((Art. 1 ter 
 
                Contributi per i settori del wedding, 
                 dell'intrattenimento e dell'HORECA 
 
  1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante  dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19 alle  imprese  operanti  nei  settori  del
wedding,  dell'intrattenimento,  dell'organizzazione   di   feste   e
cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA),
sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di
60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di
spesa. A valere sullo  stanziamento  di  cui  al  primo  periodo,  un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e'  destinato  alle
imprese operanti nel settore dell'HORECA  e  un  importo  pari  a  10
milioni di euro e'  destinato  alle  imprese  operanti  nel  settore,
diverso dal wedding, dell'intrattenimento  e  dell'organizzazione  di
feste e cerimonie. 
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente articolo,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto del limite di  spesa  di  cui  al  comma  1  e
tenendo altresi' conto della differenza tra il fatturato annuale  del
2020 e il fatturato annuale del 2019. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190,  come  rifinanziato  dall'articolo  77,  comma  7,  del
presente decreto. 
  4.  L'efficacia  delle  disposizioni  del  presente   articolo   e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo  3,  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  all'autorizzazione   della
Commissione europea.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  200  dell'articolo  1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 [Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015)]: 
                «1. - 199. (Omissis). 
                200.  Nello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio. 
                (Omissis).». 
              - Per il testo del paragrafo 3  dell'articolo  108  del
          Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si veda nei
          riferimenti normativi all'art. 1.