incrementato di 90 milioni di euro  per  l'anno
          2021. 
                2. Il fondo di cui all'articolo  182,  comma  1,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo, e' incrementato di 10
          milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 182, comma 1,
          del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  dopo  le
          parole:  "accompagnatori  turistici"   sono   inserite   le
          seguenti:  "e  le  imprese,  non  soggette  a  obblighi  di
          servizio  pubblico,  autorizzate  ai  sensi   del   decreto
          legislativo 19 novembre 1997,  n.  422,  e  delle  relative
          leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante  autobus
          scoperti, le attivita' riferite al codice ATECO 49.31.00,". 
                3. Il fondo di cui all'articolo  183,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il turismo,  e'  incrementato  di
          350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro
          per l'anno 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350
          milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati al  ristoro
          delle  perdite  subite  dal  settore  delle  fiere  e   dei
          congressi. 
                4. Il fondo di cui al comma 3 e'  incrementato  di  1
          milione di euro per  l'anno  2021  per  il  ristoro,  nella
          misura  di  1  milione  di  euro  per  l'anno   2021,   che
          costituisce tetto di spesa massima,  delle  perdite  subite
          dagli organizzatori di eventi  sportivi  internazionali  in
          programma nel territorio italiano, limitatamente alle spese
          sostenute  per  garantire  la  presenza  in  sicurezza  del
          pubblico, nei dieci giorni successivi alla data di  entrata
          in vigore del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento
          delle presenze  di  pubblico  a  tali  eventi.  Agli  oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro  per
          l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23
          dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo  34,
          comma 6, del presente decreto. 
                5. All'articolo 2, comma 1, della legge  20  dicembre
          2012, n. 238,  dopo  le  parole:  "i  festival  musicali  e
          operistici italiani"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  le
          orchestre giovanili italiane" e sono aggiunte, in fine,  le
          seguenti parole: "nonche', a decorrere dall'anno  2021,  un
          contributo di un milione di euro a favore della  Fondazione
          Orchestra giovanile Luigi Cherubini". 
                6. Nel titolo della legge 20 dicembre 2012,  n.  238,
          dopo  le  parole:  "dei  festival  musicali  ed  operistici
          italiani" sono inserite le  seguenti:  "e  delle  orchestre
          giovanili italiane". 
                7. All'onere derivante dal  comma  5  si  provvede  a
          valere  sul  Fondo  unico  per   lo   spettacolo   di   cui
          all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163. 
                8. All'articolo 24, comma  1,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n.  126,  le  parole:  "a  decorrere
          dalla  data  di  pubblicazione"   sono   sostituite   dalle
          seguenti: "nelle more della pubblicazione". 
                9. (Abrogato). 
                10. Con riferimento ai settori del  turismo  e  della
          cultura, ai soli fini dell'erogazione dei contributi di cui
          al comma 9, i documenti unici di  regolarita'  contributiva
          in corso  di  validita'  alla  data  del  29  ottobre  2020
          conservano la loro validita' nel periodo compreso tra il 30
          ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. 
                11. Per il ristoro  delle  perdite  subite  nel  2020
          dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici  e
          grotte, situati nei territori  dei  comuni  anche  aderenti
          all'Associazione  nazionale   citta'   delle   Grotte,   in
          conseguenza delle misure restrittive adottate per contenere
          l'epidemia da COVID-19, nel  limite  di  spesa  di  cui  al
          presente comma che costituisce tetto di spesa  massimo,  e'
          istituito nello stato di previsione  del  Ministero  per  i
          beni e le attivita' culturali e per il turismo un Fondo per
          la valorizzazione delle  grotte  con  una  dotazione  di  2
          milioni di euro per l'anno 2021. 
                12.  Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e per il  turismo,  da  adottare  entro
          sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del  presente  decreto,  sono  stabilite  le
          modalita' di assegnazione e ripartizione delle risorse agli
          enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico
          negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento
          della diffusione dell'epidemia da COVID-19. 
                13. Agli oneri derivanti dai commi 11 e 12, pari a  2
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
                14. Per il  sostegno  dell'internazionalizzazione  le
          disponibilita' del fondo rotativo di  cui  all'articolo  2,
          primo comma, del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  1981,
          n. 394, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno
          2020, e l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  72,
          comma  1,  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e' ulteriormente incrementata di 100 milioni di euro
          per l'anno 2020, per le finalita' di cui  alla  lettera  d)
          del medesimo comma. 
                15.  Al  fine  di   sostenere,   nel   limite   dello
          stanziamento  di  cui  al  presente  comma,  le   strutture
          destinate all'ospitalita' degli studenti universitari fuori
          sede, ai collegi universitari di merito accreditati di  cui
          al  decreto  legislativo  29  marzo   2012,   n.   68,   e'
          riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per  l'anno
          2021. 
                16. Con  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e
          della ricerca sono stabilite le modalita' di attuazione del
          comma 15. 
                17. Agli oneri derivanti  dal  comma  15,  pari  a  3
          milioni di euro  per  l'anno  2021,  si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione del Fondo di cui  all'articolo  1,
          comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  come
          rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del   presente
          decreto. 
                18. All'articolo 27, comma 6,  del  testo  unico  dei
          servizi di media  audiovisivi  e  radiofonici,  di  cui  al
          decreto  legislativo  31  luglio  2005,  n.  177,  l'ultimo
          periodo  e'  sostituito   dal   seguente:   "In   caso   di
          trasferimento   di    concessione    per    emittente    di
          radiodiffusione sonora in ambito nazionale o  locale  o  di
          trasformazione  della  forma  giuridica  del  titolare,  la
          concessione  e'  convertita  in  concessione  a   carattere
          comunitario o commerciale secondo  i  requisiti  del  nuovo
          titolare". 
                19. L'articolo 27, comma 6, del testo unico di cui al
          decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.  177,  si  applica
          anche alle emittenti nazionali. 
                20. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e  14  del
          presente articolo, pari a 860 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021,  si  provvede
          ai sensi dell'articolo 34.» 
                «Art.  10-bis.   Detassazione   di   contributi,   di
          indennita' e di ogni altra misura a  favore  di  imprese  e
          lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19 
                1. I contributi e le indennita' di  qualsiasi  natura
          erogati  in  via  eccezionale  a   seguito   dell'emergenza
          epidemiologica da COVID-19 e diversi  da  quelli  esistenti
          prima della  medesima  emergenza,  da  chiunque  erogati  e
          indipendentemente   dalle   modalita'   di   fruizione    e
          contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa,
          arte o professione, nonche'  ai  lavoratori  autonomi,  non
          concorrono alla formazione del reddito imponibile  ai  fini
          delle imposte sui redditi e del valore della produzione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          (IRAP) e non rilevano ai fini  del  rapporto  di  cui  agli
          articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico  delle  imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2. (Abrogato).».